Sentenza Pretore di Vicenza n° 5 del 21 gennaio 1998
Lavoro subordinato ed autonomo - Lavoratori addetti alle televendite - Procacciatori di affari - Natura subordinata del rapporto di lavoro
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato va valutata con riferimento agli indici concreti della subordinazione utilizzati dalla giurisprudenza, ossia la eterodeterminazione, l'obbligo di rispettare un orario predeterminato dall'azienda e la mancanza in capo al lavoratore di una struttura quantomeno rudimentale di impresa.
Nella fattispecie è stato riconosciuto rapporto di lavoro subordinato quello di alcuni lavoratori, formalmente definiti dal contratto "procacciatori d'affari", ma in concreto addetti alla c.d. televendita, che usavano telefoni dell'azienda, effettuavano il lavoro ad orari fissi e sotto il controllo del capo area, chiamando numeri telefonici estratti da tabulati forniti dalla stessa azienda che predeterminava, tra l'altro, il contenuto della telefonata al fine di preannunciare la futura visita dell'agente in zona incaricato della redazione dell'ordine di acquisto.