Messaggio INPS n. 1888 del 19-01-2007
OGGETTO: |
Circolare n. 153 del 22 dicembre 2006. Chiarimenti in materia di conguaglio per le auto aziendali ad uso promiscuo. |
L’art. 7, comma 25, del D.L. n.. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006, ha modificato l’art. 51, comma 4, lett.a) del T.U.I.R., norma che disciplina le modalità di determinazione del valore imponibile del benefit relativo all’uso promiscuo da parte del dipendente dell’auto aziendale.
In particolare l’art. 7 del predetto decreto prevede la concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente del 50% (prima era il 30%) dell’importo corrispondente alla percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.
Con circolare n. 153 del 22 dicembre 2006 l’Istituto ha fornito alle aziende interessate istruzioni e modalità operative per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2006.
Con particolare riferimento alla fattispecie dell’auto aziendale ad uso promiscuo la circolare in oggetto aveva chiarito, al punto 9. che poiché la norma contenuta nell’art. 7, comma 25, del D.L. n. 262/2006 (art. 2, commi 71 e 72, della L. 286/2006), in virtù di quanto stabilito dal disegno di legge finanziaria (art. 1, comma 324, L. 27/12/2006 n. 296), trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006, nessuna operazione di conguaglio previdenziale doveva essere effettuata, da parte della aziende, per l’anno 2006.
Tuttavia sono pervenute alla scrivente segnalazioni da parte di aziende che alla luce di quanto stabilito dal predetto art. 7, comma 25, del D.L. n. 262/2006 (vigente al momento della chiusura contabile dei cedolini paga di dicembre), hanno provveduto al pagamento dei contributi relativi al valore dell’auto aziendale per un importo, che, in virtù del sopravvenuto rinvio dell’operatività della norma in esame, risulta essere superiore a quello dovuto.
In relazione a tale fattispecie si precisa che le aziende interessate potranno effettuare le operazioni di conguaglio, per il recupero dei maggiori contributi versati sul valore dell’auto aziendale, con la denuncia del mese di febbraio 2007, portando in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese stesso, il maggior importo assoggettato a contribuzione relativo al valore dell’auto aziendale.
L’importo stesso sarà evidenziato utilizzando nel quadro B/C del modello DM10/2 il già previsto codice “D000”.
Nella denuncia Emens del mese di febbraio 2007, l’importo di cui sopra, sarà indicato nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2006, elemento <DiminuzioneImponibile>.
Nel caso in cui il maggior importo relativo al valore dell’auto aziendale non sia stato assoggettato a contribuzione pensionistica, a seguito del superamento del massimale di cui all’ art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, le aziende, per il recupero delle "contribuzioni minori" riferite ai lavoratori interessati, dovranno utilizzare nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione “L116” avente il significato di “recupero contributi minori L. 296/2006, c. 324” , provvedendo, altresì, alla rettifica delle denunce EMens interessate.