Sentenza n.2043 dell’8.4.98
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il PRETORE di LECCE
Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al numero di ruolo 4999 dell'anno 1994, discussa all'udienza del 31.3.1998
TRA
Marzilio Franco, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo W. Marzo, con mandato a margine del ricorso
-RICORRENTE-
CONTRO
Ristorante "La Vecchia Lanterna", in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, Petrelli Maria Antonietta, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Calasso, con mandato a margine della memoria difensiva
-RESISTENTE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 15.7.1994, Marzilio Franco esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Ristorante "La Vecchia Lanterna" con la qualifica di cameriere, dal 10.10.1993 al 15.5.1994.
Il ricorrente affermava di aver prestato la sua attività alle dipendenze del suddetto ristorante ogni giorno della settimana, dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 00,30, con esclusione del lunedì, dedicato al riposo settimanale.
Il Marzilio sosteneva di aver percepito durante lo svolgimento del suo rapporto di lavoro un trattamento economico di gran lunga inferiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza (dipendenti di aziende operanti nel settore del turismo).
Assumeva inoltre di non aver percepito la retribuzione per il lavoro straordinario prestato, né i ratei di tredicesima mensilità maturati in quel periodo (10.10.1993-15.5.1994), né le indennità per ferie non godute; da ultimo, affermava di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di TFR.
Pertanto, Marzilio Franco adiva il Pretore di Lecce, Giudice del Lavoro, per sentir condannare il Ristorante "La Vecchia Lanterna", in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore Petrelli Maria Antonietta, al pagamento della complessiva somma di lire 13.076.216, a titolo di differenze retributive relative al periodo 10.10.1993-15.5.1994, nonché a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario prestato, di ratei di tredicesima mensilità maturati, di indennità per ferie non godute e di TFR; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione di ciascun diritto e sino all'effettivo soddisfo.
Con memoria difensiva depositata il 26.4.1995, si costituiva in giudizio il Ristorante "La Vecchia Lanterna", in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore Petrelli Maria Antonietta, per contestare tutto quanto ex adverso dedotto e concluso e per chiedere l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il resistente, in particolare, negava di aver mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato con il Marzilio ed affermava come quest'ultimo si fosse limitato a prestare la sua attività presso il ristorante in modo del tutto episodico ed occasionale, ricevendo ed accettando il relativo incarico di volta in volta, a seconda della propria disponibilità e dei propri impegni.
Il resistente, inoltre, contestava che il Marzilio avesse mai lavorato in modo continuativo presso il suddetto ristorante, sostenendo, al contrario, come il suo impegno fosse stato limitato e circoscritto alle sole sere del sabato e della domenica, per un orario compreso tra le 19,00 e le 23,00.
Da ultimo, affermava che il ricorrente era stato regolarmente retribuito al termine di ogni singola serata e ciò proprio in virtù del fatto che tra le parti non intercorreva alcun rapporto di lavoro subordinato.
Esperito il tentativo di conciliazione e l’interrogatorio libero del ricorrente, assunta la prova testimoniale, prodotta varia documentazione, la causa veniva discussa all'udienza del 31.3.1998.
Il Pretore decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Marzilio Franco nei confronti del Ristorante "La Vecchia Lanterna", in persona del suo titolare e legale rappresentante pro-tempore, Petrelli Maria Antonietta, non è fondato e pertanto va rigettato.
Infatti le numerose testimonianze assunte hanno dimostrato come fra le parti non sia mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato, ma soltanto una forma di collaborazione episodica ed occasionale, legata di volta in volta alle specifiche esigenze del ristorante e sempre limitata a poche ore settimanali.
L'istruttoria svolta, in sostanza, ha permesso di accertare come il ricorrente non abbia mai prestato la propria opera in modo continuativo e durevole alle dipendenze di Petrelli Maria Antonietta, trattandosi piuttosto, nel caso di specie, di un’attività limitata nel tempo, meramente saltuaria ed occasionale, dunque del tutto inidonea ad essere qualificata come rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, è emerso in modo incontestabile come il Marzilio si sia limitato a svolgere le sue mansioni di cameriere soltanto nelle serate del sabato e della domenica e non per l'intero arco della settimana, come da lui sostenuto ed esposto a fondamento delle sue pretese.
Il teste Pranzo Giuseppe, fornitore di latticini del ristorante "La Vecchia Lanterna" e dunque soggetto che intratteneva numerosi rapporti con lo stesso, ha affermato di non aver mai visto il ricorrente lavorarvi né di mattina, né di pomeriggio.
Tale circostanza è stata pienamente confermata dal teste Quarta Giovanni, il quale ha dichiarato dì aver frequentato quasi quotidianamente, nel periodo 1993-1994, il locale di proprietà di Petrelli Maria Antonietta, essendovi solito trascorrere le sue serate in compagnia degli amici.
Costui ha ricordato che il più delle volte veniva servito al tavolo direttamente dalla titolare e che solo saltuariamente, il sabato, vi era anche il Marzilio, il quale svolgeva la sua attività dalle ore 21,30 alle ore 23,30 circa.
Infine egli ha espressamente affermato di non aver mai visto il ricorrente prestare la propria opera negli altri giorni della settimana.
Anche Paladini Gianluca, altro avventore abituale della "Vecchia Lanterna", ha confermato di aver visto lavorare il Marzilio unicamente il sabato e la domenica, mentre negli altri giorni era servito direttamente da Petrelli Maria Antonietta.
Da ultimo, anche Aliberti Daniele, dipendente e pizzaiolo del ristorante in oggetto, ha ribadito che il ricorrente esplicava le sue mansioni soltanto il sabato e la domenica.
Tutto ciò senza tener conto della testimonianza di Quarta Enzo, marito della titolare e dunque soggetto potenzialmente interessato ai fatti per cui è causa, il quale ha comunque puntualmente confermato quanto sopra esposto.
Soltanto il teste Leone Antonio ha riferito una circostanza favorevole al ricorrente, sostenendo di essere stato servito direttamente da quest'ultimo durante la pausa del pranzo, tra le ore 12,30 e le ore 14,15, e dunque confermando l'assunto del Marzilio secondo cui egli avrebbe prestato la propria opera non solo di sera ma durante l'arco dell’intera giornata, in modo continuato.
Non può non osservarsi, tuttavia, come tale testimonianza rimanga del tutto isolata d in netto contrasto con le altre.
Inoltre va sottolineato come Leone Antonio, per sua stessa ammissione, non sia mai stato un avventore abituale di quel locale, e ciò a differenza di tutti gli altri testimoni, i quali, all'epoca dei fatti, frequentavano quotidianamente il ristorante "La Vecchia Lanterna"; costui, infatti, nel corso della sua deposizione, ha affermato di avervi mangiato solo "poche volte" e di essere stato servito dal ricorrente non più di "due o tre volte".
Alla luce di tali testimonianze, dunque, risulta del tutto verosimile l'assunto difensivo del ricorrente secondo cui il Marzilio, lungi dall'essere un dipendente a tempo pieno del ristorante, si limitava a prestare la sua attività in modo saltuario ed occasionale, collaborando con la titolare nelle serate di maggiore affluenza (sabato e domenica), ricevendo ogni volta, a fine lavoro, il regolare compenso pattuito.
Da ultimo, va detto che le pretese di Marzilio Franco appaiono infondate anche alla luce della documentazione esibita in giudizio all'udienza del 31.3.1998.
Infatti nel libro paga, nel libro matricola e nel registro di presenza dei dipendenti del ristorante "La Vecchia Lanterna", relativamente agli anni 1993-1994, non risulta in alcun modo il nominativo del ricorrente. Anche questa risultanza, dunque, depone inevitabilmente a favore della tesi difensiva del resistente ed appare escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Alla luce di quanto finora esposto, il ricorso presentato da Marzilio Franco non può trovare accoglimento e deve dunque essere rigettato.
Per l'effetto, costui va condannato al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Calasso, liquidate in complessive lire 800.000, di cui lire 550.000 per onorario di avvocato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Marzilio Franco con atto depositato il 15.7.1994 nei confronti del ristorante "La Vecchia Lanterna", in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore Petrelli Mara Antonietta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Calasso, liquidate in complessive lire 800.000, di cui lire 550.000 per onorario di avvocato.
Lecce, 31.3.1998
Il Pretore
(F.to: dott.ssa Silvia Ferreri)
Depositato in Cancelleria oggi 8 aprile 1998