Messaggio INPS n° 110 del 31 dicembre 2002
Art. 29 della Legge finanziaria 2003: confluenza dell’INPDAI nell’INPS
Come è noto, con effetto dalla data d’entrata in vigore della legge finanziaria 2003, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti del soppresso Istituto sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni operative per facilitare la fase d’integrazione delle diverse procedure operative dei due Istituti, come peraltro già indicato nella circolare dell’INPDAI D.C.P. 02/XII/2 - Dicembre 2002, che si rimette ad ogni buon fine in allegato (all.1), i versamenti contributivi dei suddetti dirigenti, la cui prima scadenza è fissata al 16/1/2003, saranno effettuati con la modulistica attualmente in uso, mentre, a partire dai versamenti relativi al periodo di paga Gennaio 2003 (scad. 17/2/2003) e successivi, dovranno essere osservate le modalità INPS (DM 10/2 e F24 sez. INPS).
Il pagamento delle pensioni continuerà, in questa prima fase e sino a diversa comunicazione, ad essere effettuato dall’INPDAI secondo le modalità consuete, come risulta dalle lettere inviate dall’INPDAI in data 24/12/2002 ai pensionati (all. 2) e ai pensionandi (all. 3); i dirigenti medesimi potranno, inoltre, continuare a fruire di tutti i servizi INPDAI di informazione e comunicazione all’utenza attualmente in essere.
A tal proposito, stante la caratteristica di capillare decentramento dell’INPS sul territorio, la citata utenza potrà rivolgersi direttamente anche a tutte le strutture territoriali dell’Istituto,le quali dovranno fornire le prime informazioni sia dirette che telefoniche e dare assistenza, fruendo del sito internet www.inpdai.it oppure, per informazioni più approfondite, anche contattando direttamente l’INPDAI al numero telefonico 06-49741 che indirizzerà la chiamata agli Uffici competenti.
Allegato 1
Roma, dicembre 2002
CIRCOLARE D.C.P. 02/XII/2 - DICEMBRE 2002
CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS. LEGGE FINANZIARIA2003 ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL’INPS PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
PREMESSA
L’art. 42 del disegno di legge n. 2300-bis - Legge Finanziaria 2003 - prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’INPS con effetto dal 1/1/2003.
A decorrere dalla medesima data l’INPS subentrerà nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risulteranno automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).
Al fine di assicurare la più agevole modalità di svolgimento della transizione l’INPDAI e l’INPS hanno convenuto di adottare le iniziative che vengono di seguito precisate e che avranno valenza a decorrere dal 1/1/2003 fino a nuove disposizioni.
Si tratta, infatti, di prime istruzioni operative volte a garantire continuità all’azione amministrativa.
POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI
1. NUOVE ISCRIZIONI
A decorrere dal 1/1/2003 le aziende industriali che assumeranno dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell’INPS.
La disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti di prima nomina ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti presso aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda industriale.
2. DIRIGENTI ISCRITTI
I dirigenti iscritti all’INPDAI al 31/12/2002risulteranno invece automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata e saranno contraddistinti da una codifica informatica che ne individuerà la provenienza.
3. SOPPRESSIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art.42 dell’emananda legge finanziaria 2003 le aziende dovranno determinare la misura dei contributi facendo riferimento all’intera retribuzione imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall’art. 3, comma 7, del D.lgs.181/97. Resta invece conformato il massimale contributivo e pensionabile stabilito dall’art. 2, comma 18, legge 335/95.
Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimarranno invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico dell’azienda.
4. CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il comma 3, ultimo periodo, del citato art. 42conferma l’applicazione della normativa vigente presso l’INPDAI per le prestazioni non pensionistiche. Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò comporta che il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile.
Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti di aziende industriali compresi quelli che saranno assunti dall’1/1/2003 per i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D.
VERSAMENTO E DENUNCIA DEI CONTRIBUTI
1. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA DICEMBRE2002
I pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga dicembre 2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO il termine di denuncia è spostato al 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per INPDAI ed in particolare,quanto al versamento, il modello F24 - sezione altri enti - riportando, come di consueto, il codice ente 0002, i codici contributivi INPDAI, il codice di posizione INPDAI ed il periodo di riferimento.
La denuncia mensile dovrà essere effettuata mediante invio (per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del modello GV/EURO (che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega di pagamento) avendo cure di seguire le istruzioni di compilazione note.
2. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA GENNAIO2003 E SUCCESSIVI - PAGAMENTI CORRENTI
I versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 - sezione INPS - indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo “DM10”.
I contributi che devono essere versati con le modalità sopra indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell’F24 erano contraddistinti dai codici “SB e SC”.
La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi relativa ai versamenti in argomento deve essere effettuata con modello DM10/2 in sostituzione del modello GV/EURO.
MODALITA’ OPERATIVE:
A. - Dirigenti già iscritti all’INPDAI alla data del31/12/2002
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del previsto codice qualifica “3”; tale procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente dalla classe di appartenenza “CP”, “CM” e “RP”.
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al1/1/1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all’art. 2, comma18, della legge 8/8/1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo contribuzione “98” preceduto dalla qualifica “3” (398).
Per l’esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull’imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione “M960” da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura “Art. 3 ter L. 438/92 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti,dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all’art. 2 co. 18 della legge335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge266 del 7/8/1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “3”seguito dal codice tipo contribuzione “92” (392), mentre lo sgravio del 50%sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto “R410”.
Dirigenti operanti all’estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull’aliquota IVS ai sensi della legge398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “3”, mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse)
L’importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M940” preceduto dalla dicitura “art. 9bis 1.1966/1991 dirigenti es INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modelloDM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M941” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
L’importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M942” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23/5/1997
L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modelloDM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M970” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10% Dlgs 135/97 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
B) - Dirigenti assunti dalle aziende industriali a decorrere dal 1/1/2003.
I contributi IVS (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del nuovo codice qualifica “9”.
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al1/1/1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all’art. 2, comma18, della legge 8/8/1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS(32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori(compreso il contributo per il Fondo garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzando il codice tipo contribuzione “98” preceduto dalla qualifica “9”(998).
Per l’esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull’imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto codice“M950” da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura“Art. 3 ter L. 438/92” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile edalla relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all’art. 2 co. 18 della legge335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge266 del 7/8/1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “9”seguito dal codice tipo contribuzione “92” (992), mentre lo sgravio del 50%sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto “R410”.
Dirigenti operanti all’estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull’aliquota IVS ai sensi della legge398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “9”, mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro Ddel modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse)
L’importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M900” preceduto dalla dicitura “art. 9 bis 1.1996/1991” e seguito dal numero dei dirigenti,dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95
L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modelloDM10/2 utilizzando il previsto codice “M920” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10%Dlgs 579/95” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
L’importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2utilizzando il previsto codice “M921” preceduto dalla dicitura “Ctr. 2% Dlgs579/95” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23/5/1997
L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modelloDM10/2 utilizzando il previsto codice “M930” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10%Dlgs 135/97” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.
3. VERSAMENTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI
I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al periodo della denuncia debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 - sezione INPS indicando come causale contributo “RC01” e come periodo di riferimento il mese e l’anno solare di riferimento.
I contributi relativi a tale tipologia sono quelli corrispondenti ai codici già INPDAI “SA” e “SC” con il relativo anno di riferimento.
La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata con modello DM10V in sostituzione del modello GV/EURO.
Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che seguono.
Per le retribuzioni relative ad anni pregressi, e riguardanti la sezione già INPDAI “SA”, devono essere indicati nei quadri B-C:
- nel primo rigo in bianco, il codice BQ25 seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo IVS e dall’importo dei contributi dovuti;
- nel secondo rigo in bianco, il codice BQ26,seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo dello 0,40% destinato al TFR e dall’importo dei contributi dovuti;
- nel terzo rigo in bianco, il codice CC24, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate al contributo di solidarietà, di cui alla sezione già INPDAI “SC”, e dall’importo dei contributi dovuti.
4. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DI NATURA PARTICOLARE
Per le sole contribuzioni di natura particolare, il versamento deve ancora essere effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell’F24,mantenendo il codice 0002 per l’individuazione dell’Ente e il codice posizione azienda INPDAI.
Le causali contributo sono quelle utilizzate fino al31/12/2002 corrispondenti ai codici usati nella sezione “F” del modello GV/EURO.
Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI nel modello F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in uso verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in tal senso si rimanda a successiva circolare.
Allegato 2
Roma, dicembre 2002
CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS
L’art. 42 del disegno di legge n. 2300/bis (legge finanziaria 2003) prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende industriali(INPDAI) nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal 1/1/2003.
A decorrere dalla medesima data i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per quanto detto, le rate di pensione successive al31/12/2002 saranno corrisposte dall’INPS ai pensionati ex dirigenti di aziende industriali, alle medesime scadenze e con le stesse valute.
Eventuali chiarimenti potranno essere indirizzati aRoma, V.le delle Province 196, oltre alla sede INPS territorialmente competente, non appena saranno integrate le strutture informatiche.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA ANNO 2003-01-02
La perequazione automatica anno 2003 (anno di riferimento 2002) sarà riconosciuta con il prossimo mese di febbraio (pensionidirette) e con il prossimo mese di maggio (pensioni indirette), in via revisionale, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 20/11/2002(G.U. del 5/12/2002).
Tenuto conto che:
L’aumento da riconoscere in via revisionale per l’anno 2003 è pari al 2,4%;
Il valore definitivo del trattamento minimo INPS per l’anno 2002 è fissato in Euro 5.104,97 annue, pari a Euro 392,69 mensili;
la perequazione automatica per l’anno 2003 sarà applicata con le seguenti modalità:
- 2,4% (100%) per le fasce di importo di pensione fino a tre volte il minimo INPS (Euro 1.178,07)
- 2,16% (90%) per le fasce di importo di pensione comprese tra tre e cinque volte il suddetto minimo (da Euro 1.178,07 a Euro1.963,45)
- 1,8% (75%) per le fasce di importo di pensione superiore a cinque volte il suddetto minimo (oltre Euro 1.936,45).
Con il suddetto D.M. è stata altresì determinata nella misura definitiva dl 2,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2002, già applicata nella misura revisionale sempre del 2,7%: pertanto in sede di perequazione anno 2003 non dovrà essere corrisposto alcun conguaglio.
Le nuove disposizioni previdenziali e fiscali che verranno introdotte dalla legge finanziaria, in corso di pubblicazione sulla G.U., saranno oggetto di successive comunicazioni.
Si assicura la piena disponibilità degli uffici di questa direzione centrale per ogni utile chiarimento alla categoria dei dirigenti industriali nella fase di transizione e fino al momento della piena integrazione delle procedure e delle funzioni.
Allegato 3
Roma, dicembre 2002
Oggetto: Posizione assicurativa – Liquidazione pensione.
Si comunica che, con il ruolo di pagamento di Gennaio 2003 è stato posto in liquidazione il trattamento pensionistico spettanteLe con valuta primo giorno lavorativo del mese.
La disponibilità dell’accredito bancario è garantita entro la prima settimana dello stesso mese.
Successivamente Le sarà inviata la documentazione contabile inerente il conteggio di pensione.
CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS
Si rende inoltre noto che l’art. 42 del Disegno di legge n. 2300/bis (legge finanziaria 2003) prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto della Previdenza Sociale (INPS),con effetto dal 1° gennaio 2003.
A decorrere dalla medesima data i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per quanto detto, le rate di pensione successive al31/12/2002 saranno corrisposte dall’INPS ai pensionati ex dirigenti di aziende industriali, alle medesime scadenze e con le stesse valute.
Eventuali chiarimenti potranno essere indirizzati a Roma, V.le delle Province 196, oltre alla sede INPS territorialmente competente,non appena saranno integrate le strutture informatiche.