Messaggio INPS n. 7505 del 02/04/2008
Oggetto: Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.
Precisazioni in merito alle comunicazioni d’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, anche a progetto, e di associazione in partecipazione.
Testo
Sono pervenute da parte di alcune strutture periferiche dell’Istituto, nonché da parte di utenti privati, numerose richieste di chiarimenti in ordine alla permanenza dell’obbligo di comunicare l’instaurazione di rapporti comportanti l’iscrizione alla Gestione sep arata dei collaboratori e degli associati in partecipazione, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, n. 510.
Com’è noto il comma 2 dell’articolo 9-bis del predetto Decreto interministeriale 30 ottobre 2007, n. 510, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), stabilisce che:
“in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente dat a certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.”
Per quanto concerne le tipologie di attività soggette alla contribuzione alla Gestione Separata, per le quali sono obbligatorie le comunicazioni di cui sopra, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito indicazioni e risposte a specifici quesiti che interessano la molteplicità dei committenti tenuti alla contribuzione alla Gestione separata.
Si osserva, al riguardo, che il citato Ministero ha esplicitamente escluso dall’obbligo di comunicazione in argomento i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni ed i lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 del codice civile).
In merito all’attività di studio e formazione il citato Ministero ha chiarito che, quando detta attività non è direttamente finalizzata all’assunzione, l’obbligo di comunicazione non si configura e quindi restano esclusi dall’applicazione delle norme in argomento anche i dottorandi di ricerca ed i medici in formazione specialistica.
Pertanto, da quanto sopra esposto, si evince che l’obbligo di comunicazione vige per i committenti, sia pubblici e sia privati, in relazione ai rapporti instaurati con:
· collaboratori coordin ati e continuativi;
· collaboratori a progetto e collaboratori occasionali (di cui all’art. 61, Dlgs n. 276/2003);
· associati in partecipazione (di cui agli artt. 4, L. n. 326/2003 e 1, co. 157, L. n. 311/2004);
· percettori di assegni di ricerc a (di cui all’art. 51, co. 6, L. n. 449/1997).
La disposizione in esame pone l’onere di comunicare l’instaurazione del rapporto lavorativo unicamente a carico dei committenti, in nulla menzionando o modificando le preesistenti disposizioni riguardanti l’obbligo di iscrizione posto a carico del lavoratore, come stabilito dall’
articolo 2, comma 27 della legge 8/8/1995, n. 335.
Consegue da quanto detto che, non essendo stato abrogato il predetto articolo 2, comma 27 della legge n. 335/1995, per tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla Gestione sep arata vige l’obbligo, posto in capo al lavoratore, di iscriversi all’inizio dell’attività lavorativa.
Appare opportuno ricordare, con l’occasione, che l’obbligo del collaboratore di iscriversi alla Gestione sep arata consiste in un'unica iscrizione, che coincide con l’inizio del primo rapporto di
collaborazione. Il lavoratore, infatti, è esonerato dal comunicare la cessazione del rapporto e l’iscrizione per successivi contratti con lo stesso o con un diverso committente.
Giova precisare, inoltre, che i lavoratori autonomi occasionali, di cui all’art. 2222 c.c., sono tenuti all’iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata qualora il loro reddito annuo superi i 5000 euro.