Torna a Artigiani e Commercianti  Torna a ENPALS
Messaggio
INPS n° 277 del 30 aprile 2002
OGGETTO: |
Prestatori
d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso
ippodromi, cinodromi, sale corse ed agenzie ippiche |
Pervengono alla Direzione scrivente richieste di precisazioni in merito all'assicurabilità all'INPS o all'ENPALS dei prestatori d'opera indicati in oggetto.
Al riguardo, a completamento delle indicazioni fornite con il messaggio n° 117 dell'8 giugno 2000 (allegato), con il quale sono
stati forniti chiarimenti sulla classificazione previdenziale dei datori di
lavoro esercenti attività di ricevitorie scommesse ed agenzie ippiche, si
ritiene opportuno richiamare il contenuto dell'art.3, punto 2) del D.Lgs C.P.S.
16 giugno 1947, n° 708, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, in base al quale sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS
"i prestatori d'opera addetti ai
totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e
cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche".
Tale disposizione
deve essere applicata nei confronti dei lavoratori che espletino le suddette
attività presso le strutture indicate, siano gli stessi a rapporto di lavoro
non subordinato ovvero siano - a norma della circ. n. 80 del 9 luglio 1987 del
Ministero del Lavoro (allegata) - a rapporto di lavoro dipendente, ancorché i
datori di lavoro o i committenti siano classificati nel settore terziario.
OGGETTO: Classificazione previdenziale datori di
lavoro esercenti attività di ricevitorie scommesse ed agenzie ippiche
Pervengono quesiti
sulla classificazione dei datori di lavoro che esercitano attività di ricezione
scommesse, attività che si è notevolmente incrementata negli ultimi anni a
seguito delle norme legislative sopravvenute a far tempo dall’anno 1995 (legge
n. 549 del 28 dicembre 1995, art. 3 commi 229-231; legge 23 dicembre 1996, n.
662 art. 3, commi 77-79; DPR 8 aprile 1998, n. 169; DM 2 giugno 1998, n. 174;
legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 16) e da ultimo con il DM 2 agosto 1999, n.
278 “Regolamento recante norme concernenti l’istituzione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell’art. 16 della legge 13 maggio
1999, n. 133”, l’accettazione delle scommesse è stata consentita ai
concessionari abilitati”.
In relazione a quanto sopra ed ai nuovi
esercizi sorti per la raccolta delle scommesse stesse, per quanto attiene la
classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali ed a conferma, peraltro, delle disposizioni
vigenti, si precisa quanto segue.
A)
Le
agenzie ippiche e le sale da corsa che svolgono in maniera esclusiva l’attività
di ricezione di scommesse sulle corse, restano classificate nel settore
industria-spettacolo (csc 1.18.08 cod. ISTAT 92.71.0), con obbligo contributivo
IVS all’ENPALS per il personale dipendente (v. manuale di classificazione dei
datori di lavoro allegato alla circolare n.65 del 25 marzo 1996), in
applicazione dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 come
modificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, punto 21).
B)
Le
società appositamente costituite ex novo per la raccolta di scommesse in
genere, dovranno essere classificate nel settore terziario (v. Manuale succitato,
csc 7.07.08 cod. ISTAT 92.71.0), con obbligo contributivo all’INPS per il
personale dipendente.
C)
Le
preesistenti agenzie ippiche e le sale da corsa che siano in possesso anche
dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse sui giochi ed effettuino tale
attività unitamente a quella di ricezione di scommesse sulle corse, dovranno
essere classificate, come le società di cui alla lettera B), con obbligo
contributivo all’INPS per il personale dipendente. Ciò in quanto le stesse,
ancorché abbiano eventualmente mantenuta la denominazione aziendale di “sale da
corsa o agenzie ippiche”, non risultano più in possesso dei requisiti stabiliti
dal succitato D.Lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 come modificato con legge n.
2388/1952 che identificano una precisa tipologia di attività non più
effettuata.
Si precisa infine che le attività di
scommesse in genere non possono, peraltro, essere ricondotte a quelle di
prestazione di servizi di natura industriale di cui all’art. 2195 1) del codice
civile.
Lavoratori addetti ai totalizzatori e alla ricezione
scommesse presso ippodromi e cinodromi, nonchè presso sale da corsa e agenzie.
Con
D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006, si è stabilita la estensione dell'obbligo
dell'iscrizione all'ENPALS, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. 16
luglio 1947, n. 708, per "i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori
dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche"; ciò , ad integrazione del
provvedimento (D.P.R. 1 agosto 1983, n. 669) con il quale venne prevista
identica iscrizione per "i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori
degli ippodromi".
Rilevato
al riguardo che tale estensione è giustificata da ragioni di assimilazione ed
affinità tecnico-professionali delle mansioni proprie dei due gruppi di
categorie di lavoratori, si ritiene di far presenti - per puro tuziorismo - i
seguenti chiarimenti in ordine alla natura giuridica del rapporto cui danno
luogo le prestazioni di lavoro relative a siffatte categorie professionali.
Orbene,
sembra opportuno considerare, in via di analisi interpretativa del disposto
normativo contenuto nel punto 21) dell'art. 3 del richiamato D.L.C.P.S. n. 708,
siccome novellato dal D.P.R. n. 1006/1986, che la locuzione "prestatori
d'opera" individua - già per la stessa connotazione lessicale ad essa
propria - soggetti che pongono in essere attività di lavoro riconducibile al
paradigma della "locatio operis", ossia del lavoro autonomo, svolto
cioè in assenza di vincolo di subordinazione.
Esplicitando,
è da rilevare che la fattispecie legale astratta esprime una previsione
collegata all'effettuazione di prestazioni ordinate a "risultato" e
non ad "attività ", con la conseguente emersione dell'elemento
rischio in capo ai prestatori d'opera, sì che sia non dato scorgere elementi di
fatto quali l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione datoriale, la
delineazione di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore nel caso di
mancata esecuzione della prestazione, il vincolo dell'orario di lavoro, la
sottoposizione alla direzione tecnica aziendale, nonchè la presenza di un
compenso indipendentemente dal risultato.
La previsione normativa di che trattasi è evidentemente significativa di ipotesi legate al principio dell'"id quod plerumque accidit", per il quale l'accertata esistente realtà di situazioni esprime una pronunciata e diffusa fenomenologia di rapporti di lavoro esplicati in modo autonomo, così come la stessa giurisprudenza ha avuto agio di riconoscere.
Ciò
non di meno, è opportuno far salve quelle fattispecie che - al di là del
"nomen juris" adottato dalle parti contrattuali - esprimono in modo
obiettivo attività di lavoro esplicate in condizioni di chiara subordinazione
al potere direttivo, di controllo e disciplinare e con assenza, quindi, di ogni
elemento di rischio economico.