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Messaggio INPS n.  2309 del 25-01-2007

 

 

OGGETTO:

Ingresso della Romania e Bulgaria nella Unione Europea. Riflessi previdenziali.

 

La legge n. 16 del 9 gennaio 2006 ha ratificato il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea, con effetto dal 1° gennaio 2007.

Pertanto a decorrere dalla stessa data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari.

 

Con riferimento ai lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.

Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco”(tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.

In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.

La  normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.

Al di fuori dell’ipotesi del distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del 1987 come già esposto non trovano più applicazione.

 

Con riferimento ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia: a partire dal 1° gennaio 2007, se è attivata la procedura di distacco richiedendo il modello E101 all’Autorità competente del Paese di provenienza, continuano ad essere assicurati presso quest’ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie.

Nell’ipotesi in cui non è attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani.

Si precisa che la disciplina predetta trova applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 già si trovavano in Italia.

Pertanto anche in questo caso, ove l’impiego in Italia consegua  ad una situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno dovrà produrre l’E101.

In caso contrario l’obbligo assicurativo per tali lavoratori dovrà continuare ad essere assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate (Cfr. circolare n. 122/2003).