Legge n. 222 del 29 novembre 2007
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 2.
Imprese pubbliche
1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e' autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.
Art. 3.
Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di
garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli
interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007,
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel
limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto
pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli
anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate
per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in
termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati
nel medesimo elenco 1»;
b) al comma 759 e' soppressa la parola: «trimestralmente»;
c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma
759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e
759».
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, e' sostituito dal seguente:
«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle
somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1,
comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti
stessi».
Art. 3-bis.
Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
1. All'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono
iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di
versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa
comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP
l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione».
Art. 4.
Commissari ad acta per le regioni inadempienti
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.
Art. 5.
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione e' annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il
nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale, che e' così disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, e'
basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di
autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15
gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei
volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i
dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da
brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini
dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al
Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente
conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget,
a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei dati dell'anno
precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche
il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del
tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla
riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto
che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget.
Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite,
costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un
fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da
parte di un farmaco, del requisito della innovatività e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36
mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA
di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici
resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a),
nonche' dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera
a), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza
farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a)
e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi,
l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle
misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma
796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a
ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget
provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite
dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a
ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla
distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del
Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni
Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta
proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA
del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa
farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA
verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma
1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati delle
regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno
superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano
dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà
luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre,
salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre,
secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della
variabilità dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello
sforamento sono così definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende
farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative
quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza
della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano e'
calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget
attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo
sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento
imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di
cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai fini del
ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31
maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota
di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il
ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale
comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della
salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il
sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti,
l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza
sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente
comma, direttamente alle regioni dove si e' verificato lo sforamento in
proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate,
da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti,
comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in
misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento,
nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in
difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica
del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche
adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori
sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli
interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di
carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g)
del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico
dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
Art. 5-bis.
Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unita» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unita». L'AIFA e' autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.
2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità.
Art. 6.
Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.
Art. 7.
Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città
1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma.
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate» sono aggiunte le seguenti: «e delle altre tratte della metropolitana di Milano».
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
Art. 7-bis.
Patto di stabilità interno 2007 per le regioni
1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per
l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di
stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia
superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento
nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del
patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno
2008».
Art. 8.
Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina.
1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonche' per la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico e' autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni parlamentari.
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche' alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 9.
Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. All'articolo 38 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al
regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di
servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in
vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni
annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza
necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti
affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i
quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi
corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla società fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».
2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «, i contratti di servizio» sono soppresse.
Art. 10.
Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.
Art. 10-bis.
Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva
1. All'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il
seguente:
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive,
di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in
via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre
la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena
e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti
radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande
inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
spettante alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, tra le emittenti
radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in
attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
mentre e' suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente
legge».
Art. 11.
Estinzioni anticipate di prestiti
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Art. 12.
Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.
Art. 13.
Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione
1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007».
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».
Art. 13-bis.
Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE
1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 14.
Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonche' delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.
Art. 14-bis.
Debiti contributivi
1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e' applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio.
Art. 15.
Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.
Art. 16.
Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24\times 10 con la scritta: «questo televisore non e' abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».
4-bis. Al testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p); «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione
nazionale; l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino
di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel
territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non
trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata
senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito
regionale o provinciale»;
b) all'articolo 23, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di
utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche
tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In
caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29».
Art. 17.
Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
1. All'articolo 1, comma 868, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle somme versate» sono sostituite
dalle seguenti:
«delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» e' inserita
la seguente: «2001,».
Art. 18.
Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
1. Per l'adempimento di impegni
internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata la spesa di 499
milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per
attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del
contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la
tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei
contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le
Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi
volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di
sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio
1987, n. 49;
e) per 4 milioni di euro, al completamento delle attività di
assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge
19 luglio 2004, n. 196;
e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
(UNICEF).
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 19.
Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. All'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;
b) (soppressa);
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere
aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».
Art. 20.
5 per mille
1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e' integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Art. 20-bis.
Fondo rotativo per infrastrutture strategiche
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 355, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443»;
b) nel comma 357, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui
al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera
c-bis), e' emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 21.
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici.
1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordi-nario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
Art. 21-bis.
Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II»
1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro e' altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere II» che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.
Art. 22.
Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e' autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 23.
Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;
b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del
periodo sono soppresse.
Art. 24.
Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della
modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio
creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo
straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le
risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma
4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di
seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del
debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.
Art. 25.
Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile.
1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse.
Art. 25-bis.
Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo
1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 26.
Disposizioni in materia di ambiente
1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonche' per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche' da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e' sostituito dai seguenti:
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies».
4-ter. Nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) dopo le parole: «250.000 tonnellate,» sono inserite le
seguenti: «al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,»;
2) le parole: «in autotrazione» sono sostituite dalle
seguenti:
«tal quale o»;
3) le parole: «di cui all'allegato I.» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio
spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e
miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture
contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e'
avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza
tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta
aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.»;
4) dopo le parole: «da contratti quadro» sono inserite le
seguenti: «, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio
fiscale»;
5) le parole: «sui quantitativi assegnati e non immessi in
consumo» sono sostituite dalle seguenti: «sui quantitativi assegnati che, al
termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il
gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali
ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora
immessi in consumo»;
6) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Per ogni
anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero,
al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non
ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il
biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo,
sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate;
tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno»;
b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al
comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo
l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane,
previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di
coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e
alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione
della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro
normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata
subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia
relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel
rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito
della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il
programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di
biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore
accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma
l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori
previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai
relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza
dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina
la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore
nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi»;
d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il
seguente:
«5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in
vigore al 31 dicembre 2006».
4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: «e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento» sono soppresse.
4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.
4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.
Art. 26-bis.
Variazioni colturali
1. All'articolo 2, comma 33, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio,
del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore
agricolo»;
b) al terzo periodo, le parole: «All'atto della accettazione della suddetta
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate
all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni»;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del territorio,
sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i
nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali»;
d) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati,
tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento»;
e) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «I ricorsi di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo
precedente»;
f) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i soggetti interessati
non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle
dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo
incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000
ad euro 2.500;
all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base
delle comunicazioni effettuate dall'AGEA».
Art. 26-ter.
Disposizioni in materia di servizi idrici
1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.
Art. 27.
Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria
1. All'articolo 1, comma 1156, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in
favore della regione Calabria e della regione Campania e' concesso un
contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo
per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i
lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 27-bis.
Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella.
1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.
Art. 28.
Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.
1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario «Gioventù in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 29.
Contributi alla Fondazione ONAOSI
1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonche' la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.
Art. 30.
Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.
2. L'attività di gestione e liquidazione e' controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla Tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario può avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.
5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche' dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 31.
Contributi ad enti e associazioni
1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
3-ter. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e' concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma.
3-quater. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-quinquies. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della «Lega del filo d'oro».
Art. 32.
Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 33.
Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere e' corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo e' definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Art. 34.
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione, anche
contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata
dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni
criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a
soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al
pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di
trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità
calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci
volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale
degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5
per cento. La predetta indennità e' determinata ed erogata in unica soluzione
nell'anno di decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.
Art. 35.
Fondo per le zone di confine
1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti».
1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 36.
Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale
1. Al fine di realizzare il programma di
interventi e di iniziative, dotate di particolare coerenza culturale e
simbolica con gli ideali unitari risorgimentali, funzionali alle
celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei
Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali
interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in
particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati
interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e
scientifico, nonche' di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto
il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per
il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e
testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso
strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del
territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il
ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e' autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico, cui e' demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.
Art. 37.
Investimenti degli enti previdenziali pubblici
1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 38.
Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.
Art. 39.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: «nell'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007».
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le
seguenti: «, al costante scambio»;
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture
dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a
garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema
informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace
realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56».
4-bis. All'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «di euro 0,52» sono
sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La misura
del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31
agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno
per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del compenso
spettante e» sono soppresse;
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.
4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, e' fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento».
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari».
6. All'articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite
dalle seguenti:
«30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2010».
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di
tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a
presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad
indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o
postale»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1,
provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i
propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso
di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono
diminuite dell'importo delle relative spese»;
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: «il termine di sessanta
giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i
termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».
8-bis. All'articolo 2-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono inserite le
seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»;
b) il comma 2 e' abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto,
per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio
2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede
all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100 euro».
8-quater. L'articolo 24 della legge 27
febbraio 1985, n. 52, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle
ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico e' limitato fino alle ore 11».
Art. 39-bis.
Diritti aeroportuali di imbarco
1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Art. 39-ter.
Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.
1. Al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento
aliquota normale della benzina senza piombo» e' sostituita dalla seguente:
«benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;
2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota
normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;
b) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» e'
soppressa;
2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota
normale;» e' sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri»;
3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota
normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri».
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3,
pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno
2008, si provvede:
a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 39-quater.
Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: «in spettacoli
musicali» fino a: «l'importo di 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in
celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino
a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di
pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una
attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi
ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i
lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9
e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro».
Art. 39-quinquies.
Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia
1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' abrogato.
Art. 40.
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali.
5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato in
concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti
affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei
giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato in
concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti
abilitati alla loro raccolta;
c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.
6-ter. I provvedimenti di cui al comma
6-bis sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e
della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai
principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti
italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e
scommesse determinati dalle concessioni in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei
requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche'
delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai
provvedimenti di cui al comma 6-bis;
e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi
il cui esercizio e' affidato in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel
rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco
responsabile.
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza e' definita con specifici decreti direttoriali.
6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila» sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.
7. All'articolo 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la
soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura
vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia
effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale».
Art. 41.
Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.
Art. 42.
Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole.
1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma.
2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.
2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 42-bis.
Fabbricati rurali
1. In attuazione delle disposizioni recate
dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che
con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai
numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti
iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la
qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente
comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti
nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580»;
b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi
carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in
particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in
materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».
Art. 42-ter.
Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione
1. All'articolo 1193 del codice della
navigazione, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il
comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato
l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro
quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma».
Art. 43.
Lavori socialmente utili
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.
Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.
4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione».
Art. 45.
Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
Art. 46.
Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.
Art. 46-bis.
Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.
Art. 46-ter.
Sostegno all'imprenditoria femminile
1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita».
Art. 46-quater.
Pesca e vittime del mare
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonche' ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, e' fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 46-quinquies.
Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo e' tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri netti derivanti dal presente
decreto, determinati in 8.407 milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni
di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori
entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante
utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84,
inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento previsto dall'articolo 17,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 5
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando
quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri;
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.