Messaggio INPS n. 7080 del 28/03/2008
Oggetto: Oggetto: Decreto interministeriale del
21/01/2008. Nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie dei
lavoratori. Esclusione ai fini del collocamento in quiescenza.
Testo
Con decreto interministeriale del
21/01/2008 è stata data attuazione, a decorrere dal 05/03/2008, al disposto
di cui all’art. 1, comma 3, della legge 17/10/2007, n. 188, recante
“Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro
per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore
d’opera e della prestatrice d’opera”.
Il decreto in parola ha previsto l’adozione di un unico modello informatico,
dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità, da
utilizzarsi obbligatoriamente per la presentazione delle dimissioni volontarie
da parte dei lavoratori, a pena di nullità delle stesse.
Con circolare del 04/03/2008,
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel fornire le prime
istruzioni operative per la corretta attuazione del più volte citato decreto,
ha tra l’altro previsto che la nuova procedura telematica, riferendosi alle
sole dimissioni volontarie di cui all’art. 2118 c.c., non si applica agli
accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai casi di recesso
unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, nonché ai casi di c.d.
“dimissioni per giusta causa”.
Peraltro, sono state espresse perplessità in relazione all’eventuale
applicabilità della novella legislativa in materia di pensionamenti di
anzianità e di vecchiaia, per il conseguimento dei quali è sempre richiesta,
tra l’altro, la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. In tal caso,
infatti, il lavoratore, in presenza di dimissioni effettuate con modalità
difformi dalla citata normativa, potrebbe vedersi ripristinare forzatamente,
pur in presenza di tutti i requisiti per il pensionamento, il rapporto di
lavoro in essere.
Il Dicastero del Lavoro ha in merito chiarito che il collocamento in quiescenza
o in pensione, nonché l’eventuale raggiungimento dell’età pensionabile, non
rientrano nel campo di applicazione della normativa in oggetto.
Di conseguenza, si conferma che nulla è innovato in relazione alle modalità di
cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai fini del collocamento in
quiescenza del lavoratore.