Sentenza Tribunale di Asti del 12 ottobre 1999
Rapporto di lavoro autonomo e subordinato - criteri distintivi - attività intellettuale
I noti criteri individuativi del vincolo della subordinazione possono subire delle modifiche, o delle attenuazioni, a seconda del tipo di attività svolta, come nel caso di prestazione di un'attività intellettuale, caratterizzata proprio da una più tenue presenza del potere di ingerenza del datore di lavoro, senza che ciò implichi l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo
NOTA
Il criterio distintivo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che trovano il loro fondamento normativo rispettivamente negli articoli 2094 e 2222 del codice civile, è teoricamente semplice, poiché la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione in suo favore delle proprie energie lavorative (opera) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, con conseguente vincolo di natura personale, limitativo della libertà, mentre nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività lavorativa (opus) (Cass. n°10829/94, Cass. n° 10704/97).
Sovente, però, la realtà offre situazioni poco chiare, nelle quali, come evidenziato dal Tribunale di Asti, per le caratteristiche del rapporto e in particolare per l'elevato contenuto intellettuale e professionale della prestazione e per la conseguente elevata libertà del lavoratore nell'eseguirla, risulta poco facile la distinzione tra la subordinazione e l'autonomia.
La giurisprudenza ha elaborato una serie di criteri per individuare la subordinazione: l'inserzione della prestazione del lavoratore nell'attività aziendale; il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato; lo svolgimento della prestazione nei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature della stessa; la continuità; l'osservanza di un orario di lavoro; l'assenza di rischio economico; l'etero-direzione; la corresponsione di un compenso fisso mensile; l'assenza di una organizzazione imprenditoriale.
Nella fattispecie in esame, il collegio, in riferimento al servizio di guardia medica, ha rilevato che la sola assenza del requisito di un compenso fisso mensile, in presenza di tutti gli altri indici propri del rapporto di lavoro subordinato, non basta ad escludere la natura subordinata del rapporto: "Si tratta mutatis mutandis di una situazione analoga a quella del personale della scuola chiamato a ricoprire incarichi di supplenze… Le conclusioni suddette non sono inficiate neppure dall'eventuale pluralità di collaborazione, né dalla compresenza di un altro rapporto di lavoro subordinato con struttura pubblica…, poiché una pluralità di rapporti di lavoro dipendente, tanto più se alcuni di essi sono a tempo parziale e limitati a brevi periodi, non sono tra loro incompatibili".
E' pacifico, infatti, che la prova della subordinazione si atteggia in modo diverso a seconda della natura della prestazione lavorativa. A questo proposito il collegio giudicante ha rilevato come sia pacifico che l'ingerenza del datore di lavoro tende ad attenuarsi; quanto più sale il livello intellettuale e professionale della prestazione resa dal dipendente tanto più diventa ultroneo ricercare la prova di un controllo puntuale e stringente da parte del datore di lavoro.