Articolo 1
Semplificazione delle
norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure
per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si
conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle
certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di
provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati,
fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni
normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione
dei criteri di cui alle lettere a e b, al fine di evitare che le misure di
semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Articolo 2
Disposizioni in materia di
stato civile e di certificazione anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238, è sostituito dal seguente: “Art. 70. - 1. La dichiarazione di
nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non
essere nominata. 2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni,
presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre
giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura
in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal
direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci
giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di
comunicazione telematici. 3. I genitori , o uno di essi, hanno facoltà di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di
residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune,
salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa
la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita
presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la
nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario
produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
130. 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
41.”
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente: “Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di
stato civile sono validi in tutto il territorio della
Repubblica.”.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di
legge o regolamentari prevedano una validità superiore.
4. I
certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti
e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve
avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell’interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e
la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n.15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi
anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,
nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma
1 dell'articolo 15-quinquies del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazione, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è
inserito il seguente: “1-bis. La certificazione redatta con le modalità di
cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche
al di fuori del territorio del comune competente.”.
7. Le
fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono
legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se
presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti
ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono
essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei
documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e
le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti
di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di
identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali
e il codice fiscale e possono contenere anche l’indicazione del gruppo
sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può
contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare
l’azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi
compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i
medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La
carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di
cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta d’identità può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza,
ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a
decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con
caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della
disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al
presente comma per l’erogazione di ulteriori servizi o
utilità.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del
passaporto.
11 bis. Il terzo comma dell’articolo 17 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11 ter. Nell’articolo 3 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: “A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d’identità
deve essere indicata la data di scadenza”.
12. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si
svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima
amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d)
revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei
termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività,
anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
Articolo 3
Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione
delle domande di
ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto
della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque,
fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti
di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in
cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il
documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma,
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente: “I
regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,
stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è
ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione
sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui
favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel
termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso”.
3. L'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130, è sostituito dal seguente: “1. Le dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto”.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa
essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione
della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi
titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura
del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono
aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre
limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per
l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di
età.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale
dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in
ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche
e attuariali”.
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Quando la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di
servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa”.
10. Sono abrogati i
commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il
divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei
limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 4
Giuramento del sindaco e
del presidente della provincia. Distintivo del
sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è sostituito dal seguente: “6. Il sindaco e il presidente della
provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
2. Il
comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito
dal seguente: “7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla
della spalla destra”.
Articolo 5
Disposizioni in materia di
funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e
regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: “2-bis). Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge”.
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente: “2)
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal
fine il sindaco o il presidente della provincia;”.
3. Al comma 1,
lettera b, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il
numero 2) è aggiunto il seguente: “2-bis) riduzione dell'organo
assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del
consiglio”.
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto in fine, il seguente comma: “2-bis). È, altresì, di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio”.
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge
8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: “i piani territoriali ed
urbanistici,” sono aggiunte le seguenti: “i piani particolareggiati ed i
piani di recupero,”.
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
“qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi
attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito
provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi
del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all'unità inferiore” devono interpretarsi nel senso che tale
arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale
complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque
raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio
nella composizione così integrata.
Articolo 6
Disposizioni in materia di
personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: “1. I comuni e le province
disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di
professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di
legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo
da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle
materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente
comma”.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: “Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i
quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti
di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
f bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
g) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)
gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco”.
a) al comma 14, le parole: “alla data del 30 novembre
1995” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 30 novembre 1996”; le
parole: “indette entro il 31 dicembre 1993” sono sostituite dalle
seguenti: “indette entro il 31 dicembre 1994”; le parole: “entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite
dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 1997”;
b) al comma 15, le parole:
“trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro
mesi”;
c) al comma 18, le parole: “31 dicembre 1996” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 1997”.
Articolo 7
Modifiche alla legge 15
marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite
dalle seguenti: “entro il 31 marzo 1998”;
b) all'articolo 4, comma
4, lettera a), sono soppresse le parole: “e amministrazione”;
c)
all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: “La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati”;
d) all'articolo 11, comma 1, le parole:
“entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 1998”;
e)
all'articolo 11, comma 4, le parole: “e di coordinarle con” sono
sostituite dalle seguenti: “recanti principi e criteri direttivi per”; la
parola: “emanati” è sostituita dalle seguenti: “da emanarsi”;
f)
all'articolo 11, comma 4, le parole: “31 dicembre 1997” sono sostituite
dalle seguenti: “31 marzo 1998”;
g) all'articolo 11, comma 7, è
aggiunto il seguente periodo: “Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso”;
h)
all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
“dell'articolo 38”;
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le
parole: “ad ordinamento autonomo” sono aggiunte le seguenti: “o di agenzie
e aziende, anche”;
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è
sostituita dalla seguente: “t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le
attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni
centrali”;
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata
come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n)
all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: “Di
conseguenza”;
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: “e alle province
autonome” sono sostituite dalle seguenti: “, alle province autonome e ai
comuni”;
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: “o la provincia
autonoma” sono aggiunte le seguenti: “o i comuni”;
q) all'articolo 22,
comma 3, le parole: “trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì” sono
sostituite dalle seguenti: “ad esse trasferiti ai comuni interessati, i
quali possono altresì”;
r) all'articolo 22, comma 4, le parole:
“territorialmente interessate” sono sostituite dalle seguenti: “o i comuni
territorialmente interessati”;
s) alle leggi richiamate al n. 86
dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: “legge 17 gennaio 1994, n. 47;
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.”.
Articolo 8
Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n.470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo
del comma 4 le parole: "previo parere delle provincie e dei comuni" sono
sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le provincie e con i comuni
e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del
comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle provincie è espressa
rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e
dall'Unione delle provincie d'Italia".
2. L'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470, è sostituito
dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il
personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il
Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dall'unione
delle provincie d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n.470, è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e
comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle provincie d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando, in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle
risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto
degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della
procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubblice amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 27
marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186, può essere
concessa sino al 31 marzo 1998.
Articolo 9
Disposizioni in materia di
equilibrio finanziario e contabilità degli enti
locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme
legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative
alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui
all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti
di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli
enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle
previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le
sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di
elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo
giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la
rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto
finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di
idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli
enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori
bilancio.
a) articoli da 1 a 18 ;
b) articoli 21, 24, comma 4,
25, comma 2, 27 e 29, comma 1 ;
c) articoli da 31 a 34 ;
d) articoli
35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39 ;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e
48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64 ;
g) articoli
da 67 a 99;
h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e
116.
Articolo 10
Disposizioni in materia
di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è aggiunto il seguente: “2-bis. Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti
alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto
di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed
agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214”.
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al
comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: “il quale lo
deposita” fino alla fine del comma.
Articolo 11
Soppressione della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo
comma, del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo
6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto legge
3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: “5-ter. Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni
dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione motiva
autonomamente l’atto amministrativo da
emanare”.
Articolo 12
Disposizioni in materia
di alienazione degli immobili di proprietà
pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente: “2-bis. Le disposizioni
della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti
pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale
pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai
sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso
diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni
degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni”.
2. I comuni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme
di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed
al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e
successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale
degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte
di acquisto, da definire con regolamento dell'ente
interessato.
I commi 3 e 4 sono abrogati
5. Le
approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui
beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente
soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola
volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui
al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta
giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono
accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è
promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti,
in applicazione delle disposizioni vigenti.
6 bis. I termini di
cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell’articolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei
mesi
Articolo 13
Abrogazione delle
disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e
donazioni e ad acquistare beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno
1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l’alienazione di
immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di
persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o
verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 14
Disposizioni in materia
di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni
culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
“L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente
legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo
comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli”;
b) il quinto comma è
abrogato.
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di
cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli”;
b) il comma 5 è
abrogato.
Articolo 15
Disposizioni in materia
di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e
dell'imposta di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2
maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla
seguente: “Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di
bollo”;
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: “Art. 25 -
Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel
territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da
applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale”;
c)
dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: “Art. 25-bis. - Imposta di
bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale”.
Articolo 16
Difensori civici delle
regioni e delle province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle
rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi
titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e
provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province
autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano,
sino all’istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che
operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della
giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di
sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti
attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e
provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma
1.
Articolo 17
Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento
dei procedimenti di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n.
537 è sostituito dal seguente: “2-bis. Nella prima riunione della
conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di
inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi
dei commi 3-bis e 4.”
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: “3-bis. Nel caso in
cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza,
il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove
l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione
statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i
sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre
la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in
assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di
sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è
sciolta.”
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è sostituito dal seguente: “4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è aggiunto il seguente: “4-bis. La conferenza di servizi può
essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti
medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla
amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta”.
5. Dopo
l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
“Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio
nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi
operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora
si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La
conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
3.
Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza
di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati
dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli
delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione
stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle
comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti
delle province”.
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il
seguente: “Art 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può
essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla
convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere
di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per
territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il
quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del ministero dei
Lavori pubblici”.
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente: “Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le
quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui
agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del
Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere
estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il
provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati”.
8. All'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il
seguente: “5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma
dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere
non hanno avuto inizio entro tre anni”.
9. Al comma 4 dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “consenso unanime delle”
sono sostituite dalle seguenti: “consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle
altre”.
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e
ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti
nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di
cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi
2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze
di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il
comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito
dal seguente: “5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello
Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione”.
13.
Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: “Alle dipendenze della Commissione
è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della
Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime”.
14. Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute
ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici
giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, la parola: “sentiti” è sostituita dalla seguente:
“sentito”; le parole: “ed il consiglio di amministrazione” sono
soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, la parola: “sentiti” è sostituita dalla seguente: “sentito”; le parole:
“ed il consiglio di amministrazione” sono soppresse.
17.
All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente
comma: “In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere
concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il
comando”.
18. Fino alla trasformazione in società per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può
essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti
degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa
presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con
autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo
dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete
unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro
medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di
diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a
cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono
svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,
il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai
soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione,
ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di
funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale “Rete unitaria della pubblica
amministrazione” di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 1996, n.
307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le
modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva
assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.
718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore
dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al
funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel
termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino
ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le
apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per
la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura
del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto
dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di
esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le
apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini
di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello
dirigenziale o equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, nonché al
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale
delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le
competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle
attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il
consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le
linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in
sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le
modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa
quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per
acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli
obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le
direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva
in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i
piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio
di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati
dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e
vigilanza”.
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: “1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà
reso. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in
cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di
cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate”.
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e
dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la
decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c)
sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti
da uno o più ministri.
26. E’ abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo
il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per
esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E’ istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere
del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in
adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti
devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa
della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: “3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge,
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare
complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del
Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in
modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di
singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data
indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto
normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa”.
30. I disegni di legge di conversione dei decreti legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme
espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli
1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli
articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa
ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità
sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del
consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile , sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45
.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre
al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati
nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai
quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi
elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di
particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività
deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità
organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36.
Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi
sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo
statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo
e il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il
provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede
giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le
deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo
nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con
popolazione superiore a 15mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri
nei comuni con popolazione sino a 15mila abitanti ne facciano richiesta
scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci
giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse
riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del
personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è
esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici
comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la
deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro
quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi
riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera,
essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del
difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal
comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al
controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di
trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire
a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il
comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento
motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni
all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del
decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione
di non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di
legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme
vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento
di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la
procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto
della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna
degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle
stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione
dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine
per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla
data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o
dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare
all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del
rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle
modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della
deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del
comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari
per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le
province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o
omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove
costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad
acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento
dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio
1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995,
possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza
delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole “di personale del comparto
sanità“, sono inserite le seguenti: “di personale delle regioni e degli
enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni”;
b) il secondo
periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: “Il divieto non si applica
alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni”.
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede
di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e
consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di
enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni”.
49. Agli enti locali che abbiano
ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6
e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti
dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50.
I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la
localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione
in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province
e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le
aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a
due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è
determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore
al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni
previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano
tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti
dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice
civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società,
gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente
del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343, primo comma, del Codice civile. Entro sei mesi dal
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i
valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle
società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51
possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di
cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le
partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate
anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei
beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al
comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali
e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società
di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal
caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e
da 60 a 61 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e
2504-decies del Codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o
all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati”.
58 bis. All’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime
aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di
attuazione del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580”.
59. Le città metropolitane e i
comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione,
possono costituire società per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso
prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione
urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle
stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate
dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del
consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da
opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle
parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951,
n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con
manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite
d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore”.
63. Il consiglio comunale può determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi
gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata
in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143,
lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che
non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio
regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le
aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali,
sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle
finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai
comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni
immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare
che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di
beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui
all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di
beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito
dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere
alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e
la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico
dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto
pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario
comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove
si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della
presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore
generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei
loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il
direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e
per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142
del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il
direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è
parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della
provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis ,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5
della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia
nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al
comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71 , la nomina avrà durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della
provincia che lo ha nominato. Il segretario continua a esercitare le
proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o
alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il
segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con
provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato,
revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di
disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di
disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività
dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi
di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con
oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di
disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento
in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in
disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al
segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri
d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento
economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi
percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in
altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso
altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78
disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario
dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in
sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il
rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in
sezioni regionali.
76. È istituita l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità
giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di
riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di
provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali
eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio
seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con
le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle
sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti
all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province
ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale
determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e
funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da
parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà
dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione
all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al
relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli
enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in
sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti
all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il
procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni
previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà
conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia
nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari
comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b)
reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo
delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche
in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per
l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma
79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo
restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria
al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria
dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze
dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso
altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
78 bis. L’Agenzia, con deliberazione del Consiglio
nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita
ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i
limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio.
79. L'Agenzia
istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa
convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni
per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti,
società di formazione e ricerca.
79 bis. Le somme dovute alla
Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate
con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall’erogazione di
prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all’unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste
dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a
terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali.
80.
Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore,
l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono
attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42
della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81.
In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del
Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via
transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del
presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e
il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo
tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente
legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di
prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica
iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti
necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e
provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta
giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai
segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla
sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso
altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile
in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15
del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino
all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione
all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli
idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne
facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le
relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da
67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio
della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge,
rimane ferma l'applicazione del Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n.
118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.
142, sono soppresse le parole: “nonché del segretario comunale o
provinciale sotto il profilo di legittimità“.
86. L'articolo 52 e
il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle
associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura
per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di
ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o
prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e
postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali
potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente
interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o
limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e
degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9
della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: “Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei
residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al
fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico,
tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici”;
b) al comma 3, dopo le parole “sono
approvate”, sono inserite le seguenti: “salvo che si tratti di proprietà
non condominiale”.
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai
documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato
regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino
all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n.
241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle
vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure
nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione
approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore
semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n.
575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le
disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni,
imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse
previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità
organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con
le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario
nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con altri ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi
da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma
determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti
minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con
riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e
strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti,
nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c)
modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione
con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma,
nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui
al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli
ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la
valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei
termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo
professionale;
d) il riordino delle università per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a
studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e
professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di
durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle
d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle
scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni
linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono,
sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni
con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di
titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità
di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al
successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito
dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti
concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro
rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione
degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università
o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della
disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti
didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio
al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di
completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo
riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli
esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario
nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni
autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri
per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai
commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici
d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul
reclutamento dei professori e dei ricercatori
dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può
sentire il CUN su altre materie di interesse generale per
l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle
grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in
numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal
Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del
medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale
tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane
(CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di
cui al comma 104 non inficia la valida costituzione
dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del
CUN sono determinate con decreti del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di
cui al comma 104, lettera a, è comunque attribuito ai professori ordinari
e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I
componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche
in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente
legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le
elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalità di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale
tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti
regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi
di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di
lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle
università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e
l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al
rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con
il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge per la durata determinata dagli organi competenti
dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti
dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di
tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi
universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di
specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa
allo stato giuridico dei professori universitari e del della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio relativo reclutamento, il Ministro
dell’università e decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da
parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato
dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del
concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al
concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle
facoltà di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti
disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio,
il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei
termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini
professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed
organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto
professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla
trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica
(ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e
di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o
dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari
caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione
sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione
degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle
strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi
finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d)
trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario
autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente
subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e
nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a
domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF
pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione
di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della
valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,
anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera
c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento
per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli
conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio
dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui
al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di
programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonché per l'uso di strutture e
attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: “per i quali sia prevista” sono sostituite dalle
seguenti: “universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
Ministro preveda”.
117. Fino al riordino delle Accademie di belle
arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso
le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla
scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di
abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla
normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività
didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le
predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione
musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2
dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal
seguente: “2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi
da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini
pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali,
in attesa della dichiarazione di cui al comma 1”.
119. Sono
abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del
presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3,
il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo
10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre
1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20,
comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e
integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel
territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da
privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di
titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con
la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito
altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in
ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie,
edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore
e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi
corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il
rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti
nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della
Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture
didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la
regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative
agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti
gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di
Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di
finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria,
ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle
predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni
amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma
della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al
presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione
di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122.
L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e
con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati
membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica
che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono
prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le
università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti.
Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero
delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università
e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti
al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione
cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta
giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro
trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o
con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi
medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui
al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano
le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti
all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza
esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la
Repubblica Italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà.
Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di
alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle
disposizioni di cui al citato testo unico approvato con Regio decreto n.
1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al
presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi
titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli
studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia,
di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che
rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle
anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive
dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di
nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università
istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e
all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure
possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
126.
L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria.
L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione
dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente
della scuola magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede
di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c),
al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo
di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il
medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la
commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è
sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque
esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore
associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere
alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può
disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore
dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca
scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: “contestualmente” è sostituita dalle
seguenti: “in correlazione”.
130. L'ultimo periodo del comma 14
dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai
seguenti: “Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere,
all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile”.
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa
stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di
musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I
comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a
dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi,
limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria
amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni
tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e
le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico
di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del
comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
133 bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla
installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai
fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di
limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative
sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità
perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le
categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a
mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: “portano” è sostituita dalle
seguenti: “possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare”.
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il
Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente
per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare,
è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie
comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione,
si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e
quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di
ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero
dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni
della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli
statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.