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LEGGE n. 68  del 28 maggio 2007

 

Disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
 
Art. 1.
Disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
 

  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio  non  e'  richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del  soggiorno  stesso  sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4,  comma 2,  del medesimo  testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

 

2.  Al  momento  dell'ingresso  o,  in caso di provenienza da Paesi dell'area  Schengen,  entro  otto  giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara  la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o  al  questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

3.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai  sensi  dell'articolo 13  del citato testo unico di cui al decreto legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni. La medesima  sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la  dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello  Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

 
        
      
Art. 2.
Entrata in vigore
 

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 
  Data a Roma, addì 28 maggio 2007
 
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella