Torna a Leggi

Legge n. 25 del 19 gennaio 1955

Disciplina dell'apprendistato


TITOLO I


Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato



Art. 1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.


La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.


Art. 2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.


Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.


Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.

TITOLO II

Assunzione dell'apprendista



Art. 3. Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.


I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.


Art. 4. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 5. Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.


L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.


Art. 6. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni è non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.


In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.



TITOLO III

Durata dell'apprendistato e orario di lavoro



Art. 7. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai Contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.


Art. 8. I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.


Art. 9. Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.


Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.


Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai Contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.


E' in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6.


TITOLO IV

Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista


Art. 11. Il datore di lavoro ha l'obbligo:


a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;


c) di osservare le norme dei Contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai Contratti stessi;


d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;


e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;


f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;


h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;


l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.

Art. 12. L'apprendista deve:


a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza,

c)comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;

e) osservare le norme contrattuali.


Art. 13. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità di produzione conseguita dall'apprendista.


Art. 14. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.


Art. 15. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia agli effetti del Testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del Testo unico predetto.



TITOLO V

Formazione professionale dell'apprendista



Art. 16. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.


L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale applicazione ad esso.


L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.


I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 17. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.


Art. 18. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.


La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.


Art. 19. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.



TITOLO VI


Previdenza e assistenza


Art. 20 (1) E' costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'art. 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

----------

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845.



Art. 21. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:

1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2) assistenza specialistica ambulatoriale;

3) assistenza farmaceutica;

4) assistenza ospedaliera;

5) assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1) le prestazioni concernenti la cura;

2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art.1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.



Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

Art. 22. Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:


a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;


b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;


c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;


e) per assegni familiari, lire 6.


Abrogato. Le marche assicurative relative agli apprendisti sono state abolite col D.M. 5/2/1969.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.


Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b) del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.


Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.



TITOLO VII

Sanzioni penali


Art. 23. I datori di lavoro sono puniti:


a) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;


b) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni violazione alle norme dell'art. 11.


Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minino e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale.


Art. 24. Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.



TITOLO VIII

Dell'apprendistato artigiano



Art. 25. Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.


Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.


In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente.


Art. 26. Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.


Art. 27. I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto Nazionale dell'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e all'Istituto Nazionale Assistenza Malattie.



Art. 28. […]



Art. 29. Gli imprenditori artigiani sono puniti:


a) con ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;

b) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.


Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo comma.



TITOLO IX

Norme finali


Art. 30. Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.



Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 150.000.


Art. 31. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20.


Art. 32. In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.


33. E' abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.