INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Entrate e Vigilanza
Roma, 19 giugno 2001
A TUTTE LE STRUTTURE TERRITORIALI
OGGETTO: |
Art. 122 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ( Finanziaria 2001 ) |
Per opportuna informativa si richiama l'attenzione su quanto stabilito in materia di interventi in agricoltura dalla norma in oggetto.
In base a detta norma, infatti, si consente, in via sperimentale e per un periodo non superiore ai due anni, ai coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali di avvalersi, per la raccolta dei prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
La norma richiamata individua come soggetti legittimati ad avvalersi di collaborazioni occasionali soltanto i coltivatori diretti del fondo e come soggetti abilitati a prestarla solo i parenti e gli affini ( entro il quinto grado ) delineando una specifica forma di collaborazione familiare .
In relazione a quanto sopra si identificano specifici riflessi riguardo l'assicurazione infortuni sul lavoro con l'obbligo, imposto dalle disposizioni normative (art. 19 comma 2, D.L. n.7 del 1970, convertito in L. n. 83/70) per i datori di lavoro e i concedenti, di denuncia delle generalità e delle giornate di lavoro prestate dai collaboratori familiari ai fini dell'accertamento dei contributi.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to (Dr. Ennio Di Luca)