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Legge 20 maggio 1997, n. 133

(in Gazz. Uff., 21 maggio, n. 116).

 

Modifiche all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice.

Art. 1.

  1. Al secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n . 443, le parole: <<altresì>> e <<semplice e>> sono soppresse.
  2. All'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

<<é altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società aresponsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia inpossesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma>>.