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Messaggio INPS n. 4602 del 28/02/2008
Oggetto: Decreto
Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 "Attuazione della Direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".
Titoli di soggiorno e riflessi sulle tutele previdenziali e assistenziali.
Il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 ‘Attuazione
della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro
familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri’ (in G.U. del 27 marzo 2007 n. 72), entrato in vigore l’11 aprile
2007, disciplina le nuove modalità relative al diritto di soggiorno dei
cittadini comunitari e dei loro familiari, anche se cittadini extracomunitari.
Per periodi
di soggiorno inferiori a tre mesi non sono previste per i cittadini
comunitari particolari condizioni o formalità, salvo naturalmente il possesso
di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dal paese di
provenienza.
Lo stesso
diritto di soggiorno è esteso ai familiari - anche se cittadini di uno stato
extra UE - purché abbiano un passaporto in corso di validità e, se richiesto,
un regolare visto d’ingresso.
Durante i
primi tre mesi di soggiorno, il cittadino UE non gode del diritto di assistenza
sociale
(art.19, comma3).
Titolo di
soggiorno: l’iscrizione anagrafica
Per i periodi
di soggiorno superiori a tre mesi la nuova normativa riconosce il diritto
di soggiorno al cittadino comunitario se lavoratore autonomo o subordinato, o
studente iscritto presso un istituto di formazione professionale
riconosciuto dallo Stato o per la frequenza di un corso di formazione
professionale, o se intende eleggere la sua residenza nel territorio
italiano (art. 7, comma 1).
Superati i
tre mesi di permanenza sul territorio nazionale, i cittadini comunitari
titolari di un autonomo diritto di soggiorno - ed i loro familiari - sono
tenuti a richiedere l’iscrizione anagrafica presso il
Comune di residenza (art. 9); il certificato di iscrizione anagrafica
rappresenta il titolo di soggiorno che sostituisce di fatto la carta di
soggiorno per cittadini UE, prevista dal DPR n. 54/2002.
Le modalità
relative a questo tipo di iscrizione anagrafica – che si distingue da quella
ordinaria - sono specificatamente disciplinate dalle circolari del Ministero
dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, n. 39 del 18 luglio 2007 e n. 45 dell’ 8
agosto 2007.
Ai fini
dell’iscrizione anagrafica il cittadino comunitario deve presentare, ai sensi
dell’art. 9, comma 3, lettera a) e b), idonea documentazione attestante lo
svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione
professionale, ovvero la disponibilità di risorse economiche sufficienti
per sé e per i propri familiari - che può essere autocertificata
dall’interessato - (per la relativa quantificazione delle risorse si utilizza
il parametro dell’importo dell’assegno sociale), accompagnata dalla titolarità
di una polizza assicurativa sanitaria, della durata di almeno un anno e
che copra i rischi su tutto il territorio nazionale.
In
particolare, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 45 dell’8 agosto
2007, un lavoratore subordinato (stagionale e non stagionale), ai fini
dell’iscrizione anagrafica può esibire uno dei seguenti documenti per
dimostrare la propria condizione lavorativa:
In caso di
lavoro autonomo, il cittadino comunitario può esibire uno dei seguenti
documenti:
Dal
dispositivo normativo consegue che:
L’art. 7,
comma 3, prevede la conservazione del diritto di soggiorno, per il cittadino
comunitario già lavoratore subordinato, quando:
Le vigenti
disposizioni prevedono l’erogazione del trattamento di disoccupazione in
presenza dei previsti requisiti assicurativi e contributivi.
Altri
titoli di soggiorno
La normativa
vigente prevede, sia per il titolare che per i familiari ricongiunti, casi
particolari per i quali sono riconosciuti altri titoli di soggiorno, validi ai
fini dell’iscrizione negli archivi dell’Istituto e della fruizione di
prestazioni previdenziali e assistenziali, accompagnati – ove richiesto –
dall’iscrizione anagrafica.
Il primo caso
è rappresentato dai cittadini comunitari in possesso della Carta di soggiorno
alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, per i quali non è
previsto l’obbligo dell’iscrizione anagrafica fino alla data di scadenza della
stessa.
Nel caso,
invece, di cittadini comunitari che hanno presentato domanda di Carta di
soggiorno prima dell’11 aprile 2007, l’iscrizione all’anagrafe sarà
possibile presentando la ricevuta della Questura o di Poste Italiane e con
l’autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Ne consegue
che anche per i cittadini comunitari che alla predetta data avevano maturato i
requisiti per poter richiedere la Carta di soggiorno, sussiste l’obbligo di
iscrizione all’anagrafe (art. 9).
Nel caso
specifico del cittadino comunitario che soggiorna in Italia per lavoro
subordinato stagionale, ed intende rimanervi solo per il periodo dello
svolgimento dell’attività lavorativa, questi viene iscritto nello schedario
della popolazione temporanea e riceve un’attestazione della durata di 1 anno
(Circolare del Ministero dell’Interno n.39 del 18 luglio 2007).
Un ulteriore
caso di titolo di soggiorno particolare riguarda i familiari extracomunitari
dei cittadini UE residenti in Italia o di cittadini italiani, distinti in
due fattispecie:
Diritto di
soggiorno permanente
Il cittadino
dell’Unione che soggiorna legalmente ed in via continuativa per cinque anni sul
territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente. Tale diritto si
estende anche al familiare comunitario e/o extracomunitario che ha soggiornato
legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio, unitamente al
cittadino comunitario (art. 14).
Il calcolo
dei cinque anni parte dalla data d’inizio di validità del titolo di soggiorno
(permesso o carta), se già posseduto dall’interessato, o dalla data di
iscrizione all’ Anagrafe comunale (circolare del Ministero dell’Interno n. 39
del 18 luglio 2007).
Pertanto, è
possibile che cittadini comunitari (e relativi familiari qualunque sia la loro
cittadinanza), regolarmente presenti in Italia prima dell’entrata in vigore del
Decreto in esame, abbiano già raggiunto i requisiti per il diritto al soggiorno
permanente.
In deroga a
quanto previsto dall’art. 14, la legge prevede che, in alcuni casi, il
cittadino comunitario acquisisca il diritto di soggiorno permanente prima della
maturazione dei cinque anni (art. 15):
Se il coniuge del cittadino comunitario è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a causa del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo, non è necessario il rispetto delle condizioni relative alla durata del soggiorno per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente (art. 15, comma 4).
In caso di acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il comune di residenza rilascia, a richiesta dell’interessato, un attestato di titolare di diritto di soggiorno permanente, che può essere sostituito da un’informazione contenuta nella carta d’identità elettronica, prossima emissione, di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (art.16).
Il diritto di soggiorno permanente si
estende ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché abbiano
soggiornato unitamente al cittadino dell’Unione per lo stesso periodo richiesto
dalla legge nazionale (5,3 o 2 anni).
In caso di
decesso del lavoratore subordinato o autonomo prima dell’ acquisizione del
diritto di soggiorno permanente, i familiari acquisiscono tale diritto se si verifica
una delle seguenti condizioni (art. 16, comma 6):
Ai familiari extracomunitari del cittadino
comunitario o italiano, che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente, la questura rilascia la ‘Carta di soggiorno permanente per i
familiari dei cittadini Ue’ (art.17).
Mantenimento
del diritto di soggiorno
Per il
mantenimento del diritto di soggiorno vale il vincolo dell’art. 13, comma 1,
del Decreto in esame, che lega il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari
e dei loro familiari alla disponibilità di risorse economiche che 'impediscano
di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello
Stato membro ospitante…’, a meno che non si tratti di lavoratori
subordinati o autonomi o di cittadini comunitari entrati nel territorio dello
Stato in cerca di un posto di lavoro, iscritti al Centro per l’impiego da non
più di sei mesi.
Il comma 2
dell’art. 13 prevede che i cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano
del diritto di soggiorno di cui agli art. 7, 11 e 12 finché soddisfano le
condizioni fissate dagli stessi articoli.
In
particolare, l’art. 11 prevede la conservazione del diritto di soggiorno dei
familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino comunitario nei
seguenti casi:
L’art. 12
prevede, invece, il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in
caso di divorzio e di annullamento del matrimonio con cittadini
dell’Unione alle seguenti condizioni:
a) il matrimonio e’
durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima
dell’inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge
non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l’affidamento dei
figli del cittadino dell’Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione
giudiziaria;
c)
l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito
con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito
familiare;
d) il coniuge
non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo
tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio
minore.
Nei suddetti casi, salvo che gli
interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente, il diritto di
soggiorno resta comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di
esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé
e per i familiari di risorse sufficienti nonché di un’assicurazione sanitaria
che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo
familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali
condizioni.
Tutele
previdenziali e assistenziali
L’art. 19,
comma 2, del decreto in oggetto dispone, che ‘ogni cittadino dell’Unione che
risiede nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini
italiani nel campo di applicazione del Trattato: il beneficio di tale diritto
si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di Stato membro che siano
titolari di autonomo diritto o di diritto di soggiorno permanente’.
In presenza
dei suddetti requisiti, comprovabili tramite autocertificazione presso gli Enti
preposti e del possesso dei titoli di soggiorno validi, i cittadini comunitari
e i loro familiari possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle
prestazioni assistenziali e previdenziali.
Di seguito si
forniscono indicazioni riferite alle prestazioni a sostegno della maternità e
della paternità e alle prestazioni assistenziali.
Assegno
di maternità “dei Comuni” e assegno di maternità “dello Stato” (artt. 74 e 75
del D. Lgs. n.151/2001–D.P.C.M. 452/2000)
Dall’11
aprile 2007, i cittadini comunitari che, superati i tre mesi di permanenza sul
territorio nazionale ed avendone i requisiti di legge, intendono richiedere gli
assegni di maternità in esame, devono attestare l’iscrizione all’anagrafe
del comune di residenza. Si rammenta che, ai fini della concessione dei
benefici in esame, l’avente diritto, a prescindere dalla nazionalità, dev’essere
residente in Italia anche con riguardo al momento dell’evento (parto o ingresso
in famiglia in caso di adozione/affidamento).
I cittadini
comunitari in possesso di carta di soggiorno per cittadini UE, non
ancora scaduta alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 30/2007,
possono validamente presentare domanda di assegno unitamente alla citata carta
di soggiorno.
La regolarità
del soggiorno in Italia, utile anche ai fini della concessione degli assegni di
cui trattasi, è altresì comprovata dall’attestato di titolare di diritto di
soggiorno permanente rilasciato ai sensi dell’art. 14 e ss. del decreto in
oggetto, risultante eventualmente dalla carta di identità elettronica
dell’interessato.
Le
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30/2007 trovano attuazione anche
relativamente ai cittadini rumeni e bulgari, i quali - fermo restando
quanto a suo tempo precisato nella circolare n. 46/2007 - beneficiano
dell’assegno di maternità se in possesso del certificato di iscrizione
all’anagrafe.
Il diritto di
soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le prestazioni assistenziali, tra
le quali si ritengono inclusi gli assegni in questione, sono riconosciute anche
in favore dei familiari (comunitari o meno) di cittadini dell’Unione
individuati dall’art. 2, regolarmente soggiornanti in Italia sulla base
delle norme del decreto in esame.
Conseguentemente,
fermi restando gli altri requisiti di legge, le cittadine comunitarie,
familiari di cittadini dell’Unione o italiani, possono inoltrare le domande di
assegno a condizione che attestino l’iscrizione all’anagrafe del comune di
residenza.
I familiari
del cittadino dell’Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, invece, devono richiedere – come precedentemente indicato - al
Questore la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”
subordinatamente alla quale è possibile anche per costoro procedere
all’iscrizione anagrafica.
Come in
precedenza indicato, vale il possesso del ‘permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo’ fino all’emanazione del modello di richiesta
relativo alla suddetta carta di soggiorno.
Pertanto -
fermo restando che gli assegni in questione, in presenza degli altri
presupposti di legge, sono concessi alle donne cittadine italiane, comunitarie
o extracomunitarie purché residenti nel territorio dello Stato al momento
dell’evento tutelato - le cittadine extracomunitarie presenti in Italia, in
qualità di familiari del cittadino dell’Unione, possono accedere ai benefici in
esame a condizione che le stesse dimostrino, all’atto della domanda di assegno,
di essere in possesso della carta di soggiorno sopra indicata (o del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
Il diritto di
soggiorno permanente - certificato, come prima precisato, dall’attestazione di
soggiorno permanente per il cittadino comunitario e dalla “carta di
soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro”, in caso di familiare non comunitario di cittadino comunitario o
italiano – assicura l’accesso ai predetti assegni di maternità e di paternità.
Si rammenta
che, anche ai fini del riconoscimento degli assegni in questione, le
disposizioni di cui al D. Lgs. n.30/2007 circa il soggiorno in Italia e le
correlative prestazioni assistenziali trovano applicazione, se più favorevoli, anche
in favore dei familiari (cittadini dell’Unione o meno) di cittadini italiani
(circ. Ministero Interno n. 19/2007).
Assegni
nucleo familiare (art.65 della Legge 23.12.1998 n. 448)
L’assegno di
cui all’art. 65 della legge n. 448/1998 viene concesso, ai sensi dell’art. 80,
comma 5 della legge n.338/2000, anche ai nuclei familiari di cittadino
comunitario residente in Italia in cui siano presenti almeno tre figli minori.
A decorrere
dall’ 11 aprile 2007 i cittadini comunitari che intendono richiedere la
prestazione in parola devono attestare l’iscrizione anagrafica dei cittadini
residenti secondo quanto previsto dall’art. 9.
Prestazioni
assistenziali
Con
decorrenza dall'11 aprile 2007, i cittadini comunitari ed i loro familiari a
carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre
mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno
sociale e delle prestazioni di invalidità civile, accludendo alla domanda il
certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
I titolari di
carta di soggiorno, non ancora scaduta alla data dell'11 aprile 2007, possono
presentare la domanda, allegando la suddetta carta di soggiorno.
Va precisato
che per la concessione delle prestazioni di carattere assistenziale, richieste
dai familiari a carico, l'accertamento del requisito reddituale dovrà essere
effettuato valutando il solo reddito personale del richiedente, oppure, ove
previsto, il reddito cumulato con quello del coniuge (assegno sociale e
maggiorazioni sociali).
I familiari a
carico, non aventi cittadinanza in uno Stato membro dell'Unione, per ottenere
l'iscrizione anagrafica, debbono preventivamente fare richiesta, all'Ufficio
Immigrazione della Questura competente, della "carta di soggiorno "
di familiare di cittadino dell'Unione.