LEGGE n.
68 del 28 maggio 2007
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e
dell'articolo 5, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari,
turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a
tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso
o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen,
entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua
presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al
comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e'
espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo
straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia
trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore
termine stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 28 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella