Messaggio INPS n. 18311 del 12 luglio 2007
Oggetto: Rettifica del criterio di computo del periodo di
congedo di maternità ante partum.
A seguito di
confronto con il Ministero vigilante, si forniscono nuove istruzioni circa il
criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum di
cui all’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 4, comma 1, lett. a, L.
1204/1971), sulla base dell’interpretazione - da ritenersi oggi consolidata -
fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001.
In attuazione
dell’art. 4 della L. 1204/1971, l’Istituto, con circolare 134382 del 26 gennaio
1982 (parte prima, par. 2, note 4 e 5), aveva precisato che “i due mesi
precedenti la data presunta del parto” dovevano essere conteggiati a
ritroso, secondo il calendario comune, partendo dalla data presunta del parto
ed includendo nel computo anche tale giorno (ad es. in caso di data presunta
fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andava dal
16 giugno al 15 agosto). Conseguentemente, in base a tale criterio, il periodo
di congedo “ordinario”, in caso di coincidenza tra la data presunta e la data
effettiva del parto, era pari a 5 mesi: due mesi prima della data presunta,
comprensivi appunto della data (coincidente) dell’evento, e tre mesi dopo il
parto, decorrenti dal giorno successivo alla data stessa (16 giugno/15
novembre).
Con il presente
messaggio si rettificano le indicazioni sopra illustrate secondo il criterio
individuato dalla Suprema Corte nella citata sentenza: in particolare, il
periodo di astensione ante partum va determinato senza includere la
data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce
il dies a quo per computare a ritroso il periodo in questione (così, per
tornare all’esempio, in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il
periodo di congedo ante partum andrà dal 15 giugno al 14 agosto).
Conseguentemente, nell’ipotesi in cui data presunta e data effettiva
coincidano, il periodo complessivo “ordinario” di congedo di maternità sarà
pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre).
Ovviamente, lo stesso
criterio di computo dovrà essere utilizzato per determinare il periodo di
maternità indennizzabile (“due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi
successivi alla stessa” – v. artt. 68 e 70 del D.Lgs. 151/2001) in favore
delle lavoratrici autonome e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata di
cui alla L. 335/1995; pertanto, anche per tali categorie, il periodo
indennizzabile dovrà essere pari a 5 mesi ed un giorno.