Messaggio INPS n. 27271 del 5 dicembre 2008
Oggetto: Chiarimenti in materia di trasfertismo
Pervengono da più parti
richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione, ai fini della
determinazione dell'imponibile contributivo, del regime previsto dal comma 6
dell'art. 51 del TUIR ai lavoratori cosiddetti trasfertisti.
Come noto
con tale espressione si definiscono quei lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi
per i quali, in base alla norma soprarichiamata, è prevista, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'imponibilità al 50% delle
indennità e delle maggiorazioni di retribuzione ad essi spettanti in relazione
alle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.
Come emerso
da accertamenti ispettivi la problematica in questione si è posta negli ultimi
anni in particolar modo per i lavoratori delle aziende del settore
metalmeccanico (aziende di impiantistica) i quali, sebbene svolgano per
contratto l'attività di lavoro in luoghi sempre diversi (ossia presso i vari cantieri
indicati dall'azienda),sono assoggettati dalle rispettive aziende al regime
contributivo previsto per i lavoratori in trasferta (comma 5 dell'art. 51del
TUIR).
Al riguardo
si chiarisce che poiché a tutt'oggi non è stato emanato, secondo quanto previsto
dallo stesso comma 6 dell'art. 51 del TUIR, il decreto ministeriale di
individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti, trovano
applicazione, ai fini della qualificazione della fattispecie del trasfertismo,
i criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 326/E
del 23 dicembre 1997.
In
particolare costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo:
Le
condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli
elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista,
devono essere valutate, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di
cui al comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente alle modalità di corresponsione
dei compensi (punto 3).
Si richiama
al riguardo la risoluzione
n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate che ha escluso
l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in
considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno
carattere continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti)
ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta.
Pertanto,
in assenza di uno specifico provvedimento che dirima ogni dubbio circa la
categoria di lavoratori da considerare trasfertisti, ai fini dell'applicabilità
del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del T.U.I.R., è
necessaria la sussistenza di tutte le condizioni sopradescritte.
Tutte le
strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti
forniti con il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi, che in
fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti
atti di propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all’esercizio dei
poteri di autotutela.