Sentenza Tribunale di Catania 24/10/1994
Le prestazioni lavorative fra conviventi, nell'ambito di una comunità familiare anche di fatto (nella fattispecie l'asserito dipendente conviveva more uxorio con la figlia dell'asserito datore di lavoro nell'abitazione di quest'ultimo) si presumono rese a titolo gratuito, dovendosi ritenere espletate al di fuori di qualsiasi incontro di volontà contrattuale e determinate da impulsi affettivi e dalla comunanza di interessi, che escludono il carattere oneroso del rapporto.
Tale presunzione di gratuità può essere superata dalla prova rigorosa, incombente sulla parte che sostiene l'esistenza del rapporto di lavoro, circa i requisiti della subordinazione e della onerosità della prestazione.