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Messaggio INPS n.  18550 del 16 luglio 2007

 

 

 OGGETTO:

gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti in merito all’iscrivibilità e alla contribuzione dovuta all’INPS da professionisti già iscritti alla Cassa di categoria.

 

L’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, ha disposto la tutela previdenziale obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato  all’iscrizione in appositi albi o elenchi.

 

Ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto è stato costituito l’ente pluricategoriale, avente configurazione di diritto privato, al quale convengono varie categorie professionali tra le quali quella degli infermieri professionisti, a seguito della costituzione dell’ENPAPI, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

 

Per effetto di quanto sopra la contribuzione previdenziale è dovuta al predetto ENPAPI da tutti i soggetti iscritti nei Collegi IP.AS.VI. che esercitano attività libero professionale individualmente, nelle forme associative o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza o meno di altra diversa attività di tipo subordinato.

 

Pertanto le strutture periferiche avranno cura di esaminare con ogni possibile attenzione le domande di iscrizione alla Gestione separata, al fine di non accettare iscrizioni di professionisti titolari di redditi derivanti dall’esercizio delle loro specifiche professioni, prevenendo erronei versamenti di contributi.

 

Considerato il principio dell’esclusiva iscrivibilità dei professionisti alle proprie Casse, si rammenta che, in linea generale, sono invece valide le iscrizioni di professionisti alla Gestione separata soltanto ove siano motivate dallo svolgimento di attività e prestazioni diverse dalla professione abituale per la quale sono o devono essere iscritti alle Casse professionali.