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Messaggio INPS n. 8820 del 16 aprile 2008
Oggetto: Disconoscimento di rapporti di lavoro agricoli a seguito di accertamenti ispettivi - notifica agli interessati e riflessi sulla definizione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola.
Testo Al fine di una corretta e tempestiva gestione amministrativa dei verbali ispettivi che abbiano accertato l’insussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura e per la definizione delle relative domande di disoccupazione agricola, si forniscono le seguenti istruzioni operative: 1. Conclusione degli accertamenti ispettivi prima della pubblicazione degli elenchi. a) Somministrazione irregolare di manodopera. Nei casi in cui i rapporti di lavoro sono stati denunciati da un'azienda diversa da quella presso la quale i lavoratori potrebbero essere stati effettivamente occupati e l’azienda denunciante non rientra tra quelle autorizzate alla somministrazione di manodopera, al lavoratore verrà inviato il provvedimento di cui all’allegato n. 1 con il quale si comunica che il rapporto di lavoro non è stato riconosciuto e, di conseguenza, le relative giornate non potranno essere riportate nell’elenco annuale. Al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro e poter riconoscere le relative giornate, occorre che il lavoratore rilasci apposita dichiarazione (all. n. 2) relativa:
Il lavoratore potrà allegare alla dichiarazione ogni eventuale documentazione idonea a comprovare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa subordinata. I fatti dichiarati saranno oggetto di immediato, tempestivo accertamento ispettivo. Se l’accertamento si concludesse con il riconoscimento dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, le Sedi, con l’immediatezza che le circostanze richiedono, dovranno riconoscere le giornate di lavoro e liquidare le prestazioni di disoccupazione. b) Rapporti di lavoro fittizi. Se l’indagine ispettiva ha accertato che la prestazione di lavoro subordinato non si è mai svolta, le Sedi emetteranno il provvedimento di cui all’allegato n. 3 con il quale si comunica che il rapporto di lavoro non è stato riconosciuto e le relative giornate non potranno essere riportate nell’elenco annuale. Avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, presso la Direzione Regionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 2. Conclusione degli accertamenti ispettivi dopo la pubblicazione degli elenchi a) Somministrazione irregolare di manodopera. Nei casi in cui i rapporti di lavoro sono stati denunciati da un'azienda diversa da quella presso la quale i lavoratori potrebbero essere stati effettivamente occupati e l’azienda denunciante non rientra tra quelle autorizzate alla somministrazione di manodopera, al lavoratore verrà inviato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro emesso dalla procedura “variazione elenchi” con il quale si comunica che il rapporto di lavoro non è stato riconosciuto. Al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro con l’azienda effettivamente utilizzatrice di manodopera agricola, il lavoratore dovrà presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello (allegato n.2) e fornendo ogni indicazione utile a provare l’effettivo rapporto di lavoro subordinato, come indicato al precedente punto 1, lettera a). La liquidazione delle prestazioni dovrà essere effettuata in via provvisoria. Le dichiarazioni saranno oggetto di immediato accertamento con conseguente conferma o revoca delle prestazioni. In caso di mancato riconoscimento di effettivo svolgimento di lavoro subordinato, le prestazioni indebitamente erogate saranno oggetto di procedura di recupero e la dichiarazione di responsabilità mendace, rilasciata dal lavoratore sotto la propria responsabilità civile e penale, sarà gestita secondo le regole comuni. b) Rapporti di lavoro fittizi. Se l’indagine ispettiva ha accertato che la prestazione di lavoro subordinato non si è mai svolta il lavoratore sarà cancellato dagli elenchi. Le risultanze dell’accertamento saranno comunicate all’interessato con provvedimento emesso dalla procedura “variazione elenchi”. Avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, presso la Direzione Regionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. E’ in corso di predisposizione apposita procedura informatica per l’emissione dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro in epoca precedente alla pubblicazione degli elenchi.