Messaggio INPS n. 658 del 9 gennaio 2008
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OGGETTO: |
Articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247: soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario |
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L’ articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", dispone che a
decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all’articolo 2, comma 19,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.
Poiché
i compensi per lavoro straordinario rientrano tra le componenti variabili della
retribuzione (delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, e, da ultimo,
circolare 136 del 21 dicembre 2007), ai fini dell'assoggettamento al regime
contributivo tali compensi, relativi al lavoro straordinario effettuato nel
mese di dicembre 2007, devono essere considerati retribuzione del mese di
GENNAIO 2008 e pertanto, per effetto della norma in oggetto, non sono soggetti
alla contribuzione aggiuntiva.
Relativamente
all’istituto contrattuale della “banca ore”, in caso di “monetizzazione” delle
ore non utilizzate come riposi supplementari, si richiamano le indicazioni
fornite al punto 2.3. della circolare n. 39 del 17 febbraio 2000 che prevedono
che la base imponibile venga determinata al momento della liquidazione delle
somme contrattualmente dovute al lavoratore. Pertanto i residui di “banca ore”
monetizzati dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti al contributo aggiuntivo.
Nelle ipotesi diverse da quelle sopra
contemplate, resta fermo l’obbligo di versamento della contribuzione aggiuntiva
in relazione ai presupposti impositivi verificatisi anteriormente al 1° gennaio
2008.