Sentenza della Pretura di Pistoia del 14 gennaio 1995
Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, può essere riconosciuto un ruolo rilevante alla volontà manifestata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto stesso, soprattutto in quei casi in cui la prestazione sia di notevole valore intellettuale e/o professionale, il lavoratore non sia persona sprovveduta né in posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro sotto il profilo economico - sociale - culturale e il lavoratore medesimo sia pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dalla qualificazione in via autonoma del rapporto di lavoro in termini di perdita delle tutele e delle garanzie connesse al rapporto di lavoro subordinato, talché le stesse possano considerarsi ultronee rispetto alla reciproca soddisfazione degli scopi e degli interessi perseguiti dalle parti.
Nella fattispecie, ai fini dell'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso tra una biologa e un centro di analisi mediche, è stata attribuita rilevanza decisiva alla volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro autonomo in considerazione del fatto che, in concreto, il rapporto non si è svolto con modalità che potessero far presumere il superamento dell'originario intendimento della parti attraverso la realizzazione della subordinazione, non essendo state considerate tali la corresponsione di un compenso mensile e l'utilizzazione da parte del lavoratore delle strutture del datore di lavoro, in quanto compatibili anche con un rapporto di lavoro autonomo.