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Sentenza Corte di cassazione n. 1420 del 4 febbraio 2002

Lavoro (Rapporto di) - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Elementi distintivi del lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo - Assoggettamento contrattuale del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - Rilevanza - Ruolo degli altri elementi e del "nomen iuris" - Limiti - Apprezzamento circa la concreta riconducibilità del rapporto al parametro normativo del lavoro subordinato - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a lavoratrici addette ad un negozio di abbigliamento.

Associazione in partecipazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Natura giuridica - Contratto sinallagmatico con aspetti di aleatorietà - Configurabilità - Finalità parzialmente analoghe a quelle del contratto di società - Sussistenza - Pattuizione a favore dell'associato di compenso correlato agli utili di impresa e non ai ricavi - Necessità - Fattispecie relativa alla qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione.

Lavoro (Rapporto di) - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Associazione in partecipazione - Natura giuridica - Contratto sinallagmatico con aspetti di aleatorietà - Configurabilità - Finalità parzialmente analoghe a quelle del contratto di società - Sussistenza - Pattuizione a favore dell'associato di compenso correlato agli utili di impresa e non ai ricavi - Necessità - Fattispecie relativa alla qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione.

Corte di Cassazione – 14.11.2001/4.2.2002, n. 1420/02  

Pres. Sciarelli – Rel. Toffoli – P.M. Fuzio (Conf.) – Ditta Cenerentola (Avv. Baldinelli, Monacelli) – INPS (Avv.ti Ponturo, Correra, Fonzo).

Gli elementi che differenziano, alla stregua dei parametri normativi desumibili innanzitutto dagli artt. 2094 e 2099 cod. civ., il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale; a quest'ultimo riguardo è rilevante l'esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e, rispettivamente, di un obbligo del lavoratore, derivanti dal contratto, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. Invece, elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, fermo restando che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto la sussistenza della subordinazione in relazione a due lavoratrici che, addette, insieme ad altri lavoratori in posizione di minore responsabilità, ad un negozio di abbigliamento, ricevevano - in contrasto con le previsioni dei sottoscritti contratti di associazione in partecipazione, ritenuti fittizi dal giudice a <<quo>> - una retribuzione fissa, erano tenute al rispetto di un orario rigido corrispondente a quello di apertura del negozio, e rimanevano assoggettate a direttive e istruzioni impartite da persona delegata dal datore di lavoro).

Nel contratto di associazione in partecipazione, che mira, nel quadro di un rapporto sinallagmatico con elementi di aleatorietà, al perseguimento di finalità in parte analoghe a quelle dei contratti societari, è elemento costitutivo essenziale, come si evince chiaramente dall'art. 2549 cod. civ., la pattuizione a favore dell'associato di una prestazione correlata agli utili dell'impresa, e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell'attività dell'impresa. (Principio enunciato in controversia relativa alla qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione).

 

FATTO. - Su ricorso dell’INPS, il Pretore di Ferrara ingiungeva alla ditta Cenerentola di Daria Arcangeletti di pagare la somma di L. 100.513.551, per contributi assicurativi, sanzioni amministrative e somme aggiuntive, con riferimento a cinque lavoratrici che, secondo l'assunto dell'ente, avevano intrattenuto rapporti di lavoro subordinato con tale ditta. Quest'ultima proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, affermando che le lavoratrici Priscilla Arlotti, Arianna Manfredini e Annarita Bonzagni avevano reso prestazioni lavorative occasionali, mentre Agnese Bassi e Gloria Romagnoli avevano collaborato sulla base di un rapporto di associazione in partecipazione.

Il Pretore rigettava l'opposizione con sentenza appellata dalla ditta Cenerentola.

Il Tribunale di Ferrara rigettava l'appello, rilevando che la decisione impugnata era corretta - a parte qualche apparente incongruenza nella motivazione, dovuta ad eccesso di argomentazioni -, dato che l'istruttoria svolta in primo grado aveva confermato che tutte dette cinque lavoratrici avevano assunto una posizione dipendente rispetto alla ditta Cenerentola, che gestiva un negozio di abbigliamento nel centro della città di Ferrara.

E, invero, era emerso che le prime tre delle menzionate lavoratrici erano a disposizione della ditta, che le convocava il sabato, nonché nei periodi festivi, in quelli promozionali e comunque in quelli di maggiori vendite, oppure quando arrivava la merce e la si doveva esporre, o, infine, in occasione delle ferie delle altre commesse.

D'altra parte, per le altre due lavoratrici la tesi dell'associazione in partecipazione - avente riscontro in contratti in realtà da ritenere fittizi - era smentita da una serie di elementi, emersi dall'insieme delle testimonianze. Era risultato, infatti, che il contatto con la Bassi era stato preceduto da un periodo di prova; che le lavoratrici percepivano un compenso mensile fisso; che esse si attenevano ad un orario di lavoro rigido e dovevano seguire le direttive del sig. Biancarelli; che le medesime non avevano accesso alla contabilità, né ricevevano rendiconti della ditta sedicente associante.

Contro la sentenza d'appello la ditta Cenerentola ricorre per cassazione, articolando tre motivi di censura.

L’INPS resiste con controricorso.

DIRITTO. - Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi. Lamenta che il giudice d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, si sia in realtà limitato a formulare una mera motivazione per relationem, senza affatto esaminare in modo specifico le censure formulate contro la sentenza impugnata, e senza tenere presente che le risultanze istruttorie contrastavano con l'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed evidenziavano invece la riconducibilità dei rapporti di lavoro a rapporti di lavoro di associazione in partecipazione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1 legge 18 aprile 1962 n. 230. Con riferimento alle lavoratrici Adotti, Marfiredini e Bonzagni, osserva che i loro rapporti - stante la pacifica loro presenza in azienda nei giorni di sabato, nei giorni festivi (anche se non sempre), nel periodo di Natale e nei periodi di maggior vendita delle vendite promozionali - erano perfettamente regolari, in riferimento alla causale dell'art. 1, secondo comma, lett. c) della L. n. 230/1962, che consente l'assunzione a termine per l'esecuzione di un'opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario e occasionale. D'altra parte, secondo la medesima legge, la forma scritta non è necessaria quando la durata di un rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi, restando peraltro a carico del lavoratore l'onere di provare il superamento di tale termine. Inoltre, in caso di prestazioni occasionali e discontinue, grava sul lavoratore l'onere di provare il numero delle giornate di lavoro e l'orario, con l'esclusione del ricorso alla valutazione equitativa.

Con riferimento, poi, alle lavoratrici Bassi e Romagnoli, la ricorrente osserva che gli elementi valorizzati dal Tribunale, per escludere la sussistenza di un rapporto di associazione in partecipazione e affermare la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non erano idonei a tal fine e comunque non erano suffragati da supporti probatori. In particolare, infatti il periodo di prova non costituisce prerogativa assoluta ed esclusiva del rapporto di lavoro subordinato; la circostanza che le signore Bassi e Romagnoli prelevassero mensilmente la somma di L. 1.100.000 e L. 1.200.000 non prova l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche perché, come riferito dalla Bassi, tale prelievo avveniva a titolo di acconto, con successivo conguaglio, ogni tre mesi, in relazione agli utili conseguiti dall'azienda e loro spettanti quali associate; il "rigido orario di lavoro" cui aveva fatto riferimento il Tribunale non era altro che l'orario di apertura del negozio, imposto dalla disciplina amministrativa; inoltre le lavoratrici suddette non erano escluse dalla conoscenza della contabilità aziendali, perché, come pacifico e confermato dall'istruttoria, esse stesse redigevano la prima nota di cassa, avente ad oggetto sia gli incassi giornalieri che le spese sostenute.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2549, 2552, 2553 e 2554 c.c.. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di prendere atto che nella specie sussistevano tutti gli elementi costitutivi del rapporto di associazione in partecipazione, prevalenti su quelli caratteristici del lavoro subordinato. Infatti le lavoratrici Bassi e Romagnoli partecipavano al due per cento dell'importo lordo delle vendite, al netto dell'IVA, e le loro spettanze erano da loro stesse autoliquidate mensilmente, salvo conguagli trimestrale. Era evidente, quindi, il carattere aleatorio del compenso, caratteristico dell'associazione in partecipazione (senza che al riguardo svolga efficacia ostativa la circostanza che la partecipazione sia correlata ai soli incassi e non anche alle perdite), e incompatibile con il carattere subordinato del rapporto. Era coerente con l'associazione in partecipazione anche la circostanza che la gestione dell'azienda, le direttive fondamentali e ogni altra istruzione erano riservate alla parte associante, che operava anche tramite l'Angeletti, salvo il controllo dell'andamento della gestione da parte delle associate, che effettivamente lo eseguivano tramite la sistematica annotazione dei ricavi giornalieri.

Il giudice di merito, comunque, aveva omesso di evidenziare con adeguata motivazione, in relazione agli elementi probatori acquisiti, i presupposti di fatto e di diritto idonei a fondare l'accertamento del carattere subordinato dei rapporti.

Stante la loro connessione, i tre motivi vengono esaminati congiuntamente.

La tesi, adombrata nel primo motivo, nonostante il riferimento in rubrica, all'art. 360 n. 5 c.p.c., della nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, a causa dell'inesistenza di una motivazione non apparente, è chiaramente infondata. Infatti, nel quadro di una causa avente ad oggetto gli obblighi contributivi della società attuale ricorrente, erano in concreto in contestazione tra le parti i rapporti di lavoro subordinato costituenti, secondo l'assunto dell’INPS, il presupposto degli obblighi contributivi. E' indubbio che il Tribunale abbia fornito, con riferimento a tutte le posizioni una motivazione articolata, anche se sintetica, basata sul riferimento a specifiche risultanze istruttorie. D'altra parte la sinteticità della motivazione trova giustificazione nella circostanza che essa, in parte - e soprattutto quanto ad un esame più analitico delle risultanze istruttorie -, è formulata per relationem alla sentenza di primo grado, sulla base del rilievo che l’appellante aveva sostanzialmente riproposto le posizioni assunte nel primo grado e che era nei suoi nuclei fondamentali, il percorso argomentativo del primo giudice (cfr., circa i presupposti di una valida motivazione per relationem, Cass. 5 dicembre 1997 n. 12379; Cass. 23 aprile 1998 n. 4185; Cass., Sez. un., 8 giugno 1998 n. 5612; Cass. 28 gennaio 2000 n. 985; Cass. 10 aprile 2000 n. 4485).

Con riferimento alle doglianze di insufficienza e contraddittorietà della motivazione riguardo all'accertamento della subordinazione, nonché di violazione, quanto a tre delle lavoratrici, dell'art. 1 della L. n. 230/1962 sul contratto a termine e, quanto alle altre due lavoratrici, delle norme del codice civile sul rapporto di associazione in partecipazione, è opportuno procedere ad un esame distinto di tali due gruppi di posizioni.

Riguardo alla Arlotti, alla Manfredini e alla Bonzagni, la ricorrente non formula in realtà specifiche censure riguardo alla parte della motivazione relativa alla qualificazione come di lavoro subordinato dei loro rapporti, e al contrario l'ammissione della fondatezza di tale qualificazione è implicita nello sviluppo, nei loro riguardi, della tesi che era legittimala stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, anche in mancanza di atti scritti, stante l'applicabilità della esenzione in tal senso prevista dalla legge n. 230/1962 per le ipotesi di rapporti di lavoro puramente occasionali di durata non superiore a dodici giorni. Riguardo a tali posizioni risulta evidente quindi la non fondatezza, se non la stessa inammissibilità, delle contestazioni in punto di subordinazione.

Quanto all'asserzione che, in ipotesi di prestazione lavorativa occasionale o discontinua, per cui legittimamente si ricorre a contratti a termine senza necessità di forma scritta, grava sul lavoratore l'onere di provare il numero delle giornate di lavoro e l'orario, va rilevato, che in tali termini viene inammissibilmente invocata, senza adeguata censura della sentenza impugnata, una qualificazione dei rapporti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, il quale richiamando espressamente il risultato di prove testimoniali, di cui vi è un ampio riscontro nella sentenza di primo grado, ha implicitamente statuito in ordine alla continuità dei rapporti in questione, sottolineando come le tre lavoratrici in questione erano a disposizione della ditta. E' generica e inadeguata anche la doglianza in punto di onere della prova, peraltro formulata in termini di consequenzialità con la deduzione di occasionalità dei rapporti.

Quanto alla posizione delle altre due lavoratrici, è opportuno ricordare che gli elementi che differenziano, alla stregua dei parametri normativi desumibili innanzitutto dagli artt. 2094 e 2099 c.c., il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale; che è rilevante, in linea di principio, l'esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e, rispettivamente, di un obbligo del lavoratore, derivanti dal contratto, più che l'entità del concreto esercizio dei suoi poteri da parte del datore di lavoro, fermo restando che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà; che, invece, elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura sussidiaria e non decisiva; che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in riferimento ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione (v. Cass. 21 novembre 2000 n. 15001; cfr. anche, ex plurimis, Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 2 settembre 2000 n. 11502; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224, Cass. 1 marzo 2001 n. 2970 Cass. 20 marzo 2001 n. 3975).

La qualificazione del rapporto compiuta nella specie dal giudice di merito è rispettosa di tali criteri, poiché al richiamo di un elemento sintomatico di un certo rilievo, quale il rispetto di un preciso e rigido orario di lavoro - la significatività del quale non è necessariamente elisa dalla corrispondenza dell'orario osservato dalle lavoratrici con quelli, amministrativamente regolati, di apertura del negozio -, si associa l'accertamento della soggezione della Bassi e della Romagnoli alle direttive di una persona a tal fine delegata dal datore di lavoro. Quest'ultimo accertamento, lungi da essere adeguatamente censurato con il ricorso, trova una sostanziale conferma nello stesso (cfr. la lett. b) del terzo motivo, in cui si afferma che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, le lavoratrici ricevevano direttive e istruzioni dalla ditta "Cenerentola", che operava anche tramite il Biancarelli).

Il giudice di merito ha accertato anche il carattere fisso della retribuzione e deve disattendersi la doglianza al riguardo formulata in questa sede. La ricorrente ha richiamato la deposizione della Bassi, secondo cui ad un acconto fisso mensile facevano seguito conguagli periodici correlati agli utili, e ha sostenuto che l'accertamento in senso contrario del Tribunale non è sorretto da alcun elemento probatorio. Tale asserzione è infondata, poiché le affermazioni sul punto del giudice d'appello si integrano con i concordanti rilievi del Pretore, basati sulla valorizzazione di altre deposizioni e sulla ritenuta inattendibilità della tesi sostenuta dalla Bassi in sede di ritrattazione di precedenti dichiarazioni.

Non sussiste, infine, alcuna violazione dei principi in materia di associazione in partecipazione. La rilevanza delle relative censure è naturalmente esclusa in radice dall'accertamento circa il carattere fisso dei compensi delle due lavoratrici in questione. Possono peraltro aggiungersi le seguenti considerazioni.

Nel contratto di associazione in partecipazione, che mira, nel quadro di un rapporto sinallagmatico con elementi di aleatorietà, al perseguimento di finalità in parte analoghe a quelle dei contratti societari, è elemento costituivo essenziale, come si evince chiaramente dall'art. 2549 c.c., la pattuizione a favore dell'associato di una prestazione correlata agli utili dell'impresa. e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in sé un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell'attività di impresa (per un cenno in senso difforme, peraltro non essenziale ai fini della decisione, cfr. Cass. 6 maggio 1997 n. 3936). Nella specie, quindi, i contratti non sarebbero qualificabili in termini di associazione in partecipazione, neanche ove i compensi effettivamente fossero stati correlati ai ricavi, come sostenuto dall'attuale ricorrente.

Inoltre, come precisato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui la prestazione del soggetto che si assume ricoprire il ruolo di associato consista in una collaborazione di tipo lavorativo nell'ambito dell'impresa, l'effettiva integrazione della figura contrattuale dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c. è da escludere nel caso in cui la prestazione lavorativa assuma, per le modalità del suo inserimento nell'ambito dell'impresa e, in particolare, per la soggezione del lavoratore ai poteri organizzativi e gerarchici del datore di lavoro, le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato (cfr. ex plurimis, 16 febbraio 1989 n. 927; 6 novembre 1998 n. 11222; Cass. 23 gennaio 1999 n. 655; Cass. 12 gennaio 2000 n. 290; Cass. 3 febbraio 2000 n. 1188).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

(Omissis)