Torna a Circolari

Messaggio INPS n. 27271 del 5 dicembre 2008

 

 

Oggetto: Chiarimenti in materia di trasfertismo

 

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, del regime previsto dal comma 6 dell'art. 51 del TUIR ai lavoratori cosiddetti trasfertisti.

Come noto con tale espressione si definiscono quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi per i quali, in base alla norma soprarichiamata, è prevista, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'imponibilità al 50% delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione ad essi spettanti in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.

Come emerso da accertamenti ispettivi la problematica in questione si è posta negli ultimi anni in particolar modo per i lavoratori delle aziende del settore metalmeccanico (aziende di impiantistica) i quali, sebbene svolgano per contratto l'attività di lavoro in luoghi sempre diversi (ossia presso i vari cantieri indicati dall'azienda),sono assoggettati dalle rispettive aziende al regime contributivo previsto per i lavoratori in trasferta (comma 5 dell'art. 51del TUIR).

Al riguardo si chiarisce che poiché a tutt'oggi non è stato emanato, secondo quanto previsto dallo stesso comma 6 dell'art. 51 del TUIR, il decreto ministeriale di individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti, trovano applicazione, ai fini della qualificazione della fattispecie del trasfertismo, i criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.

In particolare costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo:

  1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro)
  2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro)
  3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.


Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi (punto 3).
Si richiama al riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate che ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta.

Pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento che dirima ogni dubbio circa la categoria di lavoratori da considerare trasfertisti, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del T.U.I.R., è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni sopradescritte.

Tutte le strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi, che in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all’esercizio dei poteri di autotutela.