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Messaggio INPS n° 19417 del 4/8/1997

Oggetto: L. 23.12.96, n° 662, art. 1, commi 202 e 203: beneficio aliquota ridotta CUAF.

 

Le disposizioni contenute nei commi 202 e 203 della legge in oggetto estendono dal 1.1.1997 l’assicurazione obbligatoria IVS dei Commercianti a soggetti esercenti attività del terziario in precedenza esclusi ed ai soci di società a responsabilità limitata.

E’ stato chiesto se questi nuovi soggetti rientrino fra i destinatari della disciplina di cui all’art. 20, comma 1, punto 1) del D.L. 2.3.1974, n° 30, convertito nella legge 16.4.1974, n° 114, se cioè, in qualità di datori di lavoro, possano beneficiare dell’aliquota ridotta relativa alla CUAF.

Al riguardo sono in corso approfondimenti, per cui nel frattempo le sedi inviteranno le imprese ad effettuare il versamento della contribuzione in argomento secondo l’aliquota ordinaria.

Vedi al proposito la Circolare INPS n° 190 del 2000.