Sentenza Tribunale di Trani n° 511 del 19.6.2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza, composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giorgio Pica Presidente
2) Dott. Adriana Doronzo Giudice rel.
3) Dott. Francesco Zecchillo Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in materia di lavoro - previdenza - assistenza in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n.892 R.G. 1999
T R A
1) SIDERCAMMA S.n.c. di Amorese Luigi & C. in persona del socio amministratore Amorese Luigi - 2) AMORESE Luigi - 3) CIALDELLA Francesco - 4) MALDERA Savino, rappresentati e difesi dagli Avvocati Cataldo Capano e Antonio de Feo, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliati in Trani presso lo studio del primo;
-Appellanti-
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con sede legale in Roma, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cosimo Nicola Punzi, in virtù di procura generale alle liti per Notar Franco Lupo di Roma, in data 7.10.1993, Rep.n.22940, ed elettivamente domiciliato in Andria presso la sede INPS;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 25 maggio 1995, la Sidercamma S.n.c. di Amorese Luigi e C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Amorese Luigi, Cialdella Francesco e Maldera Savino - premesso che in data 29.4.1992 avevano adito il pretore del lavoro di Bari e che questo, con sentenza del 1995, n.2585, aveva dichiarato la sua incompetenza territoriale e che, pertanto, intendevano riassumere il giudizio ex art.50 c.p.c. - esponevano che con verbale del 13.11.1984, redatto in seguito ad una ispezione amministrativa, l'INPS aveva dichiarato la nullità ai fini assicurativi e previdenziali dei rapporti di lavoro intercorsi tra la Sidercamma S.n.c. e i soci Amorese Luigi, Cialdella Francesco e Maldera Savino per l'assenza del requisito della subordinazione relativamente al periodo 1.1.1984 - 30.9.1984; che l'Amorese, in qualità di legale rappresentante della Sidercamma aveva proposto ricorso al comitato speciale per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, asserendo la natura subordinata del rapporto di lavoro con i suddetti; che non vi era alcuna incompatibilità logico-giuridica tra la qualità di soci e quella di lavoratori subordinati della stessa società, in ragione delle modalità con cui questi prestavano le rispettive energie lavorative, dell'assenza di ogni forma di compenso della loro attività attraverso la partecipazione alla ripartizione degli utili, e, per contro, della previsione di una retribuzione mensile secondo il contratto collettivo di categoria; dell'esistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra la società e le persone dei soci, manifestantesi attraverso la partecipazione ad assemblee e riunioni in cui venivano impartiti direttive e ordini.
Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e singoli soci ricorrenti; che fosse di conseguenza annullato il verbale di accertamento dell'INPS del 9.11.1984 con il riconoscimento della legittimità dei versamenti fatti dai ricorrenti a titolo di contribuzione per il periodo dedotto.
L’INPS si costituiva e contestava le tesi esposte nel ricorso, rilevando, in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire della Sidercamma ex art.100 c.p.c., dal momento che con la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato la società era obbligata a versare notevoli somme a titolo di contributi previdenziali e assicurativi; in secondo luogo, l'esistenza di numerosi elementi dai quali si desumeva la qualità esclusiva di soci dei ricorrenti (cariche sociali ricoperte dal Cialdella e dall'Amorese; ripartizione delle attività tra i tre in modo autonomo e coordinato; obbligo statutario di prestare attività in via continuativa in qualità di soci; assunzione del rischio di impresa; differenziazione tra le posizioni dei tre soci rispetto a quelle degli altri operai in merito alla durata del rapporto di lavoro e agli incentivi economici) e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione.
Senza alcuna attività istruttoria, con sentenza resa il 17.2.1998 il pretore rigettava la domanda e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dall'INPS.
Riteneva il primo giudice che la società non avesse alcun interesse ad agire, posto che la domanda aveva ad oggetto l'accertamento della legittima costituzione del rapporto previdenziale, rispetto al quale la verifica della natura subordinata del rapporto costituiva solo l'antecedente logico-giuridico; nel merito, riteneva che gli attori non avessero provato con il necessario rigore l'esistenza della subordinazione, mediante l'allegazione e la prova di fatti specifici e circostanziati.
Contro la sentenza, i ricorrenti hanno proposto appello innanzi a questo Tribunale, con ricorso depositato il 4.3.1999 e hanno chiesto, per i motivi di seguito indicati, la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del giudizio.
Ricostituitosi il contraddittorio, l'ente appellato ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo grado.
All'odierna udienza appello è stato discusso dai procuratori delle parti e deciso dal Tribunale come da separato dispositivo, reso pubblico mediante lettura nella stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico, complesso, motivo di gravame gli appellanti hanno eccepito l'omessa valutazione - da parte del pretore - delle circostanze di fatto dedotte e l'omessa assunzione dei mezzi di prova; in particolare, hanno rilevato di aver compiutamente articolato la prova per testimoni, diretta a dimostrare l'esistenza del vincolo di subordinazione tra la società ricorrente e i singoli soci, senza tuttavia che il pretore ritenesse di assumerla.
Hanno poi spiegato nuovamente le ragioni per le quali il verbale di accertamento redatto dall'INPS sarebbe nullo, ovvero difforme dalla realtà dei fatti.
L’appello è destituito di fondamento.
Nella sentenza impugnata, il giudice ha posto a base della sua decisione la mancanza di prove certe in ordine all'orario di lavoro, alle mansioni concretamente svolte dai soci ricorrenti, all'esistenza di un potere direttivo del preteso datore di lavoro, a fronte di una clausola dell'atto costitutivo della società, in cui espressamente si prevede l'obbligo dei singoli soci di prestare in via continuativa la propria attività lavorativa nell'azienda sociale (art.5).
Ora, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo cui, nelle società in nome collettivo, che non sono enti giuridici distinti dalle persone dei singoli soci, è configurabile, in via eccezionale, un rapporto di lavoro subordinato tra le società ed uno dei soci nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di altro socio, munito di supremazia, e sempre che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale (Cass. 23.11.1996, n.10383; Cass. civ.,18.4.1994, n.3650; Cass. 9 settembre 1981, n. 5066; Pret. Torino, 29 novembre 1982).
In altri termini, deve escludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato quando l’attività svolta dal socio-lavoratore in favore della società si traduca in prestazioni lavorative rivolte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali e sia eseguita e richiesta solo per la qualità di socio; in una ipotesi del genere, non appare configurabile non solo il rapporto di lavoro subordinato, ma anche la cosiddetta parasubordinazione (art.409, n. 3 c.p.c., che pure presuppone l'esistenza di un rapporto tra due centri di interessi distinti). La coesistenza della qualità di socio e di lavoratore subordinato nello stesso soggetto è possibile solo nel caso in cui venga prestata attività lavorativa estranea, rispetto a quella che forma oggetto specifico dell'esercizio collettivo dell’impresa (Cass. civ. 18 giugno 1985, n. 3671).
La stessa Cassazione ha precisato che ove venga dedotta l'esistenza di un siffatto rapporto di lavoro subordinato, parallelo e distinto da quello sociale, è necessario procedere all'accertamento in concreto dei relativi presupposti
(Cass.23.11.1996, n.10383).Nel caso in esame, una siffatta prova non è stata offerta.
Con riguardo alla natura del rapporto, il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla sussistenza di un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: vincolo che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione
(Cass.17 novembre 1994, n. 9718; Cass. 20.01.95, n. 649).Alla stregua di questi principi, non sembra potersi affermare raggiunta la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto di natura subordinata.
Va innanzi tutto detto che gli attori non hanno provato, con quel grado di rigore e precisione che la natura della controversia imponeva, le mansioni cui erano addetti: in proposito, si sono limitati a dedurre che l’Amorese era addetto al lavoro di tornio e alla fresa, e comunque ad ogni lavoro concernente le parti meccaniche, e il Cialdella e il Maldera al funzionamento della calandra, della cesoia, della rullatrice e ai lavori di carpenteria genere. Occorreva invece che fornissero più precise indicazioni sulla qualifica raggiunta secondo i parametri della contrattazione collettiva, sulle attività in concreto svolte, sugli orari di lavoro osservati, sulle disposizioni cui dovevano attenersi nella esecuzione del lavoro.
Una tale indicazione era necessaria non solo ai fini di valutare l’ammissibilità della prova testimoniale - che in primo grado non è stata dedotta in capitoli specifici e separati, come richiede a pena di inammissibilità l'art.244 c.p.c. - ma anche per dare maggiore consistenza ai loro assunti, dal momento che, nella specie, veniva in contestazione la simulazione - ai fini contributivi - della natura subordinata del rapporto a fronte, invece, di un rapporto di partecipazione sociale conclamato.
Neppure la prova chiesta con il ricorso in appello supplisce alla indeterminatezza e genericità della prova articolata in prime cure: invero, mentre il capitolo sub a) dell'atto di appello fa riferimento a circostanze di fatto incontrastate, e comunque dimostrabili documentalmente, i capitoli sub b) e c) non contengono una precisa indicazione di circostanze di fatto, suscettibili di essere apprese dai testimoni, ma piuttosto una valutazione sul "se i soci hanno sempre osservato l'orario di lavoro contrattualmente previsto", ovvero se nello svolgimento delle assemblee settimanali fosse ravvisabile anche il principio di subordinazione.
In altri termini, non vi è alcuna precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché delle concrete modalità con cui si è svolto il rapporto, suscettibili di essere apprese dai testimoni e riferite in sede di assunzione della prova. Né il collegio ha ritenuto di fare uso dei suoi poteri ufficiosi e discrezionali di integrazione della prova, ché non si sarebbe trattato di apportare aggiunte o specificazioni alla prova dedotta, bensì di supplire alle lacune assertive della parte e alle deficienze sostanziali del proposto mezzo istruttorio.
Il dovere di specificazione della prova si imponeva con maggior rigore proprio in conseguenza della presenza in atti di elementi di convincimento contrari all'assunto degli attori e delle puntuali contestazioni mosse dall'INPS.
Al riguardo, assume un rilievo decisivo il fatto che, nel periodo dedotto, i soci Amorese e Cialdella rivestivano anche la qualità di amministratori della società (v. Pret. Milano, 23 gennaio 1996; Pret. Ascoli Piceno, 15 febbraio 1986; Pret. Varese, 9 febbraio 1984, secondo cui sussiste un'assoluta incompatibilità tra il ruolo di socio accomandatario di una società in accomandita semplice (o socio amministratore di una società in nome collettivo o anche di fatto) e la natura subordinata della collaborazione resa dal soggetto persona fisica a favore della società, non potendo detto soggetto essere dipendente di se stesso).
Né minor importanza riveste la circostanza che tre i soci percepivano una retribuzione fissa, basata solo sulla contingenza e la paga base, senza alcuna indicazione delle giornate lavorative svolte di sabato, delle festività lavorate, degli incentivi, ovvero degli altri emolumenti di cui godevano gli operai; uno degli altri soci - per il quale pure era stato costituito il rapporto di lavoro - non ha ricevuto alla cessazione del rapporto per morte l’indennità di fine rapporto
.Infine, deve rilevarsi che a norma dell'art.5 dello statuto della società, tutti i soci sono qualificati soci d'opera, obbligati a prestare in via continuativa la propria attività lavorativa all’interno dell'azienda sociale.
Può concludersi pertanto che, in difetto di prove circa la sottoposizione dei singoli soci al potere gerarchico di altro socio, dotato dei poteri di supremazia, ingerenza e di disciplina, i ricorrenti hanno rivestito all'interno della società solo la qualità di soci, con esclusione di ogni rapporto di subordinazione.
La peculiarità della vicenda e la qualità delle parti costituiscono giusto motivo per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 4 3.1999, dalla Sidercamma S.n.c. di Amorese Luigi & C., Amorese Luigi, Cialdella Francesco e Maldera Savino avverso la sentenza resa dal pretore del lavoro di Trani il 17.2.1998 tra gli appellanti e INPS, così provvede:
rigetta appello e compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Trani, 23.3.2000
Il Presidente
(F.to: Dott. Giorgio Pica)
Il giudice est.
(F.to: Dott.ssa Adriana Doronzo)
Depositato oggi in Cancelleria
Trani, 19 giugno 2000