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LEGGE n. 189 del 30 luglio 2002

 

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(G.U . n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.173)

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 

Art. 1.

(Cooperazione con Stati stranieri)

 

   1.  Al  fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo  umanitario,  di  qualunque  natura,  al  testo  unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale (ONLUS)," sono inserite  le  seguenti:  "delle  iniziative  umanitarie,  religiose o laiche,   gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti individuati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, nei  Paesi  non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";

   b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore  delle  ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' le  iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;". 

 2.  Nella  elaborazione  e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali  di  cooperazione  e  di  aiuto per interventi non a scopo  umanitario  nei  confronti  dei  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea,  con  esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il  Governo  tiene  conto  anche  della collaborazione prestata dai Paesi interessati  alla  prevenzione  dei  flussi  migratori  illegali e al contrasto  delle  organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina,  nel  traffico di esseri umani, nello sfruttamento della  prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in materia   di   cooperazione   giudiziaria  e  penitenziaria  e  nella  applicazione  della  normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e  di  aiuto  di  cui  al  comma  2  qualora  i  Governi  degli Stati interessati  non  adottino  misure  di prevenzione e vigilanza atte a prevenire  il  rientro  illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

 

 

 

 

Art. 2.

(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

Al  testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, di seguito denominato "testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

 

   "Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -

 

1.  E'  istituito  il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle  disposizioni  del  presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".

2.  Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del  Consiglio  dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del  Consiglio  dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai  temi  trattati  in  ciascuna  riunione  in numero non inferiore a quattro  e  da  un  presidente  di  regione  o  di provincia autonoma designato  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni e delle province autonome.

   3.  Per  l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'  istituito  un  gruppo  tecnico  di  lavoro  presso  il  Ministero dell'interno,  composto  dai  rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari  regionali,  per  le  pari  opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita'   produttive,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per   i   beni   e  le  attivita'  culturali,  delle comunicazioni,  oltre  che  da un rappresentante del Ministro per gli italiani  nel  mondo  e  da  tre  esperti  designati dalla Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Alle  riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,  possono  essere  invitati  anche rappresentanti di ogni altra pubblica    amministrazione    interessata  all'attuazione delle disposizioni  del  presente  testo  unico, nonche' degli enti e delle associazioni  nazionali  e  delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

   4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il  Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di  coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".

          

Art. 3.

(Politiche migratorie)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo  3,  al  comma  1,  dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu' breve".

   2.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

   "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il  Comitato  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  2,  la Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,   n.  281,  e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono annualmente  definite,  entro  il  termine  del 30 novembre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento  del  decreto,  sulla base dei criteri  generali  individuati  nel documento programmatico, le quote massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro  autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure  di  protezione  temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi dell'articolo  20.  Qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite  delle  quote  predette.  In caso di mancata pubblicazione del decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".

 

Art. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

   "2.  Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza  dello  straniero.  Per  soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e  consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri  Stati.

Contestualmente   al  rilascio  del  visto  di  ingresso  l'autorita' diplomatica   o   consolare  italiana  consegna  allo  straniero  una comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in  inglese,  francese,  spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in  Italia.  Qualora  non sussistano i requisiti previsti dalla normativa

in   vigore   per   procedere  al  rilascio  del  visto,  l'autorita' diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o

arabo.  In  deroga  a  quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico  il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le  domande  di  visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27,  28,  29,  36  e  39.  La presentazione di documentazione falsa ocontraffatta  o  di  false  attestazioni  a sostegno della domanda di visto  comporta  automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali,   l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in possesso  di  permesso  di  soggiorno  e'  sufficiente,  ai  fini del reingresso  nel  territorio dello Stato, una preventiva comunicazione

all'autorita' di frontiera";

   b)  al  comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non e'  ammesso  in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello   Stato  o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali  l'Italia  abbia sottoscritto  accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne  e  la  libera  circolazione  delle  persone  o  che  risulti condannato,  anche  a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti  dall'articolo  380,  commi  1  e 2, del codice di procedura penale  ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la liberta' sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o  per  reati  diretti  al  reclutamento di persone da destinare alla prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite".

  

Art. 5.

(Permesso di soggiorno)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";

   b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

   "2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il permesso di soggiorno e'

sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";

   c)  al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"  sono  inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";

   d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   "3-bis.   Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro  e' rilasciato  a  seguito  della  stipula del contratto di soggiorno per lavoro  di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno  per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:

   a)  in  relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

   b)  in  relazione  ad  un  contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

   c)  in  relazione  ad  un  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

   3-ter.  Allo  straniero  che  dimostri  di essere venuto in Italia

almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,  a  tale  titolo,  fino  a tre annualita', per la durata temporale  annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei due anni precedenti  con  un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso e'  rilasciato  ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso  in  cui  lo  straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

   3-quater.  Possono  inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli  stranieri  muniti  di  permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato   sulla   base   della   certificazione  della  competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza de requisiti  previsti  dall'articolo  26  del  presente testo unico. Il permesso  di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un periodo di due anni.

   3-quinquies.  La  rappresentanza  diplomatica o consolare italiana che  rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi  2  e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche  in  via  telematica  al  Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma 9 dell'articolo 22 entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della documentazione. Uguale comunicazione  e'  data  al  Ministero  dell'interno  per  i visti di ingresso  per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

   3-sexies.   Nei  casi  di  ricongiungimento  familiare,  ai  sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni";

   f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

   "4.  Il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  e' richiesto dallo straniero  al  questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni  prima  della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera  c),  sessanta  giorni  prima  nei  casi  di  cui  alla lettera  b) del medesimo  comma  3-bis,  e  trenta  giorni  nei  restanti casi, ed e' sottoposto  alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle  diverse  condizioni  previste  dal presente testo unico. Fatti salvi  i  diversi  termini  previsti  dal  presente testo unico e dal regolamento  di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";

   g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

   "4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";

   h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

   "8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta di soggiorno di cui all'articolo   9   sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi ai  tipi  da  approvare  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie in attuazione  dell'Azione  comune  adottata  dal  Consiglio dell'Unione europea  il  16  dicembre  1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno";

   i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

   "8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta  di  soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare  il  rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di

un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di  soggiorno,  e'  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita'  concerne  un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela  di  falso  la  reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'

aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".

 

Art. 6.

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

   "Art.  5-bis.  - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -

1.  Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore  di  lavoro  italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia  e  un  prestatore  di  lavoro,  cittadino  di  uno  Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

   a)  la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di  un  alloggio  per  il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti  dalla  legge  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica;

   b)  l'impegno  al  pagamento  da  parte del datore di lavoro delle spese  di  viaggio  per  il  rientro  del  lavoratore  nel  Paese  di provenienza.

   2.  Non  costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno  il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

   3.  Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo  sportello  unico per l'immigrazione  della  provincia nella quale risiede o ha sede legale il  datore  di  lavoro  o  dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".

   2.  Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione   delle   disposizioni   recate dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286  del  1998,  introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, con particolare  riferimento  all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

 

         

Art. 7.

(Facolta' inerenti il soggiorno)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  al  comma  1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite  le  seguenti:  "e previa stipula del contratto di soggiorno per  lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";

   b)  al  comma  4,  le  parole:  "puo'  essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".

 

Art. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione

 dell'ospitante e del datore di lavoro)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:

   "2-bis.  Le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo  sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".

 

Art. 9.

(Carta di soggiorno)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo  9,  comma  1,  le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

 

Art. 10.

(Coordinamento dei controlli di frontiera)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 "1-bis.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito,  ove necessario, il Comitato  nazionale  per  l'ordine  e la sicurezza pubblica, emana le misure  necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla

frontiera  marittima  e  terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane  competenti  in  materia di controlli sull'immigrazione e le

autorita'    europee    competenti    in    materia    di   controlli sull'immigrazione  ai  sensi  dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".

 

 

Art. 11.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

   1.  All'articolo  12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 "1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione  delle  disposizioni  del presente testo unico compie atti diretti  a  procurare  l'ingresso  nel  territorio dello Stato di uno straniero  ovvero  atti  diretti  a  procurare l'ingresso illegale in altro  Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza  permanente,  e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";

   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

   "3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine  di  trarre  profitto  anche  indiretto,  compie  atti diretti a procurare   l'ingresso  di  taluno  nel  territorio  dello  Stato  in violazione  delle  disposizioni  del  presente  testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e'  cittadina  o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la  reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per  ogni  persona.  La  stessa  pena  si  applica quando il fatto e' commesso  da  tre  o  piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";

   c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

   a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;

   b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';

   c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

   3-ter.  Se  i  fatti  di  cui  al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare  persone  da  destinare  alla prostituzione o comunque allo sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano  l'ingresso  di  minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si  applica  la  pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

   3-quater.  Le  circostanze  attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo  98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto  a  queste  e  le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

   3-quinquies.  Per  i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono  diminuite  fino  alla  meta' nei confronti dell'imputato che si adopera   per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a conseguenze  ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova decisivi  per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

   3-sexies.  All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26  luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies  del  codice  penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo  12,  commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";

   d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

   "9-bis.  La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare  territoriale  o  nella  zona  contigua,  una nave, di cui si ha fondato  motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito  di  migranti,  puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono  rinvenuti  elementi  che  confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

   9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali   in   materia  di  difesa  nazionale,  possono  essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.

   9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al  di  fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della  Marina  militare,  anche  da  parte  delle navi in servizio di polizia,   nei   limiti   consentiti   dalla   legge,   dal   diritto internazionale  o  da  accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte  la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

   9-quinquies.  Le  modalita'  di intervento delle navi della Marina militare  nonche'  quelle  di  raccordo con le attivita' svolte dalle altre  unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale    dei   Ministri   dell'interno,   della   difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

   9-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 9-bis e 9-quater si applicano,  in  quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".

 

Art. 12.

(Espulsione amministrativa)

 

   1.  All'articolo  13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

   "3.  L'espulsione  e'  disposta  in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da  parte  dell'interessato.  Quando  lo  straniero  e'  sottoposto a procedimento  penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,  il  questore,  prima  di eseguire l'espulsione, richiede il nulla  osta  all'autorita'  giudiziaria,  che  puo' negarlo  solo in presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento  della  responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato  o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'

sospesa  fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle  esigenze  processuali.  Il  questore,  ottenuto il nulla osta, provvede  all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro  quindici  giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della  decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'  adottare  la  misura  del  trattenimento  presso  un  centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   "3-bis.  Nel  caso  di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la  misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni  per  le  quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.

   3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero  sottoposto a procedimento  penale,  dopo  che  sia stata revocata  o  dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia  cautelare  in  carcere  applicata  nei  suoi  confronti. Il giudice,  con  lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione  della  misura,  decide  sul  rilascio  del  nulla  osta all'esecuzione  dell'espulsione.  Il  provvedimento e' immediatamente comunicato al questore.

   3-quater.  Nei  casi  previsti  dai  commi  3,  3-bis  e 3-ter, il giudice,  acquisita  la  prova  dell'avvenuta  espulsione,  se non e' ancora  stato  emesso  il  provvedimento  che  dispone  il  giudizio, pronuncia  sentenza  di  non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca  delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice  penale.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

   3-quinquies.  Se  lo  straniero  espulso  rientra illegalmente nel territorio  dello  Stato  prima  del  termine  previsto  dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo straniero  era  stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima  della  custodia  cautelare,  quest'ultima  e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

   3-sexies.  Il  nulla  osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura  penale,  nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico";

   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

   "4.   L'espulsione   e'   sempre   eseguita   dal   questore   con accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo  della  forza  pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5";

   d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

   "5.  Nei  confronti  dello  straniero  che  si  e'  trattenuto nel territorio  dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita'  da  piu'  di  sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello  Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento  immediato  alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";

   e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

   "8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere presentato unicamente  il  ricorso  al tribunale in composizione monocratica del luogo  in  cui  ha  sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine  e'  di  sessanta  giorni  dalla  data  del  provvedimento di espulsione.  Il  tribunale  in  composizione  monocratica  accoglie o rigetta  il  ricorso,  decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni  caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso  di  cui  al  presente  comma  puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed   e'   presentato  anche  per  il  tramite  della rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  e'  autenticata  dai  funzionari  delle  rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e  ne  curano l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria. Lo straniero e' ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia  munito  di  procura speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare.  Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese  dello  Stato,  e,  qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura penale,  di  cui  al  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete";

   f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;

   g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:

   "13.  Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero e' punito con l'arresto da sei mesi  ad  un  anno  ed  e'  nuovamente  espulso  con  accompagnamento immediato alla frontiera.

   13-bis.   Nel   caso   di  espulsione  disposta  dal  giudice,  il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno  a  quattro  anni.  La stessa pena si applica allo straniero che, gia'  denunciato  per  il  reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

   13-ter.  Per  i  reati  di  cui  ai  commi  13  e 13-bis e' sempre consentito   l'arresto   in   flagranza   dell'autore  del  fatto  e, nell'ipotesi  di cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";

   h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

   "14.  Salvo  che  sia  diversamente disposto, il divieto di cui al comma  13  opera  per  un  periodo  di  dieci  anni.  Nel  decreto di espulsione  puo'  essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non  inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".

 

Art. 13.

(Esecuzione dell'espulsione)

 

   1.  All'articolo  14 del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

   "5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti  gravi  difficolta',  il giudice, su richiesta del questore, puo'  prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale  termine,  il  questore  esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice";

   b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

   "5-bis.  Quando  non  sia  stato possibile trattenere lo straniero presso  un  centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini   di   permanenza  senza  aver  eseguito  l'espulsione  o  il respingimento,  il  questore  ordina  allo  straniero  di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato   con   provvedimento   scritto,   recante  l'indicazione  delle conseguenze penali della sua trasgressione.

   5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad  un  anno.  In  tale  caso  si  procede  a  nuova  espulsione  con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

   5-quater.  Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato,  in  violazione  delle  norme  del presente testo unico, nel territorio  dello  Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

   5-quinquies.  Per  i  reati  previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto e si procede con rito direttissimo.  Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".

   2.  Per  la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza  e'  autorizzata  la  spesa  nel  limite  massimo di 12,39 milioni  di  euro  per  l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

 

Art. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)

 

   1.  All'articolo  15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

   "1-bis.  Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della  definitiva  sentenza  di  condanna  ad  una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data   tempestiva   comunicazione  al  questore  ed  alla  competente autorita'   consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura  di identificazione   dello  straniero  e  consentire,  in  presenza  dei requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".

   2.  La  rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione a  titolo  di  misura  di  sicurezza  e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".

 

Art. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva  o alternativa alla detenzione)

 

   1.  L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:

   "Art.  16.  -  (Espulsione  a  titolo  di  sanzione  sostitutiva o alternativa  alla  detenzione)  -  1.  Il  giudice,  nel  pronunciare sentenza  di  condanna  per  un reato non colposo o nell'applicare la pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale  nei  confronti  dello  straniero che si trovi in taluna delle situazioni  indicate  nell'articolo  13,  comma  2, quando ritiene di dovere  irrogare  la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono  le  condizioni  per  ordinare  la sospensione condizionale della  pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative  indicate  nell'articolo  14,  comma  1,  del presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

   2.  L'espulsione  di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se  la  sentenza  non  e'  irrevocabile,  secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.

   3.  L'espulsione  di  cui  al comma 1 non puo' essere disposta nei casi  in  cui  la  condanna  riguardi  uno  o  piu'  delitti previsti dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del codice di procedura penale,  ovvero  i  delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

   4.   Se   lo  straniero  espulso  a  norma  del  comma  1  rientra illegalmente  nel  territorio  dello Stato prima del termine previsto dall'articolo  13,  comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.

   5.  Nei  confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova  in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che  deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi  in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu'  delitti previsti dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.

   6.  Competente  a  disporre  l'espulsione  di cui al comma 5 e' il magistrato  di  sorveglianza,  che decide con decreto motivato, senza formalita',   acquisite  le  informazioni  degli  organi  di  polizia sull'identita'  e  sulla  nazionalita' dello straniero. Il decreto di espulsione  e'  comunicato  allo  straniero  che, entro il termine di dieci  giorni,  puo'  proporre  opposizione  dinanzi  al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

   7.  L'esecuzione  del  decreto  di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa  fino  alla  decorrenza  dei  termini di impugnazione o della decisione  del  tribunale  di  sorveglianza  e, comunque, lo stato di detenzione  permane  fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente  per  il  luogo  di  detenzione  dello  straniero  con  la modalita'  dell'accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza pubblica.

   8.  La  pena  e'  estinta  alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione  dell'espulsione  di  cui  al  comma 5, sempre che lo straniero  non  sia  rientrato  illegittimamente nel territorio dello Stato.  In  tale  caso,  lo  stato  di  detenzione  e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

   9.  L'espulsione  a  titolo  di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".

 

Art. 16.

(Diritto di difesa)

 

   1.  All'articolo  17,  comma  1, del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  286  del  1998,  dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite  le  seguenti:  "parte  offesa  ovvero"  e  dopo  la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".

 

Art. 17.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

   1.  All'articolo  21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  al  comma  1,  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente: "Nello  stabilire  le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel  contrasto  all'immigrazione  clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";

   b)  al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono  inserite  le  seguenti:  "ai lavoratori di origine italiana per parte  di  almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di  ascendenza,  residenti  in  Paesi non comunitari, che chiedano di essere   inseriti   in  un  apposito  elenco,  costituito  presso  le rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,  contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'";

   c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   "4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i  decreti  infrannuali  devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di  lavoro  suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  cui  al  comma  7. Il regolamento  di  attuazione prevede possibili forme di collaborazione con  altre  strutture  pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

   4-ter.  Le  regioni  possono  trasmettere, entro il 30 novembre di ogni  anno,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio  regionale,  contenente  anche le indicazioni revisionali relative  ai  flussi  sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".

 

 

Art. 18.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e

indeterminato e lavoro autonomo)

 

   1.  L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:

   "Art.   22.   -   (Lavoro   subordinato   a  tempo  determinato  e indeterminato)  -  1.  In  ogni provincia  e'  istituito  presso  la prefettura-ufficio  territoriale  del Governo uno sportello unico per l'immigrazione,   responsabile   dell'intero   procedimento  relativo all'assunzione   di   lavoratori   subordinati   stranieri   a  tempo determinato ed indeterminato.

   2.   Il   datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente soggiornante  in  Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato o indeterminato con uno straniero  residente  all'estero deve presentare allo sportello unico per  l'immigrazione  della provincia di residenza ovvero di quella in cui  ha  sede  legale  l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa:

   a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

   b)  idonea  documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

   c)  la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative  condizioni,  comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello  stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero  nel Paese di provenienza;

   d)   dichiarazione   di   impegno  a  comunicare  ogni  variazione concernente il rapporto di lavoro.

   3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza  diretta dello straniero,  il  datore  di  lavoro  italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma5,   selezionate   secondo   criteri   definiti  nel  regolamento  di attuazione.

   4.  Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui  ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla  provincia  di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego  provvede  a  diffondere le offerte per via telematica agli altri  centri  ed  a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro  mezzo  possibile  ed  attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte   di   lavoratore   nazionale  o  comunitario,  anche  per  via telematica,  il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione  negativa,  ovvero  le domande acquisite comunicandole altresi'  al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il  centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

   5.  Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo  di  quaranta  giorni  dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma  2  e  le  prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni caso, sentito il questore, il nulla   osta   nel  rispetto  dei  limiti  numerici,  quantitativi  e qualitativi   determinati   a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  e dell'articolo  21,  e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione,   ivi   compreso   il  codice  fiscale,  agli  uffici consolari,  ove  possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

   6.  Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero  provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto  di  ingresso  con  indicazione  del codice fiscale, comunicato dallo   sportello   unico   per  l'immigrazione.  Entro  otto  giorni dall'ingresso,  lo  straniero  si  reca presso lo sportello unico per l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  nulla  osta per la firma del contratto  di  soggiorno  che  resta  ivi  conservato  e,  a  cura di quest'ultimo,  trasmesso  in copia all'autorita' consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

   7.  Il  datore  di  lavoro che omette di comunicare allo sportello unico  per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto   con   lo   straniero,   e'   punito   con  la  sanzione amministrativa   da   500   a   2.500   euro.  Per  l'accertamento  e l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.

   8.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in  Italia  per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere  munito  del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

   9.   Le questure   forniscono   all'INPS,  tramite  collegamenti telematici,   le  informazioni  anagrafiche  relative  ai  lavoratori extracomunitari  ai  quali  e'  concesso il permesso di soggiorno per motivi  di  lavoro,  o  comunque  idoneo  per  l'accesso al lavoro, e comunicano  altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai  sensi  delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle  informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche;   lo   scambio   delle  informazioni  avviene  in  base  a convenzione   tra   le   amministrazioni   interessate.   Le   stesse informazioni   sono  trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle questure,    all'ufficio    finanziario   competente   che   provvede all'attribuzione del codice fiscale.

   10.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del  lavoro  e  delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta  rilasciati  secondo  le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

   11.  La  perdita  del  posto  di  lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi  familiari  legalmente  soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso  del  permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il  posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno  per  lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.  Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di comunicazione  ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del  lavoratore  straniero  nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

   12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie dipendenze lavoratori  stranieri  privi  del  permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia  stato  chiesto,  nei  termini  di  legge, il rinnovo, revocato o annullato,  e'  punito  con  l'arresto  da  tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

   13.   Salvo   quanto   previsto   per   i   lavoratori  stagionali dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio  il lavoratore extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo   di   reciprocita'  al  verificarsi  della  maturazione  dei requisiti   previsti  dalla  normativa  vigente,  al  compimento  del sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga  al  requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

   14.  Le  attribuzioni  degli istituti di patronato e di assistenza sociale,  di  cui  alla  legge  30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori  extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.

   15.  I  lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento   di  titoli  di  formazione  professionale  acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle   politiche   sociali,  sentita  la  commissione  centrale  per l'impiego,  dispone  condizioni  e  modalita' di riconoscimento delle qualifiche  per  singoli  casi.  Il  lavoratore extracomunitario puo' inoltre  partecipare,  a  norma  del  presente testo unico, a tutti i corsi  di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

   16.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".

   2.  All'articolo  26,  comma  5, del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  286  del  1998  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:   "La   rappresentanza  diplomatica  o  consolare  rilascia, altresi',   allo   straniero  la  certificazione  dell'esistenza  dei requisiti  previsti  dal  presente articolo ai fini degli adempimenti previsti  dall'articolo  5,  comma  3-quater,  per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".

 

Art. 19.

(Titoli di prelazione)

 

   1.  L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:

"Art.  23.  - (Titoli di prelazione)

 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in  collaborazione  con le regioni, le province autonome e altri enti locali,  organizzazioni  nazionali  degli  imprenditori  e  datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al  trasferimento  dei  lavoratori  stranieri  in  Italia  ed al loro inserimento  nei  settori  produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti  nel  settore  dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:

   a)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

   b)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

   c)  allo  sviluppo  delle  attivita'  produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

   3.  Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma  1  sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si  riferiscono  ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22,  commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4.        Il  regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni  di  impiego  per  i  lavoratori  autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".

 

Art. 20.

(Lavoro stagionale)

 

L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art.  24. - (Lavoro stagionale) –

 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria  per  conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia  un  rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno  straniero  devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico  per  l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai sensi dell'articolo  22.  Nei  casi  in  cui il datore di lavoro italiano o straniero  regolarmente  soggiornante  o le associazioni di categoria non  abbiano  una  conoscenza  diretta dello straniero, la richiesta, redatta  secondo  le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente  comunicata  al  centro  per l'impiego competente, che verifica  nel  termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori  italiani  o  comunitari  a ricoprire l'impiego stagionale offerto.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

   2.   Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia  comunque l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto di precedenza maturato, decorsi  dieci  giorni  dalla  comunicazione  di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

   3.  L'autorizzazione  al  lavoro  stagionale ha validita' da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro  stagionale  richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di  gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

   4.  Il  lavoratore  stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate  nel  permesso  di  soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza  alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il  rientro  in  Italia  nell'anno  successivo  per ragioni di lavoro stagionale,  rispetto  ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese che non abbiano  mai  fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro stagionale  in  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

   5.  Le  commissioni  regionali  tripartite, di cui all'articolo 4, comma  1,  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente rappresentative  a  livello  regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,  con  le  regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette  a  favorire  l'accesso  dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro  stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori  italiani  e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro  della  manodopera,  nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o indiretti  per  favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

   6.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di  carattere  stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno  per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".

 

Art. 21.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:

   "7-bis.  La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati  previsti  dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi  alla  tutela  del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474  del  codice  penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato   allo   straniero   e   l'espulsione   del  medesimo  con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

 

Art. 22.

(Attivita' sportive)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:    "r-bis)   infermieri   professionali   assunti   presso  strutture sanitarie pubbliche e private;";

   b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:  "5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI),  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle politiche   sociali,   e'   determinato  il  limite  massimo  annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo  professionistico  o  comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni  sportive  nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI   con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministro vigilante.  Con  la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di  assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".

 

Art. 23.

(Ricongiungimento familiare)

 

   1.  All'articolo  29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

   1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:    "b-bis)  figli  maggiorenni  a  carico,  qualora  non  possano per ragioni  oggettive  provvedere  al  proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale";

   2)  alla  lettera  c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"qualora   non  abbiano  altri  figli  nel  Paese  di  origine  o  di provenienza  ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli  siano  impossibilitati  al  loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";

   3) la lettera d) e' abrogata;

   b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:"7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento familiare corredata  della prescritta documentazione compresa quella attestante i  rapporti  di  parentela,  coniugio  e  la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio  territoriale del Governo  competente  per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne  rilascia  copia  contrassegnata  con  timbro  datario e sigla del dipendente  incaricato  del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante  accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti  di  cui  al  presente  articolo,  emette  il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

   8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del  nulla osta, l'interessato  puo'  ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione della  copia  degli  atti  contrassegnata  dallo  sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

   9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi'  il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".

 

Art. 24.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

   1.  All'articolo  30 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286  del  1998,  al  comma  5,  prima  delle  parole: "In caso di separazione",  sono  inserite  le  seguenti:  "In  caso  di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".

 

Art. 25.

(Minori affidati al compimento della maggiore eta’)

 

   1.  All'articolo  32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   "1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato  per  motivi  di  studio,  di  accesso al lavoro ovvero di lavoro  subordinato  o  autonomo,  al compimento della maggiore eta',sempreche'  non  sia  intervenuta  una  decisione  del Comitato per i minori  stranieri  di  cui  all'articolo  33, ai minori stranieri non accompagnati  che  siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due  anni  in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un  ente  pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

   1-ter.  L'ente  gestore  dei progetti deve garantire e provare con idonea  documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del  minore  straniero  di  cui  al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio  nazionale  da  non  meno  di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un  alloggio  e  frequenta  corsi  di  studio ovvero svolge attivita' lavorativa  retribuita  nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

   1-quater.  Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del  presente  articolo  e'  portato  in  detrazione  dalle  quote di ingresso  definite  annualmente  nei  decreti  di cui all'articolo 3,  comma 4".

 

Art. 26.

(Accesso ai corsi delle università)

 

   1.  Il  comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:

   "5.  E'  comunque  consentito  l'accesso  ai corsi universitari, a parita'  di  condizioni  con  gli  studenti  italiani, agli stranieri titolari  di  carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro  subordinato  o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo  politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  da  almeno  un  anno  in possesso  di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli  stranieri,  ovunque  residenti,  che  sono titolari dei diplomi finali  delle  scuole  italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali  o  di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di   studio   e  soddisfino  le  condizioni  generali  richieste  per l'ingresso per studio".

 

Art. 27.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

   "1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli  stranieri  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione europea che dimostrino  di  essere  in  regola  con  le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia";

   c) il comma 5 e' abrogato;

   d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

   "6.  Gli  stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale   e   che   esercitano  una  regolare  attivita'  di  lavoro subordinato  o  di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di accedere, in condizioni  di  parita'  con  i  cittadini  italiani, agli alloggi di edilizia  residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie  sociali  eventualmente  predisposte  da ogni regione o dagli enti  locali  per  agevolare  l'accesso alle locazioni abitative e al credito  agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

 

Art. 28.

(Aggiornamenti normativi)

 

   1.  Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque  ricorrano,  le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro  e  della  previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo"  e  le  parole:  "il pretore"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "il  tribunale  in composizione monocratica".

   2.  All'articolo  25 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286  del  1998,  il  primo  periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente:  "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le   disposizioni   dell'articolo   22,   comma  13,  concernenti  il trasferimento  degli  stessi  all'istituto  o ente assicuratore dello Stato di provenienza".

   3.  All'articolo  26 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286  del  1998,  nel  comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.

 

 

 

Art. 29.

(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme

sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)

 

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

   "1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  nei  casi di cui al comma 1,lettera  b),  e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio  non  e'  seguita  l'effettiva  convivenza  salvo  che dal matrimonio sia nata prole".

 

Art. 30.

(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche

 e degli uffici consolari)

 

   1.  Al  fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e  nelle  more  del  completamento degli organici del Ministero degli

affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del  personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di   prima   categoria   possono   assumere,   previa  autorizzazione dell'Amministrazione  centrale,  personale  con  contratto temporaneo

della  durata  di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita', anche  in  deroga  ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il

contratto  puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di  sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153,  secondo  e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  18  del  1967.  Le  suddette unita' di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi  all'estero.  Nelle  medesime  sedi  un corrispondente numero di unita'  di  personale  di  ruolo appartenente alle aree funzionali e'

conseguentemente  adibito  all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di ingresso.

   2.  Per  l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

 

Art. 31.

(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

 

   1.  L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39, e' sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli  articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno  temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".

 

 

Art. 32.

(Procedura semplificata)

 

   1.  Al  decreto-legge  30  dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;

   b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

   "Art.  1-bis.  - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non  puo'  essere  trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente  necessario  alla  definizione delle autorizzazioni alla permanenza  nel  territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

   a)  per  verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora  egli  non  sia  in  possesso  dei  documenti  di  viaggio  o d'identita',  oppure  abbia,  al  suo  arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

   b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

   c)  in  dipendenza  del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

   2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

   a)   a  seguito  della  presentazione  di  una  domanda  di  asilo presentata  dallo  straniero  fermato  per  avere  eluso o tentato dieludere  il  controllo  di  frontiera  o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

   b)  a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di  uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

   3.  Il  trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri  di  identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il  medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita'  di  gestione  di  tali  strutture e tiene conto degli atti adottati  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),  dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.  L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi  ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

   4.  Per  il  trattenimento  di  cui  al  comma  2,  lettera b), si osservano  le  norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito  l'accesso  ai  rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi'  consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

   5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di  cui  all'articolo  1-ter,  e  qualora la stessa non si sia ancora conclusa,  allo  straniero  e'  concesso  un  permesso  di  soggiornotemporaneo fino al termine della  procedura stessa.

   Art.  1-ter.  - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  2 dell'articolo 1-bis e' istituita laprocedura   semplificata   per   la   definizione  della  istanza  di riconoscimento  dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.

   2.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei centri  di  identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione   della   documentazione   necessaria  alla  commissione territoriale  per  il  riconoscimento  dello status di rifugiato che, entro  quindici  giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede  all'audizione.  La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.

   3.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei centri  di  permanenza  temporanea  di  cui all'articolo 14 del testo unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia' sia  in  corso  il  trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione  monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di  cui  al  presente  articolo.  Entro  due  giorni  dal ricevimento dell'istanza,   il   questore   provvede   alla   trasmissione  della documentazione   necessaria  alla  commissione  territoriale  per  il riconoscimento  dello  status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.

   4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

   5.  Lo  Stato  italiano  e'  competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove  i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

   6.  La  commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione  nazionale  per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni,   al  riesame  delle  decisioni  su  richiesta  adeguatamente motivata  dello  straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei  centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta  va  presentata  alla commissione territoriale entro cinque giorni  dalla  comunicazione  della  decisione.  L'eventuale  ricorso avverso  la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale  in  composizione  monocratica  territorialmente competente entro  quindici  giorni,  anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.   Il   ricorso   non   sospende   il  provvedimento  di allontanamento  dal  territorio  nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia  chiedere  al  prefetto  competente  di essere autorizzato a rimanere  sul  territorio  nazionale  fino  all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.

   Art.  1-quater.  -  (Commissioni  territoriali)  -  1.  Presso  le prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   indicati   con  il regolamento  di  cui  all'articolo  1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  dello  status  di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno,  sono  presiedute  da  un  funzionario  della  carriera

prefettizia  e  composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un  rappresentante  dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per  ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.

Tali   commissioni   possono   essere  integrate,  su  richiesta  del Presidente  della  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un  funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente  a  tutti  gli  effetti, ogni volta che sia necessario, inrelazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande  dei   quali  occorra  disporre  di  particolari  elementi  di valutazione  in  merito  alla  situazione dei Paesi di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari esteri. In caso di parita', prevale  il  voto  del  Presidente.  Ove  necessario,  in relazione a particolari  afflussi  di  richiedenti  asilo, le commissioni possono essere  composte  da  personale  posto  in posizione di distacco o di collocamento  a  riposo.  La  partecipazione  del personale di cui al precedente  periodo  ai  lavori  delle  commissioni  non  comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.

   2.  Entro  due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede  alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  dello  status  di

rifugiato   che   entro  trenta  giorni  provvede  all'audizione.  La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.

   3.  Durante  lo  svolgimento  dell'audizione,  ove  necessario, le commissioni  territoriali  si  avvalgono di interpreti. Del colloquio con  il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con  atto  scritto  e  motivato.  Le  stesse  verranno  comunicate al richiedente,   unitamente   all'informazione   sulle   modalita'   diimpugnazione,  nelle  forme  previste  dall'articolo  2, comma 6, del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

   4.  Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano  per  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5, comma 6, del citato  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le

conseguenze  di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'  firmataria  e, in particolare,   dell'articolo  3  della  Convenzione  europea  per  la

salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6. 

 Art.  1-quinquies.  -  (Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo) 

  1.  La  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e' trasformata  in  Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo, di seguito  denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta congiunta dei Ministri  dell'interno  e  degli  affari  esteri.  La  Commissione e' presieduta  da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera   diplomatica,  da  un  funzionario  della  carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  e  da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza.  Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia  dell'ACNUR.  Ciascuna  amministrazione  designa, altresi', un supplente.  La  Commissione  nazionale,  ove  necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga composizione.

   2.   La   Commissione   nazionale   ha   compiti  di  indirizzo  e coordinamento   delle   commissioni  territoriali,  di  formazione  e aggiornamento  dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di  dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

   3.  Con  il  regolamento  di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.  

Art.  1-sexies.  -  (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)  -

 1.  Gli  enti  locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza  dei  richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli  stranieri  destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono  accogliere  nell'ambito  dei servizi medesimi il richiedente asilo  privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le

ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

   2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi  di  accoglienza  di  cui al comma 1, in misura non superiore all'80  per  cento  del  costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

   3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

   a)  stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;

   b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

   c)  determina,  nei  limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui  all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di  un  contributo  economico  di  prima  assistenza  in  favore  del richiedente  asilo  che  non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis  e  1-ter  e  che  non  e'  accolto  nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

   4.   Al  fine  di  razionalizzare  e  ottimizzare  il  sistema  di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso  umanitario  di  cui  all'articolo  18 del testo unico delle

disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e  di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,  dei  servizi  di  accoglienza  territoriali, il Ministero dell'interno  attiva,  sentiti  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani  (ANCI)  e  l'ACNUR,  un  servizio centrale di informazione, promozione,  consulenza,  monitoraggio  e  supporto tecnico agli enti locali  che  prestano  i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

   5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

   a)  monitorare  la  presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

   b)  creare  una  banca  dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

   c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

   d)  fornire  assistenza  tecnica  agli  enti  locali,  anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

   e)  promuovere  e  attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,    programmi   di   rimpatrio   attraverso   l'Organizzazione internazionale  per  le  migrazioni  o  altri  organismi, nazionali o

internazionali, a carattere umanitario.

   6.  Le  spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono   finanziate   nei   limiti  delle  risorse  del  Fondo  di  cui all'articolo 1-septies.

   Art.  1-septies.  -  (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)  -  1.  Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi   di   cui  all'articolo  1-sexies,  presso  il  Ministero dell'interno,  e'  istituito  il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:

   a)  le  risorse  iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati,  profughi  e  rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate

agli  interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

   b)  le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese  quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002  ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

   c)  i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti  o  organizzazioni,  anche  internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

   2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

   2.  Per  la  costruzione  di  nuovi  centri  di identificazione e' autorizzata  la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

 

Art. 33.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

   1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della  presente  legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di  origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti  della  famiglia  affetti  da  patologie o handicap che ne limitano  l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno  familiare,  puo'  denunciare,  entro  due mesi dalla data di entrata  in  vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per   territorio   mediante   presentazione  della  dichiarazione  di emersione   nelle   forme   previste   dal   presente   articolo.  Ladichiarazione  di  emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese,  agli  uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro  dell'ufficio  postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  limitata  ad una unita' per nucleo familiare,  con  riguardo  al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

   2.   La   dichiarazione   di   emersione   contiene   a   pena  di inammissibilita':

   a)  le  generalita'  del  datore  di  lavoro  ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;

   b)  l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  dei lavoratori occupati;

   c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;

   d)  l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in  misura non inferiore   a   quella  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

   3.  Ai  fini  della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati:

   a)  attestato  di  pagamento  di  un  contributo forfettario, pari all'importo   trimestrale   corrispondente   al  rapporto  di  lavoro dichiarato,  senza  aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

copia  di  impegno  a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini  di  cui  al  comma  5,  il  contratto  di soggiorno previsto dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

   c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la  famiglia  alla  cui  assistenza  e' destinato il lavoratore. Tale certificazione    non    e'    richiesta    qualora   il   lavoratore extracomunitario  sia  adibito  al  lavoro  domestico  di sostegno al bisogno familiare.

   4.  Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente    per   territorio   verifica   l'ammissibilita'   e   la ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi  ostativi  all'eventuale  rilascio  del  permesso di soggiorno della  durata  di  un  anno,  dandone comunicazione alla prefettura - ufficio  territoriale  del  Governo,  che  assicura  la  tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui  al  comma  1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia.

   5.  Nei  dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di soggiorno di cui alcomma  4,  la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti  a  presentarsi  per  stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di  soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.Il  permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della  regolarita'  della  posizione  contributiva  della  manodopera occupata.La mancata   presentazione   delle   parti   comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

   6.  I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del  lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per  le  violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere   finanziario,  compiute,  antecedentemente  alla  data  di entrata  in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei   lavoratori  extracomunitari  indicati  nella  dichiarazione  di emersione  presentata.  Il  Ministro del  lavoro  e  delle politiche sociali  determina  con  proprio decreto i parametri retributivi e le modalita'  di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3,  lettera  a),  nonche'  le modalita' per la successiva imputazione delle   stesse   sia   per  fare  fronte  all'organizzazione  e  allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla  posizione  contributiva  del  lavoratore interessato in modo da garantire    l'equilibrio   finanziario   delle   relative   gestioni previdenziali.  Il  Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le  modalita'  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per   i   contributi  previdenziali  concernenti  periodi  denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

   7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano ai rapporti  di  lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

nei  confronti  dei  quali  sia  stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; 

che  risultino  segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni  internazionali  in  vigore  in Italia, ai fini della non ammissione  nel  territorio  dello Stato; c) che risultino denunciati per  uno  dei  reati  indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con  un  provvedimento  che  esclude  il  reato  o la responsabilita' dell'interessato,  ovvero  risultino destinatari dell'applicazione di una  misura  di  prevenzione,  salvi  in  ogni caso gli effetti della riabilitazione.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non costituiscono   impedimento   all'espulsione   degli   stranieri  che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

   8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

 

Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

 

Art. 34.

(Norme transitorie e finali)

 

   1.  Entro  sei  mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma   1,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni,   all'emanazione   delle   norme   di   attuazione  ed integrazione   della   presente  legge,  nonche'  alla  revisione  ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il  medesimo  regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello  sportello  unico  per  l'immigrazione  previsto dalla presente legge;  fino  alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le  funzioni  di  cui  agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

   2.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  della  pubblicazione  della presente  legge  nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,   n.   400,  e  successive  modificazioni,  alla  revisione  ed integrazione     delle     disposizioni     regolamentari     vigenti sull'immigrazione,  sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita':

   a)  razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

   b)  assicurare  la  massima  interconnessione tra gli archivi gia' realizzati   al   riguardo  o  in  via  di  realizzazione  presso  le amministrazioni pubbliche;

   c)  promuovere  le  opportune  iniziative  per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

   3.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  1-bis,  comma 3, del decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39, introdotto dall'articolo  32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e  32  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto  regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina anteriormente vigente.

   4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di  una  rete  di  centri  di  permanenza  temporanea  e  assistenza, accertato  con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di  cui  al  comma  2  dell'articolo  2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente  legge,  il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo'  disporre  l'alloggiamento,  nei  centri  di  accoglienza di cui all'articolo  40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  286  del  1998,  di  stranieri  non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

 

 

 

 

 

Art. 35.

(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione

 e della polizia delle frontiere)

 

   1.  E'  istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della   polizia   delle   frontiere  con  compiti  di  impulso  e  di coordinamento  delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita'  di  pubblica  sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli  stranieri.  Alla  suddetta  Direzione  centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.

   2.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del  numero  e  delle  competenze  degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche'  la  determinazione  delle  piante  organiche  e  dei mezzi a disposizione,  sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della   Direzione  centrale,  che  si  avvale  delle  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie  esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

   3.  La  denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4,  comma  2,  lettera  h),  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente   della   Repubblica   7   settembre   2001,  n.  398,  e' conseguentemente  modificata  in  "Direzione  centrale per la polizia stradale,  ferroviaria,  delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".

   4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 36.

(Esperti della Polizia di Stato)

 

   1.   Nell'ambito  delle  strategie  finalizzate  alla  prevenzione dell'immigrazione  clandestina,  il  Ministero dell'interno, d'intesa con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  puo'  inviare  presso  le rappresentanze  diplomatiche  e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure e  le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto  dal  citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori  undici  unita',  riservate  agli  esperti della Polizia di Stato,  corrispondenti  agli  esperti  nominati ai sensi del presente comma.

   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo, determinato  nella  misura  di  778.817  euro  per  l'anno  2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.

 

 

 

 

 

Art. 37.

(Disposizioni   relative   al   Comitato  parlamentare  di  controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita'  di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

 

   1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30  settembre  1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare  di  controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di  vigilanza  sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia   di   immigrazione"  sono  altresi'  attribuiti  compiti  di indirizzo  e  vigilanza  circa  la concreta attuazione della presente legge,   nonche'   degli  accordi  internazionali  e  della  restante legislazione  in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo  presenta  annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.

 

Art. 38.

(Norma finanziaria)

 

   1.  Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non  devono  derivare  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio dello Stato.

   2.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato  in  euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

   3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1,  lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002,  130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per  l'anno  2004  e  117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara' inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

         Data a Roma, addi' 30 luglio 2002

 

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                 Fini,  Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

                                 Maroni,  Ministro del lavoro e delle  politiche sociali

                                 Pisanu, Ministro dell'interno

                                 Bossi,   Ministro   per  le  riforme istituzionali e la devoluzione

                                 Buttiglione, Ministro  per le politiche comunitarie

   Visto, il Guardasigilli: Castelli