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Messaggio INPS n° 277  del 30 aprile 2002

OGGETTO:

Prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso ippodromi, cinodromi, sale corse ed agenzie ippiche

Pervengono alla Direzione scrivente richieste di precisazioni in merito all'assicurabilità all'INPS o all'ENPALS dei prestatori d'opera indicati in oggetto.

Al riguardo,  a completamento delle indicazioni  fornite con il  messaggio n° 117 dell'8 giugno 2000 (allegato), con il quale sono stati forniti chiarimenti sulla classificazione previdenziale dei datori di lavoro esercenti attività di ricevitorie scommesse ed agenzie ippiche, si ritiene opportuno richiamare il contenuto dell'art.3, punto 2) del D.Lgs C.P.S. 16 giugno 1947, n° 708, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, in base al quale sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS "i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche".

Tale disposizione deve essere applicata nei confronti dei lavoratori che espletino le suddette attività presso le strutture indicate, siano gli stessi a rapporto di lavoro non subordinato ovvero siano - a norma della circ. n. 80 del 9 luglio 1987 del Ministero del Lavoro (allegata) - a rapporto di lavoro dipendente, ancorché i datori di lavoro o i committenti siano classificati nel settore terziario.

 

Allegato 1

Messaggio INPS n° 117 del 8/6/2000

OGGETTO: Classificazione previdenziale datori di lavoro esercenti attività di ricevitorie scommesse ed agenzie ippiche

                         Pervengono quesiti sulla classificazione dei datori di lavoro che esercitano attività di ricezione scommesse, attività che si è notevolmente incrementata negli ultimi anni a seguito delle norme legislative sopravvenute a far tempo dall’anno 1995 (legge n. 549 del 28 dicembre 1995, art. 3 commi 229-231; legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 3, commi 77-79; DPR 8 aprile 1998, n. 169; DM 2 giugno 1998, n. 174; legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 16) e da ultimo con il DM 2 agosto 1999, n. 278 “Regolamento recante norme concernenti l’istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell’art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133”, l’accettazione delle scommesse è stata consentita ai concessionari abilitati”.

                        In relazione a quanto sopra ed ai nuovi esercizi sorti per la raccolta delle scommesse stesse, per quanto attiene la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali ed  a conferma, peraltro, delle disposizioni vigenti, si precisa quanto segue.

A)    Le agenzie ippiche e le sale da corsa che svolgono in maniera esclusiva l’attività di ricezione di scommesse sulle corse, restano classificate nel settore industria-spettacolo (csc 1.18.08 cod. ISTAT 92.71.0), con obbligo contributivo IVS all’ENPALS per il personale dipendente (v. manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n.65 del 25 marzo 1996), in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 come modificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, punto 21).

B)     Le società appositamente costituite ex novo per la raccolta di scommesse in genere, dovranno essere classificate nel settore terziario (v. Manuale succitato, csc 7.07.08 cod. ISTAT 92.71.0), con obbligo contributivo all’INPS per il personale dipendente.

C)    Le preesistenti agenzie ippiche e le sale da corsa che siano in possesso anche dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse sui giochi ed effettuino tale attività unitamente a quella di ricezione di scommesse sulle corse, dovranno essere classificate, come le società di cui alla lettera B), con obbligo contributivo all’INPS per il personale dipendente. Ciò in quanto le stesse, ancorché abbiano eventualmente mantenuta la denominazione aziendale di “sale da corsa o agenzie ippiche”, non risultano più in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato D.Lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 come modificato con legge n. 2388/1952 che identificano una precisa tipologia di attività non più effettuata.

                           Si precisa infine che le attività di scommesse in genere non possono, peraltro, essere ricondotte a quelle di prestazione di servizi di natura industriale di cui all’art. 2195 1) del codice civile.

Allegato 2

MINISTERO LAVORO - Circolare 9 Luglio 1987, n° 80

Lavoratori addetti ai totalizzatori e alla ricezione scommesse presso ippodromi e cinodromi, nonchè presso sale da corsa e agenzie.

Con D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006, si è stabilita la estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, per "i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche"; ciò , ad integrazione del provvedimento (D.P.R. 1 agosto 1983, n. 669) con il quale venne prevista identica iscrizione per "i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi".

Rilevato al riguardo che tale estensione è giustificata da ragioni di assimilazione ed affinità tecnico-professionali delle mansioni proprie dei due gruppi di categorie di lavoratori, si ritiene di far presenti - per puro tuziorismo - i seguenti chiarimenti in ordine alla natura giuridica del rapporto cui danno luogo le prestazioni di lavoro relative a siffatte categorie professionali.

Orbene, sembra opportuno considerare, in via di analisi interpretativa del disposto normativo contenuto nel punto 21) dell'art. 3 del richiamato D.L.C.P.S. n. 708, siccome novellato dal D.P.R. n. 1006/1986, che la locuzione "prestatori d'opera" individua - già per la stessa connotazione lessicale ad essa propria - soggetti che pongono in essere attività di lavoro riconducibile al paradigma della "locatio operis", ossia del lavoro autonomo, svolto cioè in assenza di vincolo di subordinazione.

Esplicitando, è da rilevare che la fattispecie legale astratta esprime una previsione collegata all'effettuazione di prestazioni ordinate a "risultato" e non ad "attività ", con la conseguente emersione dell'elemento rischio in capo ai prestatori d'opera, sì che sia non dato scorgere elementi di fatto quali l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione datoriale, la delineazione di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore nel caso di mancata esecuzione della prestazione, il vincolo dell'orario di lavoro, la sottoposizione alla direzione tecnica aziendale, nonchè la presenza di un compenso indipendentemente dal risultato.

La previsione normativa di che trattasi è evidentemente significativa di ipotesi legate al principio dell'"id quod plerumque accidit", per il quale l'accertata esistente realtà di situazioni esprime una pronunciata e diffusa fenomenologia di rapporti di lavoro esplicati in modo autonomo, così come la stessa giurisprudenza ha avuto agio di riconoscere.

Ciò non di meno, è opportuno far salve quelle fattispecie che - al di là del "nomen juris" adottato dalle parti contrattuali - esprimono in modo obiettivo attività di lavoro esplicate in condizioni di chiara subordinazione al potere direttivo, di controllo e disciplinare e con assenza, quindi, di ogni elemento di rischio economico.