LEGGE n. 203 del 22 dicembre 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009).
(S.O. n. 285 alla G.U. n.
303 del 30.12.2008)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Risultati differenziali
1. Per
l’anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in
termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di
euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in
260.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli
effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni
di euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per
l’anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l’anno 2011, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e
in 3.100 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si
realizzassero nell’anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, al fine di
fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei
percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i
pensionati.
Art. 2 Proroghe fiscali, misure
per l’agricoltura e per l’autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il
personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto
di stabilità interno
1.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento». Resta ferma
l’applicazione di tale aliquota anche per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i
benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite
dell’80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese
che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2008 ai fini della compensazione
dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l’anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino
a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2008 e per i periodi d’imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per
l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall’articolo 19-bis del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di
servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell’anno
2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le disposizioni
in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le disposizioni
fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane
e in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6
del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente
non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui
all’articolo 13, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma
4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni
sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime
coltivazioni.
15. Ai commi 17,
alinea, e 18
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b)
dello stesso comma 17,
le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e,
nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «giugno 2012».
16. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l’anno 2009, a
562,8 milioni di euro per l’anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per
l’anno 2009, a 500 milioni di euro per l’anno 2010 e a 438,4 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo
previsto dall’articolo 63,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8
milioni di euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all’ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n.
112 del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell’anno 2009 dai
prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare
il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b) l’importo della deduzione forfetaria relativa a
trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2009, previsto dall’articolo 95, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la
percentuale delle somme percepite nell’anno 2009 relative alle prestazioni di
lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel
medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle
imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l’anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è
riconosciuto un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo
pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo, di
massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e
utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d’imposta deve
essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva
superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito
spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di
spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di
concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della
deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito d’imposta, previsti dai medesimi commi,
nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il
rispetto dei limiti di spesa.
21. All’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a
20 si provvede con le risorse dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa giacenti fuori della tesoreria
statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi
commi, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per gli importi di
90,5 milioni di euro nell’anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell’anno 2010.
22. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l’anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2009 in
17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in
4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera
b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di
880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello
Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di
62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive
di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti
e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri
derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24
dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
26. Nell’ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente
articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della
gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112:
a) per l’esercizio 2007, in relazione ad un importo
complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2007, trasferite alla gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS e
accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal
bilancio consuntivo del predetto Istituto per l’anno 2007, per un ammontare
complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai
trasferimenti all’INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di
1.102 milioni di euro;
b) per l’anno 2008, in relazione ad un importo
complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse
derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall’anno 2009, in relazione ad un
importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente
utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al
comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio
statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto
previsto dall’articolo 3,
comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in
aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3, comma 144, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di
586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri
contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto
dall’articolo 3, comma
146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dell’articolo 48,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri,
anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A
tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 27, 28 e 29 si
provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 63, comma 10, primo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall’anno 2009 il trattamento economico accessorio
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla
qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa
utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all’articolo 61, comma 17, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze verificano
periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di
riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l’effettività della
realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga
riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già
considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque
destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i limiti
percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nel comma 5, o interessate all’applicazione del comma 2, dell’articolo 67 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli
enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro
delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì,
devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente
derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo
in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di
processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di
funzionamento dell’amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli
articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per
il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere
erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali
di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l’indennità di
vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico
2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si
applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l’erogazione
dell’indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2008. Per il personale delle
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell’articolo 48, comma
2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l’anno 2009, a carico
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l’occupazione», il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in
deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in
sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all’articolo 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminata dall’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro
139.109.570 per l’anno 2009. Nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo
nel Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
destinata, per l’anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di
cui all’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Conseguentemente, per l’anno 2009 l’ammontare complessivo dei pagamenti a
carico del predetto Fondo non può eccedere l’importo di 420 milioni di euro.
37. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel limite complessivo di
spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, che a tale
fine è integrato del predetto importo a decorrere dall’anno 2009, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga
alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa,
intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in
sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al
personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da
queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema
aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla
legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e
di mobilità, ivi compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
38. All’onere derivante dall’attuazione del comma 37, pari a 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’articolo
7-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «, a
condizione che lo scostamento venga recuperato nell’anno 2008» sono soppresse.
40. All’articolo 1, comma 703, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «55 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo
è proporzionalmente ridotto»;
b) alla lettera b), le parole: «71 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo
è proporzionalmente ridotto».
41. All’articolo 77-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario»
sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al
comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative
spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai
comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione delle
spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che
beneficiano dell’esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile,
entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal
patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in
conto capitale.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse originate dalla cessione di
azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali
nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora
quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento
nel 2007 per l’individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto
del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti
o alla riduzione del debito.»;
d) al comma 19, dopo le parole: «sono messe a
disposizione» sono inserite le seguenti: «della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, nonché»;
e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole:
«sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti
per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e
il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,»;
f) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno per l’anno 2008 relativamente ai pagamenti
concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di
cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’articolo 183 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano
agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell’anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a
quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
42. Dopo il comma 5 dell’articolo 77-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono
inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dall’anno 2008, le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non
sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità
interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto
previsto dal comma 5-bis, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute
è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui
è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno
successivo».
43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio
delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo
indica l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate
in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che
recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l’incidenza delle citate
utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse
secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative
di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni
sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di
conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le
disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma.
44. L’obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di
cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all’anno 2008.
45. All’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole:
«regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le province autonome
di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità di erogazione» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del
predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei
criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui
al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato
dall’articolo 2, comma 44,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l’anno
2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di
istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con
le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni
delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative
al programma di interventi in materia di istruzione.
48. Le sanzioni di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell’anno 2008 impegni
per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non
superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative
a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata,
previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini
della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle
risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione
nell’ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a
carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di
stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati
dall’applicazione del presente comma per l’eventuale adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di
autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze entro venti giorni
dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le
disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti
territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per
l’invio delle istanze da parte degli interessati.
49. All’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n.
101» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola: «contestualmente», le
parole: «e sportiva», le parole: «all’articolo 1, comma 287, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e» nonché le
parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su
base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco
pubblici»;
d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite
le seguenti: «, l’articolo 6 degli schemi di convenzione per l’affidamento in
concessione approvati con decreti del direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata
al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole:
«sono assegnate all’UNIRE» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50
per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50
per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».
50. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e
comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo
esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque
non oltre il 31 marzo 2009».
Art. 3. Ulteriori norme in
tema di tutela della finanza pubblica
1.
L’articolo 62 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
è sostituito dal seguente:
«Art. 62. - (Contenimento dell’uso degli strumenti
derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali). – 1. Le norme
del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento
della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell’unità
economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera
e), e terzo comma, 119,
secondo comma, e 120
della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì
norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o
altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione
alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività
esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite
la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno
o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d’intesa, per i profili d’interesse regionale, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi
agli strumenti finanziari derivati previsti all’articolo 1, comma 3, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2
possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che
gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al
fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti
derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua
italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo
a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include
una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto
per l’ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e
delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari
derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata,
stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni
previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo
dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dall’ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di
stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a
seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è
riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività
rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, commi 2-bis e 2-ter,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell’economia e delle
finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri
e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
9. All’articolo 3, comma 17, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati
verso altre amministrazioni pubbliche“ sono aggiunte le seguenti: “nonché,
sulla base dei criteri definiti in sede europea dall’Ufficio statistico delle
Comunità europee (EUROSTAT), l’eventuale premio incassato al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate“.
10. Sono abrogati l’articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l’articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all’utilizzo degli
strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione
dell’articolo 41, comma
1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di
indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente
articolo».
Art. 4. Fondi e tabelle.
Entrata in vigore
1. Gli
importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988,
n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2009, a
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2009.