Le società
Società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata
Nozioni generali
A norma del codice civile italiano, le società che hanno per oggetto un'attività non commerciale (il caso più frequente e tipico è rappresentato dall'attività agricola) devono costituirsi secondo la forma della società semplice, mentre quelle che si propongono l'esercizio di un'attività commerciale devono assumere necessariamente una delle seguenti forme: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperativa; società di mutua assicurazione.
Queste società costituiscono quindi le cosiddette società commerciali. È comunque sempre possibile che una società avente per oggetto un'attività non commerciale venga costituita con taluna delle forme proprie di quella commerciale, per volontà societaria.
Inoltre, mentre nella società semplice, in quella in nome collettivo e in quella in accomandita semplice i soci rispondono delle obbligazioni sociali (cioè quelle contratte dalla società verso terzi) non solo con il patrimonio sociale risultante dalle quote di conferimento, ma anche con il proprio patrimonio (illimitatamente e solidalmente), nelle società per azioni, in quelle in accomandita per azioni e a responsabilità limitata i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto con il patrimonio sociale e nei limiti di esso; anzi è meglio dire che è la società a rispondere delle obbligazioni sociali e non i soci, fatta eccezione per i soli soci accomandatari delle società in accomandita per azioni, a carico dei quali esiste ugualmente una responsabilità solidale e illimitata.
In considerazione di ciò, le società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice sono dette società di persone.
Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di mutua assicurazione e cooperative (nelle società cooperative del tipo a responsabilità illimitata i soci rispondono anche col proprio patrimonio solo in via sussidiaria nel caso di liquidazione coatta amministrativa o fallimento) sono denominate società di capitali.
Qualunque sia il tipo di società, il contratto di costituzione (contratto di società) deve contenere i seguenti indispensabili elementi:
L'esistenza delle società deve essere resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese (in attesa dell'istituzione di tale registro, la trascrizione dell'atto costitutivo è fatta, per estratto, nella cancelleria del tribunale in cui ha sede la società).
Nell'ordinamento italiano è il tipo più elementare di società previsto. Possono assumere tale forma solo le società non commerciali, che svolgano un'attività agricola o professionale oppure un'attività economica solamente occasionale tale da non rivestire il carattere di una vera e propria impresa. Si costituisce mediante contratto societario non soggetto a forme speciali (può ad es. essere stipulato anche verbalmente), salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (ad es. se sono conferiti beni immobili è richiesto l'atto scritto).
L'amministrazione della società spetta, di regola, a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri; può tuttavia essere convenuta l'amministrazione congiunta (o congiuntiva) di più soci.
Nel caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta; la maggioranza dei soci, determinata in base alla parte attribuita a ciascun socio negli utili, è competente a decidere sull'opposizione.
Nel caso, invece, di amministrazione congiuntiva di più soci, e necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali; nessuno di loro può pertanto compiere da solo alcun atto, salvo che ci sia urgenza di evitare un danno alla società. La revoca della facoltà di amministrare conferita col contratto sociale è ammessa solo per giusta causa.
La partecipazione agli utili e alle perdite avviene in misura proporzionale ai conferimenti. Al socio che ha prestato la propria opera (ad es. amministratore) deve essere corrisposta un'ulteriore parte di guadagni preventivamente fissata nel contratto societario (in mancanza, dal giudice secondo equità).
In materia di rapporti con i terzi, la società semplice acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
Per le obbligazioni sociali risponde innanzi tutto il patrimonio sociale, quindi quello personale, in maniera solidale e congiuntiva, dei soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche quello degli altri soci. Il creditore particolare del socio, oltre che far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore, può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota a lui spettante, liquidazione che deve essere effettuata entro tre mesi dalla domanda.
La società semplice si scioglie: per decorso del termine stabilito nel contratto sociale; per conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per volontà di tutti i soci; quando venga a mancare la pluralità dei soci e tale pluralità non sia ricostituita nel termine di sei mesi; per le altre cause contemplate dal contratto sociale.
Antecedentemente all'attuale codice civile era denominata società civile.
Costituisce il tipo più semplice delle società commerciali. È retta dalle regole che disciplinano la società semplice in quanto applicabili e da altre specificamente stabilite.
Queste le caratteristiche principali:
La società in accomandita semplice
Detta anche, semplicemente, accomandita, è una società di natura personale caratterizzata dalla presenza di due gruppi di soci: gli accomandanti e gli accomandatari.
Gli accomandanti rispondono delle obbligazioni solo nei limiti della quota di conferimento, ma sono esclusi dalla gestione societaria; essi non possono cioè compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari, pena l'assunzione di responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, oppure l'esclusione dalla società; possono però consultare e controllare i bilanci e gli altri documenti contabili, di cui hanno diritto di verificare l'esattezza; inoltre non sono mai tenuti a restituire le somme riscosse in buona fede a titolo di utili in base a un bilancio regolarmente approvato.
Gli accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali ma a essi, o a taluni di essi, deve essere conferita l'amministrazione e la rappresentanza della società.
La società in accomandita semplice è regolata dalle norme della società in nome collettivo in quanto applicabili.
Sono tuttavia contemplate dal codice le seguenti disposizioni particolari:
Si scioglie, oltre che per le cause indicate nei precedenti tipi di società, allorquando rimangano soltanto soci accomandanti o soci accomandatari e, nel termine di sei mesi, non si ricostituiscano le due categorie di soci.
È il tipo di società mediante il quale si costituiscono le più importanti imprese commerciali (da quelle industriali in senso proprio, a quelle di trasporto, assicurative, bancarie, ecc.), realizzando la migliore utilizzazione produttiva dei risparmi di un gran numero di persone.
La società per azioni fa conseguire ai soci i seguenti principali vantaggi:
Le società per azioni possono essere formate esclusivamente da privati oppure da privati e da una partecipazione, anche preponderante, dello Stato o di altri enti pubblici.
Esistono, inoltre, taluni tipi di società per azioni, detti società di interesse nazionale (soprattutto le banche di interesse nazionale), che assumono tale qualifica per la particolare rilevanza della loro attività economica e perché sono rette sostanzialmente, oltre che dalle stesse norme stabilite dal codice civile per le società per azioni, da disposizioni dettate da apposite leggi speciali in materia di gestione sociale, di diritto di voto, di trasferibilità delle azioni, ecc.
La società per azioni non può costituirsi con un capitale inferiore a duecento milioni di lire e la sua denominazione sociale, in qualunque modo formata (anche con nomi di fantasia), deve contenere obbligatoriamente la dicitura società per azioni (sigla: S.p.A.).
Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni devono scegliere nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei loro sindaci effettivi (se questi sono tre) o almeno due sindaci effettivi (se questi sono cinque), e, in ogni caso, uno dei due sindaci supplenti.
La costituzione delle società per azioni con capitale superiore ai due miliardi (e l'aumento del capitale oltre tale limite) devono essere autorizzati dal ministro del tesoro.
La società a responsabilità limitata
E’ una società di capitali, dotata di personalità giuridica con marcate affinità con la società per azioni, ma con più snellezza di funzionamento.
Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società con il proprio patrimonio. Sia nei rapporti interni sia di fronte ai terzi, la responsabilità è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte dai soci.
Generalmente si tratta di società con un numero limitato di soci, spesso costituite su base familiare o fra persone legate da vincoli di parentela, amicizia o stima reciproca e, pertanto, destinata ad iniziative di piccole e medie dimensioni.
Altre caratteristiche della società a responsabilità limitata sono:
La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico, ricalcando le indicazioni previste per le società per azioni, con conseguente iscrizione nell’apposito registro tenuto dalla Cancelleria del tribunale.
Con il recepimento della direttiva CEE in materia di società n° 86/667, è consentito alle S.r.l. di costituirsi con atto unilaterale, ossia con un unico socio, senza che ciò comporti l’assunzione di una responsabilità piena. Negli atti e nella corrispondenza delle S.r.l. si deve indicare se queste hanno un unico socio.
Gli organi delle società a responsabilità limitata sono i seguenti
:Per effetto dell’art. 2479 del Codice Civile, il trasferimento di quote di S.r.l. è sottoposto a tre adempimenti: