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Istruzioni INAIL del 6 dicembre 2002
Oggetto: Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari.
Decreto-legge 9 settembre 2002, n.195 convertito con modificazioni, nella legge
9 ottobre 2002, n.222.
Si fa seguito alle precedenti note del 27 settembre e 7 ottobre 2002 concernenti l'argomento in oggetto, per fornire alcuni chiarimenti sulla normativa in esame.
La legge 9 ottobre 2002, n. 222 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 ha previsto, come noto, il differimento all'11 novembre 2002 del termine di presentazione della "dichiarazione di emersione" per la regolarizzazione di quei rapporti di lavoro svolti in violazione delle norme di ingresso nel territorio dello Stato e di carattere contributivo-assicurativo con riferimento all'occupazione di origine extracomunitaria.
Ciò posto, nel rammentare che gli adempimenti INAIL (denuncia di iscrizione e DNA) devono essere effettuati entro i cinque giorni successivi all'inoltro della dichiarazione di emersione, si è ritenuto opportuno, per uniformità di trattamento nei confronti di tutti i datori di lavoro interessati alla sanatoria in esame, procrastinare al 18 novembre 2002 (cadendo il 16.11 di sabato) il termine ultimo per la presentazione all'INAIL della denuncia di iscrizione e della Denuncia Nominativa degli Assicurati.
Ne consegue che per i datori di lavoro che hanno presentato la denuncia di iscrizione successivamente al 18 novembre 2002, verranno applicate le sanzioni a decorrere dal 10 settembre 2002 (inizio del rapporto di lavoro), fermo restando il termine dell'11 novembre 2002 per l'inoltro della dichiarazione di emersione che se non rispettato comporta l'esclusione dal beneficio di cui trattasi.
Altrettanto dicasi per la Denuncia Nominativa degli Assicurati di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo n.38/2000.
Unico adempimento quest'ultimo, che deve essere assolto nei confronti dell'Istituto dai datori di lavoro agricoli, considerato che il premio dovuto all'INAIL per i lavoratori in argomento è riscosso in forma unificata dall'INPS.
Mentre, per le modalità di corresponsione dei premi e degli interessi relativi a quei rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata dichiarata anteriore ai tre mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n. 195/2002 (ad es.: 1° gennaio 2002), si fa riserva di istruzioni non appena sarà emanato lo specifico Decreto Ministeriale.
Ciò posto, nel confermare che la legge n. 222/2002 nulla ha innovato rispetto al decreto-legge n. 195/2002 per quanto riguarda gli aspetti di competenza INAIL, e considerato l'approssimarsi dell'autoliquidazione 2002/2003, si fa presente che le retribuzioni dei lavoratori subordinati extracomunitari regolarizzati - periodo 10.9.2002/31.12.2002 - dovranno essere comunicate separatamente da quelle relative alla prossima autoliquidazione in quanto formeranno oggetto di apposita richiesta da parte dell'Istituto.
Altrettanto dicasi, per la "emersione italiana" (legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni), poiché anche le retribuzioni dei lavoratori subordinati italiani regolarizzati - distinte a seconda del periodo di agevolazione (2001/2003 ovvero 2002/2004) - dovranno essere comunicate separatamente dietro specifica richiesta dell'INAIL.
Per entrambe le tipologie sopraesposte, si fa riserva di successive istruzioni per la gestione operativa delle relative situazioni.