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Sentenza n.33 del 27.1.2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, sezione di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza, composto dai signori Magistrati:

1) Dott. Luciano Guaglione Presidente

2) Dott. Francesco Zecchillo Giudice

3) Dott. Pietro Mastrorilli Giudice rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in materia di lavoro - previdenza - assistenza in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n.3789 R.G. 1998

T R A

PAPARELLA Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Giannella, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliata in Trani presso lo studio dell'Avv. Emilio Bovio;

-Appellante-

E

DELNEGRO Luigi, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco M. Spinazzola, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Trani presso lo studio dell'Avv. Francesca Ruggiero;

-Appellato-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.4.1994 Paparella Annamaria, premesso di aver lavorato, come impiegata, alle dipendenze del rag. Del Negro Luigi, fiduciario C.O.N.I., dall'1.4.1990 al 16.8.1993, data in cui era stata licenziata senza alcun preavviso; di aver prestato la suddetta attività ogni giorno dal lunedì al sabato, sia di mattina che di pomeriggio, svolgendo lavori di ufficio consistenti nel rispondere al telefono, ricevere la posta ed il materiale per il totocalcio, versare in banca gli incassi delle varie ricevitorie lotto e totocalcio, provvedere alla consegna del materiale ai medesimi ricevitori nonché all'assistenza tecnica delle ricevitorie locali e non; di avere, inoltre, lavorato, ogni sabato, anche dopo il normale orario di ufficio, provvedendo all'accettazione delle matrici consegnate dai vari ricevitori del totocalcio; tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi alla Pretura di Trani, Sez. Distaccata di Barletta, il suddetto Del Negro Luigi per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di L. 47.509.567, oltre accessori, a titolo di differenze paga maturate secondo la contrattazione collettiva del settore, tredicesime, ferie non godute, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto.

Il convenuto si costituiva ritualmente eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per difetto di requisiti previsti dall'art.414 c.p.c. e l'inapplicabilità al caso di specie del contratto collettivo invocato dalla ricorrente.

Contestava, inoltre, il fondamento della domanda e, segnatamente, l'allegata esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Spiegava, infine, domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare la Paparella al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.

Il Pretore, espletate le prove richieste dalle parti, con sentenza resa 4.12.1997, rigettava la domanda.

Disattesa, infatti, l'eccezione preliminare di nullità del ricorso, osservava che la Paparella aveva omesso di provare, in modo adeguato, la contestata esistenza di un rapporto di (lavoro) subordinato.

Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto non provata.

Avverso la predetta sentenza la lavoratrice proponeva appello con ricorso depositato il 4.12.1998, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice.

Rilevava, infatti, che "i chiari segni della presenza se non costante, almeno ripetuta, della Paparella, nel fiduciariato" risultavano sia dalle parziali ammissioni contenute negli scritti difensivi del resistente, che dalle dichiarazioni rese dai testi addotti da essa appellante e dalla stessa controparte.

Assumeva, inoltre, che il teste Genchi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era pienamente attendibile, al contrario dei testi addotti dal Del Negro, trattandosi di dipendenti di quest'ultimo.

Insisteva, infine, nell'affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, essendo essa istante rimasta sempre assoggettata all'eterodirezione del convenuto.

Resisteva il Dei Negro, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.

Spiegava, inoltre, appello incidentale, insistendo nell'eccezione di nullità del ricorso, nonché lamentando la compensazione delle spese processuali operata dal primo giudice nonostante la soccombenza della Paparella.

All'udienza odierna, riuniti gli appelli ed acquisiti gli atti e i documenti delle parti, la discussione precedeva la lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si deve rilevare che il primo giudice ha motivatamente disatteso l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo e che il Del Negro, in sede di appello incidentale, non ha, sintomaticamente, sviluppato alcuna obiettiva censura avverso i motivi di tale statuizione, limitandosi, di fatto, a reiterare le argomentazioni già sviluppate in prime cure al riguardo.

Ne consegue che tale motivo di censura si appalesa inammissibile, oltre che infondato nel merito, come peraltro si desume, implicitamente, dalla circostanza che l'odierno appellato, nonostante l'asserita nullità del ricorso introduttivo, ha avuto modo, sin dal primo grado del giudizio, di prendere posizione, in modo specifico ed analitico, avverso la prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente e ciascuna delle sue pretese economiche.

Nel merito, l'appello é, tuttavia, infondato e va, pertanto, rigettato.

Premesso che la domanda della Paparella presuppone pacificamente un'indagine sull'effettiva sostanza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e, quindi, un'attenta verifica del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado, va ricordato che, secondo quanto più volte affermato dalla S.C., ciò che veramente caratterizza il rapporto di lavoro subordinato é la "subordinazione", da intendersi come assoggettamento personale del lavoratore ad un potere disciplinare, organizzativo e direttivo del datore di lavoro che inerisca alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già al risultato della stessa.

Gli altri elementi "caratteristici" del lavoro subordinato, quali l'oggetto della prestazione (che nel lavoro subordinato é dato dalle stesse energie lavorative, mentre nel lavoro autonomo é costituito dal risultato dell'attività organizzata dal lavoratore), l'inesistenza di rischio e di organizzazione imprenditoriale in capo al prestatore, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la forma nonché la predeterminazione della retribuzione, sono invece privi di autonomo valore decisivo, essendo soltanto criteri secondari che, in quanto tali, vanno considerati come meri elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale della vicenda (cfr., tra le tante, Cass. 13.7.1988 n. 4150, Cass. 11.11.1986 n. 6619; Cass. 21.1.1987 n. 548; Cass. 2.3.1987 n. 2194; Cass. 13.5.1987 n. 4407).

Orbene, esaminando le risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado va rilevato innanzitutto che nessuno dei testi si é in alcun modo soffermato sulla fondamentale circostanza della natura del potere in concreto esercitato dal Del Negro durante la gestione del rapporto lavorativo con l'odierna appellante.

Trattasi indubbiamente di una grave carenza probatoria che non può che ridondare a carico della lavoratrice sulla quale incombeva, nel caso di specie, l'onere di fornire la prova della "subordinazione", come sopra intesa, trattandosi di una circostanza costitutiva della domanda proposta in ricorso.

L'istruttoria si é, invece, soffermata su alcuni dei c.d. elementi secondari, i quali, peraltro, neppure risultano univocamente diretti a comprovare la dedotta subordinazione.

E' infatti emersa, in modo incontroverso, la natura "saltuaria" del rapporto di lavoro - sulla quale si sono soffermati quasi tutti i testi escussi e che, invero, é stata ammessa dalla stessa Paparella nell'atto di appello - che, come ripetutamente precisato dalla S.C., rappresenta, di regola, un elemento sintomatico del mancato inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (v., al riguardo, Cass. 13.2.1990 n. 1047; Cass. 3.4.1990 n. 2680).

Non é, invece, in alcun modo emerso l'obbligo della lavoratrice di tenersi a disposizione nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, circostanza, questa, che avrebbe potuto infirmare la suddetta portata indiziaria della saltuarietà del rapporto di lavoro (cfr., in motivazione, Cass. 15.6.1999 n. 5960, nonché Cass. 12.3.1980 n. 2659).

Peraltro, sempre a proposito del dato della saltuarietà del rapporto di lavoro, si deve evidenziare che la S.C. ha, di recente, precisato che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia (come nel caso di specie) agevolmente apprezzabile, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. Sez. un. 30.6.1999 n. 379).

Nel caso in esame, invece, da un lato é emersa l’evidenziata saltuarietà del rapporto di lavoro, dall'altro nessuno dei testi si é soffermato sull'orario di lavoro in concreto osservato dalla ricorrente o sulle caratteristiche e sulle modalità del versamento delle retribuzioni (circostanze, invero, neppure allegate dalla lavoratrice in sede di ricorso introduttivo).

Condivisibile appare, inoltre, il giudizio, espresso dal Pretore, di scarsa attendibilità del teste Genchi, addotto dalla lavoratrice.

Quest'ultimo, infatti, dopo aver dato atto di essere amico sia della Paparella che del di lei fratello, ha dichiarato di essere a conoscenza delle modalità delle prestazioni lavorative della ricorrente in quanto (circostanza, questa, indubbiamente anomala ed ambigua) "mi trattenevo ogni giorno, non ricordo con precisione da quando, mattina e pomeriggio, nello studio del Del Negro, sia perché questi aveva promesso di trovarmi un lavoro, sia perché si era instaurata una simpatia con la ricorrente".

Lo stesso teste, inoltre, ha dato atto pure del contenuto delle prestazioni (riparazioni presso le varie ricevitorie locali) rese dalla lavoratrice al di fuori del fiduciariato CONI - senza precisare, questa volta, la fonte di tali sue precise cognizioni - evidenziando che, in questi casi, la Paparella si recava sul posto "con proprio mezzo" (altra circostanza, ove veritiera, sintomatica della natura autonoma del dedotto rapporto di lavoro) e provvedeva alle riparazioni delle macchine "avendone le capacità".

Da ultimo, a riprova della scarsa attendibilità di detto teste, si osserva che quest'ultimo, come osservato dal Pretore, dopo aver dichiarato (v. sopra) di non ricordare il periodo in cui ha avuto inizio la strana "prassi" di trattenersi presso lo studio del Del Negro, ha contraddittoriamente dichiarato, sul finire della sua deposizione, che cominciò "ad andare a trovare la Paparella in ufficio verso gli inizi del 1991".

Correttamente inoltre il Pretore ha dato atto che Pinto Maria, e cioè il secondo ed ultimo teste addotto dalla lavoratrice, ha, per sua stessa ammissione, riportato unicamente dichiarazioni de relato ex pane actoris, come tali prive di concreta valenza probatoria.

Quanto sopra riportato basterebbe per confermare la censurata decisione di rigetto della domanda attorea.

Per completezza di motivazione, tuttavia, si deve rilevare:

a) che le ammissioni dell'appellato - evidenziate nell'atto di appello - riguardano soltanto la natura saltuaria del rapporto di lavoro e l'oggetto di talune prestazioni lavorative, e non anche le concrete modalità esecutive delle stesse o le caratteristiche del potere datoriale e, tanto meno, la dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro;

b) che i testi addotti dal Del Negro, come esaurientemente evidenziato dal primo giudice, hanno addirittura fornito la prova "negativa" del prospettato rapporto di lavoro subordinato, avendo all'unisono evidenziato l'insussistenza di un rapporto di lavoro continuativo con particolari vincoli d'orario e che le (poche) prestazioni lavorative, di un qualche rilievo, necessarie alla conduzione dell'attività inerente al c.d. fiduciariato erano, di regola, eseguite personalmente dal Del Negro;

c) che nessuno dei numerosi testi addotti dall'appellato (trattasi di vari titolari di ricevitorie - totocalcio della zona e di alcuni suoi ex collaboratori che, in passato, lo avevano aiutato il sabato sera, senza percepire alcun compenso, nell'attività di ricezione delle schedine consegnate dalle varie ricevitorie) in primo grado, fatta eccezione per la sola Zagaria Rita, risultava, all'epoca della deposizione, "dipendente" dello stesso appellato (come invece assume la Paparella nell'atto di appello).

Per tutte le suesposte considerazioni l'appello va integralmente disatteso e la sentenza pretorile dev'essere confermata.

Analoga sorte spetta al gravame incidentale in punto spese, avendo il primo giudice opportunamente provveduto alla loro compensazione, in considerazione, da un lato, della semiplena probatio della prospettazione della ricorrente, dall'altro, del rigetto della riconvenzionale spiegata dal convenuto.

Ragioni di equità, considerato l'esito complessivo della controversia ed i motivi della decisione, consigliano l'integrale compensazione delle spese processuali relative a questo grado del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, quale giudice d'appello per le controversie in materia di lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Paparella Annamaria con ricorso depositato il 4.12.1998 avverso la sentenza resa dal Pretore del Lavoro di Trani - sez. distaccata di Barletta il 4.12.1997 tra l'odierna appellante e Del Negro Luigi, nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo spiegato, così provvede:

- rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

- compensa integralmente tra le parti le spese relative a questo grado del giudizio.

Trani, così deciso nella camera di consiglio il 13.1.2000.

Il Presidente

(F.to: Dott. Luciano Guaglione)

Il G. estensore

(F.to: Dott. Pietro Mastrorilli)

Depositato oggi in Cancelleria

Trani, 27 gennaio 2000