Sentenza Tribunale di Alessandria del 5 ottobre 1999
Quando le parti, nel regolare i reciproci interessi, hanno dichiarato di volere escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire a una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.
NOTA
Da tempo si è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui il "nomen iuris" e la regolamentazione negoziale apparentemente intervenuta tra le parti non sono vincolanti per il giudice, avendo esse la valenza di una presunzione semplice, decisive solo in assenza di elementi probatori di segno contrario, anche indiziari, perché l'effettività del rapporto deve prevalere sul "nomen iuris" formale, stante la natura pubblicistica e costituzionale degli interessi coinvolti (Cass. 10828/97, Cass. 11925/90).
Nel caso di specie un lavoratore assumeva di avere di fatto svolto il ruolo di un lavoratore subordinato, pur in presenza di un contratto che definiva il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il giudicante, però, non ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici della subordinazione. Infatti, durante il rapporto di lavoro l'azienda non aveva corrisposto al lavoratore una retribuzione fissa, ma degli emolumenti variabili a seconda del tipo e della quantità della prestazione di volta in volta fornita. L'appellante, inoltre, non seguiva un orario di lavoro fisso, ma rapportato alle concrete esigenze di volta in volta emergenti; neppure era stato inquadrato gerarchicamente nella organizzazione aziendale (non risultava, infatti, che prendesse ordini dai vertici dell'azienda, né che impartisse ordini ai dipendenti).
Tutte queste circostanze (considerata anche l'assenza di un locale uso ufficio, nonché l'esistenza di una collaborazione parallela con un'altra ditta) hanno reso il rapporto di lavoro, secondo il giudicante, perfettamente sussumibile, al di là del "nomen iuris", nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.