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Sentenza Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

primo grado - sentenza n. 6409/2002

Il pony express è un lavoratore autonomo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, D.P.A. proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n.349/1999 con la quale le era stato intimato, in qualità di amministratore unico della Speedy Boys, il pagamento di Lit. 1.835.200 per sanzioni amministrative e spese di cui alla legge n. 689/1981 per omesso versamento all’Inps dei contributi, il tutto con riferimento al periodo aprile-dicembre 1992, relativi al rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore P.A.

Deduceva l’opponente che il P. aveva collaborato con la Speedy Boys dal 10.4.1992 al 29.12.1992 prestando e svolgendo per la suindicata società la attività di pony express (motofattorino di recapito) come da contratto debitamente sottoscritto e datato.

Tale attività era stata svolta in maniera saltuaria e occasionale e senza alcun inserimento all’interno dell’organico della società e senza dipendenza gerarchica o subordinazione. Il P. era stato pagato in base alle consegne effettuate. Tale prestazione di collaborazione non poteva essere inquadrata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, pertanto non potevano ritenersi dovuti i contributi nè gli accessori né gli altri incombenti di cui alla impugnata ordinanza.

Tanto premesso, chiedeva al giudice adito, previa sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, di disporre l’annullamento totale dello stesso, dichiarandolo nullo o di nessun effetto siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto.

Si costituiva l’Inps eccependo la inammissibilità del ricorso per mancato previo esperimento del ricorso amministrativo e di accertare e dichiarare il credito vantato nei confronti dell’opponente così come ingiunto nell’ordinanza ingiunzione e, conseguentemente, di condannare l’opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese legali.

La causa veniva istruita con l’assunzione della prova testimoniale ed all’udienza del 16.1.2002, veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

Deve, preliminarmente, ritenersi la infondatezza della eccezione di improcedibilità, atteso che nel caso di specie i termini di opposizione alla ordinanza ingiunzione sono quelli dettati dalla legge n. 689/1981, non vertendosi in ipotesi di reiezione di una domanda di prestazione previdenziale o assistenziale, ma in ipotesi di opposizione a ordinanza ingiunzione.

Nel merito la opposizione è fondata.

Dalle dichiarazioni rese e dai testi è, infatti, emerso che il rapporto di lavoro tra la società opponente e il lavoratore P. è stato connotato dagli elementi propri dell’autonomia, non già della subordinazione, atteso che il P. non aveva obbligo di orario o di giustificazione delle assenze ed era libero di decidere, quale pony express, quante consegne effettuare (dichiarazioni dei testi T. e B.).

Deve, pertanto, ritenersi che non sussiste la omissione dell’obbligo contributivo in relazione alla quale è stata emessa la ordinanza ingiunzione opposta, che pertanto deve essere annullata, pur ricorrendo giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

a) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza ingiunzione opposta;

b) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 16.1.2002-05-06 Il Giudice

-        Depositato in Cancelleria in data 15 marzo 2002