OGGETTO: Personale assunto a tempo determinato dalle Poste Italiane S.p.A. Regime degli obblighi previdenziali
L’art. 1, co. 2 del D.L. 1.12.1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29.1.1994, n. 71, ha previsto che entro il 31.12.1996 l'Ente Poste Italiane fosse trasformato in Società per Azioni con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
L’art. 6, co. 7, della stessa legge, nel disciplinare la materia dei rapporti giuridici in essere al momento della trasformazione dell’Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico, ha stabilito che il personale della suddetta amministrazione restasse alle dipendenze dell’ente con rapporto di diritto privato e che ai dipendenti dell’ente continuassero ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
Ha stabilito inoltre al co. 7 che a decorrere dall’1.1.1994 al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l’Ente Poste provvede, all’atto del collocamento a riposo o delle dimissioni, l’Istituto Postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale.
Il termine della prevista trasformazione è stato in seguito oggetto di differimento al 31.12.1997 in base al disposto dell'art. 2, co. 27 della legge 23.12.1996, n. 662.
Successivamente è intervenuta la delibera n. 244 del 18.12.1997 con la quale il CIPE ha disposto la trasformazione dell'Ente Poste in Società per Azioni con effetto dalla data della prima assemblea della società convocata per il 28.2.1998.
Le azioni della neo istituita Poste Italiane S.p.A. sono state attribuite nella prima fase dalla predetta delibera del CIPE al Ministero del Tesoro che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle comunicazioni.
Per quanto attiene la materia previdenziale, l'art. 53 della legge 27.12.1997, n. 449 ha successivamente dettato disposizioni applicabili a partire dalla stessa data della trasformazione dell'ex Ente Poste in S.p.A., prevedendo in particolare che al personale dipendente dalla società medesima spettano:
- "le prestazioni di assistenza e mutualità sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto Postelegrafonici";
-"il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto Postelegrafonici".
Per il periodo lavorativo antecedente la data della trasformazione "valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico”.
Per i dipendenti della società “sono fatti salvi i diritti gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza" (art. 53, co. 8).
Facendo riserva di ulteriori approfondimenti da effettuarsi nel momento in cui il processo di privatizzazione che ha interessato l’ente giungerà a completamento con l’immissione delle relative azioni sul mercato, e nel prendere atto che sulla base del presupposto della natura derogatoria delle norme fin qui richiamate, le Poste S.p.A. versano la contribuzione IVS anche per i lavoratori a tempo determinato all’IPOST a partire dall’1.1.2000, si sottolinea che tale circostanza non incide sulla sussistenza dell’obbligo contributivo per la DS in relazione a questi lavoratori, che continuano ad essere assicurati contro tale rischio presso l’INPS, secondo quanto già illustrato con circolare n. 66 del 27 marzo 1996.
Tale conferma si rende opportuna in quanto, in seguito a comunicazione effettuata da parte di Poste Italiane SPA che a partire dall’1.1.2000 la contribuzione IVS per il personale assunto con contratto a tempo determinato sarebbe stata versata all’IPOST, si è creata una situazione di incertezza circa l’individuazione di quale tra i due istituti previdenziali fosse deputato a ricevere la predetta contribuzione e, quindi, a pagare la relativa prestazione.
A tale proposito, eventuali domande dirette ad ottenere l’indennità di disoccupazione che fossero state respinte a causa di tale situazione di incertezza dovranno essere riesaminate e, in presenza di tutti i presupposti di legge, accolte.
Peraltro la contribuzione contro il rischio disoccupazione è stata fino al 31.12.1999 versata dall’ex Ente Poste presso varie singole posizioni in precedenza aperte.
A partire dall’1.1.2000, su specifica richiesta delle Poste S.p.A., il predetto versamento è stato accentrato presso la sede di Roma EUR, in base al provvedimento autorizzativo n. 491 del 7.3.2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante apertura di una apposita posizione, contrassegnata dal CSC 20102 e dal codice ISTAT 64110, avente decorrenza 1.1.2000 e numero di matricola 7042458431- 01.
Ne consegue che le Sedi provvederanno a chiudere con effetto dall’1.1.2000 le singole posizioni delle quali la stessa S.p.A. risultasse in precedenza titolare per l’assolvimento degli obblighi contributivi già illustrati con circolare n. 66 del 27.3.1996.
In relazione allo stesso obbligo assicurativo per la DS si richiama inoltre l’attenzione della Sede di Roma-Eur sulla necessità che venga assolto da parte dell’Ente Poste S.p.A. l’obbligo di compilazione dei modelli 770 e CUD per la parte C (dati previdenziali e assistenziali INPS).
Contributo Fondo di Garanzia TFR
L’art. 53, co. 8, della legge 24.12.1997, n. 449 dispone che a decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente spetta, tra l’altro, il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Per quanto attiene l’obbligo di versamento del contributo dello 0,20 al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, si fa peraltro riserva di successive indicazioni, rendendosi necessario procedere ad approfondimenti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’effettivo stato di attuazione dell’applicazione della stessa disciplina agli enti pubblici privatizzati.