Sentenza Tribunale di Bari n°10065 del 3.11.99
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, sezione del Tribunale di
Bari, dott.ssa Maria Procoli, alla pubblica udienza del 29/9/1999, ha
pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella controversia di lavoro iscritta nel ruolo
generale affari contenziosi di lavoro sotto il numero d'ordine 6422/97
TRA
Caterina Sardella
Elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio
dell'avv. G. Matarrese, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a
margine dell'atto introduttivo
CONTRO
Istituto Benedetto Croce s.n.c., in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore Giuseppina Rutigliano
Elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio
dell'avv. G. Grimaldi dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a
margine dell'atto di costituzione
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro
subordinato e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/11/1997 Caterina Sardella esponeva: di avere lavorato, inquadrata come insegnante di V livello A, alle dipendenze dell'Istituto tecnico commerciale Benedetto Croce per il periodo dal 15/1/1991 al 30/9/1994 e precisamente per gli anni scolastici 1991/92, 1992/93, 1993/94 rispettivamente per 6 ore, 12 ore e 18 ore settimanali; di avere fatto parte delle commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità della prima e seconda sessione e per gli esami di maturità di tutti e tre gli anni scolastici; che agli inizi dell'anno scolastico 1993/94 essa ricorrente aveva presentato richiesta di indennità di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro allegando idonea certificazione medica; che la suddetta richiesta era rimasta senza esito posto che non le venne corrisposto per il periodo dal giugno al dicembre1993 alcuna retribuzione; che, avvenuto il parto in data 15/10/1993, riprendeva l'attività lavorativa il 15/1/1994 pur essendo ancora in periodo di astensione obbligatoria e senza poter esercitare il diritto di astensione facoltativa né fruire del riposo giornaliero in ragione di un'ora lavorativa; che in data 28/7/1994 era contattata telefonicamente dal responsabile dell'Istituto il quale le chiedeva di sottoscrivere verbale di conciliazione sindacale relativo all'intercorso rapporto di lavoro subordinando la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 1994/95 alla sottoscrizione del predetto verbale; che il rapporto lavorativo si interrompeva nel settembre 1994, dopo la sessione autunnale degli esami di idoneità proprio a causa della mancata sottoscrizione; che, posta la natura subordinata del rapporto di lavoro, era stata retribuita in misura inferiore a quanto stabilito dal C.C.N.L. di categoria e che non aveva percepito la giusta retribuzione spettantele a titolo di tredicesima mensilità , nonché per le festività soppresse, per avere fatto parte delle commissioni esaminatrici, per non avere goduto dei riposi previsti dalla legge n.1204/71, ed infine per l’indennità di preavviso e per il trattamento di fine rapporto; tutto ciò premesso citava innanzi a questo Giudice l'Istituto Benedetto Croce in persona del suo legale rappresentante per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 52.155.101 come da conteggi che allegava, oltre interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria depositata in data 26 maggio 1998 si
costituiva l'Istituto Benedetto Croce, il quale, in primo luogo, contestava la fondatezza della domanda ed in particolare
che con la ricorrente si fosse mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato
ribadendo, invece, la natura autonoma del rapporto: in tal senso argomentava
che i periodi di lavoro indicati dalla ricorrente erano da intendersi come
singoli incarichi annuali coincidenti con l'anno scolastico, così come con
precisi ed autonomi incarichi la ricorrente era stata nominata membro delle
commissioni di idoneità e di diploma.
Aggiungeva infine la parte resistente a sostegno della tesi della natura autonoma del rapporto:
che l'orario di insegnamento era liberamente concordato tra gli insegnanti e
poteva essere variato senza necessità di preavviso, che la omessa o irregolare
prestazione lavorativa non dava luogo ad interventi disciplinari da parte
dell'Istituto; che il richiamo al C.C.N.L. di categoria era
irrilevante posto che essa resistente non era iscritta a nessuna associazione
di categoria; quindi con la predetta memoria spiegava domanda riconvenzionale
con la quale chiedeva, qualora fosse stata riconosciuta la natura subordinata
del rapporto, la condanna della ricorrente al pagamento della indennità di
mancato preavviso; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con
vittoria di spese ed onorari ed in subordine, in caso di accertamento della
natura subordinata del rapporto, per l'accoglimento della spiegata domanda
riconvenzionale. Depositata dalla ricorrente memoria difensiva in data
27/6/1998 a seguito della spiegata riconvenzionale, all'udienza dell'8 luglio
1998 la sola ricorrente rendeva l'interrogatorio formale, mentre il
rappresentante legale dell'Istituto Benedetto Croce non si presentava a rendere
l'interrogatorio che pure gli era stato deferito.
Nessun teste di parte resistente compariva alle
fissate udienze, sicché sentiti alcuni testi di parte ricorrente, ritenuta
sufficientemente istruita, all'odierna udienza di discussione la causa veniva
decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è in parte fondata e merita accoglimento.
L'istruttoria, svolta consente di ritenere,
innanzitutto, pienamente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato tra Sardella Caterina e l’Istituto Benedetto Croce.
I testi indicati dalla ricorrente, con dichiarazioni
pienamente congruenti tra loro, intrinsecamente logiche e palesemente
credibili, hanno confermato gli assunti della Sardella in ordine alla natura
subordinata del rapporto.
In particolare la teste Adele Giorgio, insegnante,
ha dichiarato di avere lavorato insieme alla ricorrente presso l'Istituto
Benedetto Croce dall'anno scolastico 1991/1992 a quello 1993/1994 e di avere
anche lei interrotto il rapporto lavorativo a seguito della mancata
sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale propostogli
dall'Istituto, che l'anno scolastico iniziava in
settembre con gli esami di maturità e finiva in luglio con quelli di Stato, che
la Sardella il primo anno insegnò in una classe, il secondo anno in due classi
ed il terzo in tre classi del corso serale; che vi era un orario scolastico
stabilito all'inizio dell'anno dal preside ed i programmi studiati erano quelli
ministeriali, che non era possibile scambiare liberamente gli orari di lezione
con i colleghi, che, infine, vi erano tre registri che gli insegnanti erano
tenuti a compilare: quello dei professori, ove erano annotate le presenze degli
insegnanti, quello di classe da cui risultavano gli argomenti trattati durante
le lezioni, e quello personale. Aggiungeva, infine , la teste che
durante il periodo di insegnamento la Sardella aveva avuto un figlio e che era
tornata al lavoro subito dopo il periodo di festività natalizie, nulla sapeva
invece circa le somme percepite a titolo di retribuzione.
Il secondo teste, Francesco Sardella, dichiarava di
avere insegnato presso l'Istituto Benedetto Croce nell'anno scolastico 1993/94
quale docente di geografia, di avere conosciuto la ricorrente che insegnava
ragioneria, tecnica bancaria e matematica nei corsi serali e per 18 ore
settimanali, precisava il teste che l'orario di
lavoro era stabilito all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto,
che gli insegnanti dovevano compilare, secondo modalità prestabilite i registri
personali, i registri di classe ed i registri di istituto e che tutti gli
insegnanti svolgevano i programmi ministeriali, aggiungeva, infine, che non era
possibile scambiare con i colleghi gli orari di lezione e che la
ricorrente aveva ripreso il lavoro, per la nascita di un figlio, dopo le
festività natalizie.
Vi è poi la testimonianza del teste Michele Dante il
quale pure ha confermato che la ricorrente aveva insegnato presso l'Istituto
scolastico Benedetto Croce negli anni scolastici dal 1991 al 1994, che la
Sardella aveva lavorato presso il predetto istituto per 6 ore settimanali il
primo anno, 12 il secondo e 18 il terzo, che la ricorrente si era assentata
durante il periodo della maternità e che, per quanto aveva appreso dai
colleghi, non era stata retribuita durante l'astensione, che l'anno scolastico
iniziava l'ultima settimana di settembre e si concludeva dopo la prima
settimana di giugno, che effettivamente dopo il 1994 l'istituto chiedeva per
l'assunzione la sottoscrizione del già detto verbale che però a lui non venne
sottoposto.
La teste Tiziana Lamacchia confermava nella sua
deposizione le circostanze riferite dagli altri testi.
Le predette testimonianze, concordanti tra loro,
sono conformi anche a quanto riferito dalla ricorrente nel corso
dell'interrogatorio formale. La Sardella, infatti, ha dichiarato: che il suo
rapporto lavorativo con l'Istituto era iniziato il 15 ottobre 1991 con un
incarico annuale di 6 ore, che l'orario di lezione era predisposto dal preside,
che i pagamenti erano sino al giorno 10 giugno mentre per gli esami di idoneità
il pagamento era a parte, nella misura di lire 12.500 al giorno, che confermava
il prospetto di cui alla certificazione in data 7/9/1984 e che alla ripresa del
nuovo anno scolastico le fu sottoposto per la firma il predetto verbale di
conciliazione.
Gli assunti di parte resistente sono rimasti del
tutto sforniti di prova non essendo comparso, senza che fosse addotta alcuna
giustificazione, nessun teste citato dall'Istituto.
Ulteriore argomento di convincimento della
fondatezza delle pretese è desumibile dalla inequivocabile condotta processuale
della resistente, posto che il rappresentante legale dell'Istituto Benedetto
Croce non si è presentato a rendere interrogatorio formale .
In considerazione di quest'ultima circostanza,
tenuto conto che la mancata presentazione è priva di giustificato motivo,
questo organo giudicante, in applicazione della facoltà concessagli
dall'art.232 c.p.c. e valutate le risultanze della prova testimoniale nonché
dei documenti in atti, ritiene ammessi in danno del resistente tutte le
circostanze deferitegli con l'interrogatorio.
Orbene le prove
testimoniali hanno confermato l’osservanza di un preciso orario di lavoro
settimanale, senza possibilità di autonoma gestione dello stesso, il rispetto
dei programmi ministeriali, il controllo della attività, insito nelle
annotazioni apposte dalla ricorrente sui registri di istituto, di classe e
personale; l'impossibilità di assentarsi liberamente: circostanze, queste, che
caratterizzano l'elemento della subordinazione rivendicato dalla ricorrente.
Subordinazione che si configura come
inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale mediante messa
a disposizione delle proprie energie lavorative, con il conseguente vincolo di
soggezione personale al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del
datore di lavoro. E che la Sardella fosse soggetta al potere disciplinare del
Preside risulta pacificamente dal documento prodotto nell'interesse della ricorrente,
documento che, riconosciuto da quest'ultima, certifica non solo gli orari e gli
anni di lavoro presso l'Istituto, ma anche l'esistenza di un potere
disciplinare in capo al responsabile dello stesso.
Quanto alla domanda riconvenzionale pacifica è la
circostanza che la interruzione del rapporto di lavoro sia ascrivibile
unicamente alla condotta di parte resistente.
Vanno riconosciute, quindi, poiché fondate le
relative pretese, le somme richieste a titolo di differenze retributive, di
tredicesime mensilità, di indennità di preavviso e di trattamento di fine
rapporto, quantificate alla stregua del conteggio analitico in atti, peraltro
solo genericamente contestato dalla parte resistente ed elaborato sulla base
dei parametri retributivi minimi del C.C.N.L. del settore, parametri cui, in
applicazione dell'art.36 Cost., comunque deve adeguarsi il livello retributivo,
anche a prescindere dalla concreta adesione del datore di lavoro ad alcuna
associazione di categoria.
Rimangono, invece, a parere di questo giudicante,
sforniti di prova certa e rigorosa i diritti relativi alla mancata retribuzione
delle festività soppresse ed alla mancata fruizione dei riposi previsti dalla
legge 1201/1971.
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda
della ricorrente deve trovare accoglimento nei limiti sopra specificati.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento
delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice dei lavoro presso il Tribunale di Bari
pronunciando sulla domanda proposta da Sardella Caterina nei confronti dell'Istituto
tecnico commerciale Benedetto Croce s.n.c. in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore con ricorso depositato in data 26/11/1997, così
provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna
l'Istituto Benedetto Croce in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
al pagamento in favore di Sardella Caterina della somma complessiva di lire
46.720.631 oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze dei singoli
ratei al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese
di lite che si liquidano in complessive lire 4.000.000 di cui lire 50.000 per
esborsi, lire 1.000.000 per diritti e lire 2.950.000 per onorario, oltre I.V.A.
e C.A.P. come per legge;
4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 29.9.1999
IL GIUDICE
(F.to: dr.ssa Maria PROCOLI)
Depositato nella Cancelleria
oggi, 3 novembre 1999