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QUANDO IL PENSIONATO LAVORA

La disciplina che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente, ha subito una profonda innovazione a decorrere dal gennaio 1994.

Ecco le norme attualmente vigenti.

A - PENSIONI DI VECCHIAIA - INVALIDITA'

1 - PER CHI E' ANDATO IN PENSIONE ENTRO IL 1994

 

Pensione

La misura della trattenuta mensile

Vecchiaia e Invalidità

per lavoro dipendente

per lavoro autonomo

50% della quota eccedente il trattamento minimo

nessuna

 

2 - PER CHI E' ANDATO IN PENSIONE DI VECCHIAIA DALL'1.1.1995

La misura della trattenuta mensile

per lavoro dipendente

per lavoro autonomo

50% della quota eccedente il trattamento minimo

50% della quota eccedente il trattamento minimo

Ai lavoratori che vanno in pensione di vecchiaia dopo il 1994, avendo maturato i requisiti di assicurazione entro il 1994, si applica il regime di cumulo con il reddito da lavoro autonomo previsto per coloro che vanno in pensione entro il 1994.

3 - PER CHI E'TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITA' DALL'1.1.95

La misura della trattenuta mensile

per lavoro dipendente

per lavoro autonomo

50% della quota eccedente il trattamento minimo

50% della quota eccedente il trattamento minimo

3.1. - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' PER CHI E'TITOLARE DALL'1.9.95

A partire dal 1^ settembre 1995 i titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa di importo superiore a determinati limiti subiscono ulteriori riduzioni:

Riduzione dell'assegno

La misura dei redditi

25% dell'importo

quando i redditi sono superiori a 4 volte l'importo del trattamento minimo al 1^ gennaio(per il 1999 è pari a L.36.933.000)

50% dell'importo

quando i redditi sono superiori a 5 volte l'importo del trattamento minimo al 1^ gennaio(per il 1999 è pari a L.46.166.250)

 

 ATTENZIONE: si applicano sull'assegno dapprima le riduzioni del 25% o 50% (a seconda dei casi) e poi sulla rimanenza si applicano le trattenute giornaliere indicate nelle tabelle di cui al punto 3, sempreché la pensione sia superiore al minimo.

Pensioni di inabilita', di reversibilità e assegno di invalidità dall'1.9.1995

Una ulteriore trattenuta e' prevista per queste pensioni se sono state liquidate dall'INPS in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. Se per questo evento anche l'INAIL liquida una rendita vitalizia le pensioni INPS non possono più essere pagate.

Se pero' la rendita INAIL e' di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni. Questa normativa si applica dal 1^ settembre 1995 anche alle pensioni già esistenti.

Il pagamento di queste pensioni non viene pero' bloccato: esse continuano ad essere corrisposte agli interessati con "la cristallizzazione" dell'importo maturato al 1^ settembre 1995 e con riassorbimento delle eccedenze sui futuri miglioramenti.

B - PENSIONI DI ANZIANITA'

La disciplina che regola il cumulo pensione di anzianità - reddito da lavoro dipendente o reddito da lavoro autonomo - e' stata sostanzialmente modificata per coloro che sono andati in pensione entro il 1994 e dopo il 1994. Vediamo in modo sintetico e cronologico le diverse decorrenze.

4. PER CHI E' ANDATO IN PENSIONE ENTRO IL 1994

Pensione

La misura della trattenuta mensile

Anzianità

per lavoro dipendente

per lavoro autonomo

100% della pensione

nessuna

 

4.1. PER CHI E' ANDATO IN PENSIONE DOPO IL 1994 E FINO AL 30.9.1996

Le pensioni di anzianità sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente; sono invece cumulabili con i redditi da lavoro autonomo le pensioni con decorrenza compresa tra il 1^ gennaio 1995 e il 30.9.96 i cui titolari abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 1994.

 

4.2. PER CHI E' ANDATO IN PENSIONE DALL' 1.10.1996 AL 31.12.1997

Le pensioni di anzianità sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente e sono parzialmente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo con una riduzione del trattamento pensionistico in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (per il 1999 pari a L.709.550).

ECCEZIONI

Continuano ad essere totalmente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo:

a) per i titolari di pensione nella gestione lavoratori dipendenti quando i titolari sono in possesso del requisito, al 31.12.1994, di 35 anni di contributi e, al 30.9.1996, di 35 anni di contributi più il requisito di 52 anni di età o 36 di contributi a prescindere dall'età.

b) per i titolari di pensione nella gestione lavoratori autonomi quando i titolari sono in possesso del requisito, al 31.12.1994, di 35 anni di contributi e, al 30.9.1996, di 35 anni di contributi più il requisito di 55 anni di età.

 

PART-TIME

Esiste una possibilità di cumulare la pensione con la retribuzione per coloro che decidono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time in misura non inferiore a 18 ore settimanali, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale. Il lavoratore-pensionato percepisce cosi' parte della pensione, in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione della pensione, in ogni caso, non può andare al di sotto del 50% della retribuzione.

 

4.3. PER CHI E' ANDATO IN PENSIONE DALL' 1.1.1998

Le pensioni di anzianità continuano ad essere totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

Sono parzialmente cumulate con il reddito da lavoro autonomo con una riduzione del trattamento pensionistico in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (per il 1999 pari a Lire L.709.550).

Per i titolari di pensione di anzianità con decorrenza anteriore all'1.1.98 si applica la previgente normativa se più favorevole.

4.4. PER CHI VA IN PENSIONE DAL 1^ GENNAIO 1999

Le regole del cumulo reddito-pensione di anzianità non sono state modificate per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

La nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 99 riguarda, invece, i titolari di pensione di anzianità che maturano il requisito di 40 anni di contribuzione, i quali:

- possono cumulare totalmente la pensione con il reddito da lavoro autonomo;

- possono cumulare parzialmente, in caso di lavoro dipendente, la pensione con una riduzione del trattamento pensionistico in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (per il 99 pari a L.709.550).

La nuova disciplina si applica anche a chi e' andato in pensione prima del 1999 con almeno 40 anni di contribuzione.