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Circolare INPS n.  103 del 11 Luglio 2007

 

 

OGGETTO:

Art. 1,  comma 1172,  legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Illecito penale - Aziende agricole che assumono operai a tempo determinato e indeterminato.

  

Premessa

 

Il comma 1172 dell’art. 1 della legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha disciplinato il regime sanzionatorio per l’omesso versamento, da parte dei datori di lavoro agricolo, delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, previsto dal comma 1-bis, art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, modificato  dall’art. 1, D. Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.

 

La finalità della norma è quella di scoraggiare l’evasione contributiva e rendere omogenea la normativa sul lavoro agricolo con quella vigente per gli altri settori produttivi, prevedendo, per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, le stesse conseguenze penali e le medesime modalità applicative in essere per la generalità dei datori di lavoro.

 

 Portata della norma

 

Il comma 1172, art. 1, della legge 296/2006 recita testualmente “Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato”.

 

In particolare, il comma 3 abrogato prevedeva che: “Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dallarticolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni”.

 

Per effetto dell’abrogazione del citato comma 3, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, nel settore agricolo, non è più condizionato all’esistenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele, ma segue le regole generali dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e modificato  dall’art. 1 D. Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.

  

Destinatari

 

Destinatari della normativa sono tutti i datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori a tempo determinato ed indeterminato.

  

Decorrenza

 

La disposizione normativa trova applicazione con riferimento al “primo omesso versamento successivo al 31 dicembre 2006” ovvero all’omesso versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2006.

Dalla stessa data trovano applicazione anche le disposizioni dettate dalla circolare n.121/1994, applicativa della legge 638/1983 e del decreto legislativo n. 211/1994, riguardanti:

  1. il conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro (comma 1, art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”);
  2. la non  punibilità del datore di lavoro, che provveda a versare i contributi trattenuti al lavoratore “entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla  notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, così come previsto dal comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211;
  3. la presentazione o trasmissione tempestiva della denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria, dopo il versamento, ovvero decorso inutilmente il  citato termine di tre mesi, con l’obbligo di allegare alla denuncia l'attestazione delle somme eventualmente versate (comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211: “1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate”);
  4. la sospensione della prescrizione, durante il predetto termine di tre mesi, dovendosi intendere al riguardo la sola prescrizione di natura penale (comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211: “1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”).
 
 Contestazione ed attestazione della violazione di legge.

 

E’ in via di rilascio la procedura applicativa per la gestione delle attività connesse all’emissione delle diffide e delle successive denunce all’autorità giudiziaria.

L’invio delle diffide alle aziende agricole, che non hanno effettuato il versamento della trattenuta operata sulle retribuzioni dei lavoratori, viene predisposto a livello centrale. A livello centrale sarà curata anche la conservazione della documentazione di avvenuta ricezione al fine di consentirne la produzione in caso di eventuale contestazione giudiziaria.

Allegato alla lettera di diffida, il cui testo è parte della presente circolare, viene inviato un prospetto dove sono indicati l’importo a debito e i dati da esporre nel modello F24 per il versamento.

  

Adempimenti delle Sedi.

 

Le Sedi avranno cura di notificare immediatamente le diffide che non fossero state recapitate e di segnalare tempestivamente, nei termini previsti dalle norme più volte citate, all’autorità giudiziaria se il versamento sia stato o meno effettuato, allegando alla denuncia l’eventuale attestazione di pagamento.