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Messaggio INPS n. 7080 del 28/03/2008

 

Oggetto: Oggetto: Decreto interministeriale del 21/01/2008. Nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie dei lavoratori. Esclusione ai fini del collocamento in quiescenza.

Testo

Con decreto interministeriale del 21/01/2008 è stata data attuazione, a decorrere dal 05/03/2008, al disposto di cui all’art. 1, comma 3, della legge 17/10/2007, n. 188, recante “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera”.

Il decreto in parola ha previsto l’adozione di un unico modello informatico, dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità, da utilizzarsi obbligatoriamente per la presentazione delle dimissioni volontarie da parte dei lavoratori, a pena di nullità delle stesse.

Con circolare del 04/03/2008, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel fornire le prime istruzioni operative per la corretta attuazione del più volte citato decreto, ha tra l’altro previsto che la nuova procedura telematica, riferendosi alle sole dimissioni volontarie di cui all’art. 2118 c.c., non si applica agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, nonché ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”.

Peraltro, sono state espresse perplessità in relazione all’eventuale applicabilità della novella legislativa in materia di pensionamenti di anzianità e di vecchiaia, per il conseguimento dei quali è sempre richiesta, tra l’altro, la cessazione dell’attività lavorativa dipendente. In tal caso, infatti, il lavoratore, in presenza di dimissioni effettuate con modalità difformi dalla citata normativa, potrebbe vedersi ripristinare forzatamente, pur in presenza di tutti i requisiti per il pensionamento, il rapporto di lavoro in essere.

Il Dicastero del Lavoro ha in merito chiarito che il collocamento in quiescenza o in pensione, nonché l’eventuale raggiungimento dell’età pensionabile, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in oggetto.

Di conseguenza, si conferma che nulla è innovato in relazione alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai fini del collocamento in quiescenza del lavoratore.