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Messaggio INPS n° 190 del 5 luglio 2001

 

Oggetto: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

1 - PREMESSA

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2000, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 luglio 2001, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2000, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2000.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2000.

2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2000

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

I pensionati che si trovano in una delle situazioni innanzi indicate, non essendo soggetti per l’anno 2000 al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale reddito da lavoro autonomo conseguito nell'anno 2000.

3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2000

I pensionati che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sono soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2000 entro il 31 luglio 2001.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di vecchiaia e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2000 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a lire 9.380.800.

3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Infine, il comma 173-ter, aggiunto all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei Comitati Regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

Da ultimo va ricordato che a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

4 - REDDITI DA DICHIARARE

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

5 - MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa utilizzando il Modello 503 AUT. Resta inteso, in ogni caso, che devono essere considerate valide anche le dichiarazioni rese senza utilizzare tale modulo.

6 - DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2001

A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del decreto n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2001.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2001 resa a consuntivo nell'anno 2002.

Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.

Del pari è stabilita la piena cumulabilità delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro autonomo.

7 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Si ricorda che nei confronti dei titolari di pensione di anzianità e di trattamenti di prepensionamento che compiano l'età per il pensionamento di vecchiaia, dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile le procedure provvedono ad applicare la disciplina di cumulo prevista per la pensione di vecchiaia.

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Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.