Torna a Collaborazioni

 

CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 

Legge 335 del 8 agosto 1995

Antonia Zuelli – Consulente del Lavoro in Parma – azuel@libero.it

 

INDICE

Chi deve pagare

Chi non deve pagare

Condizioni legate all'età

Come iscriversi

Quando di versa

Quanto si versa

Prestazioni

Pensione di vecchiaia

Assegno di invalidità

Pensione di inabilità

La pensione ai superstiti

La pensione supplementare

Versamenti volontari

Indennità di malattia per ricovero ospedaliero

Assegno per il nucleo familiare

Assegni di maternità e paternità

Denuncia annuale

          

CHI DEVE PAGARE

 

I professionisti privi di cassa previdenziale.

I professionisti con cassa previdenziale limitatamente ai redditi di natura economica esclusi dal contributo alla cassa previdenziale.

I professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in misura fissa a titolo di solidarietà e non hanno quindi obbligo di pagare la quota per la pensione.

Gli amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti.

I collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, salvo che le prestazioni non rientrino nel "diritto d'autore".

I partecipanti a collegi e commissioni.

Coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.

Chi svolge attività sportiva quando non rientra nell'obbligo ENPALS.

I venditori a domicilio.

Gli spedizionieri doganali dal 1/1/98 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza.

I beneficiari dal 1 gennaio 1999 di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

 (Indice)

CHI NON DEVE PAGARE

 

Gli assegnatari di borse di studio, con l'esclusione di quelli che hanno borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

Chi produce redditi di lavoro autonomo e che hanno già un obbligo assicurativo (es. lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals).

I professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

I percettori di diritti d'autore.

Chi svolge prestazioni occasionali.

Gli associati in partecipazione.

I segretari comunali per l'attività di levata dei protesti.

I percettori di indennità di cessazione di rapporti di agenzia.

I promotori finanziari, per i quali si è resa obbligatoria l'iscrizione degli esercenti attività commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Coloro che partecipano agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di Società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

I soggetti che producono reddito di impresa (artigiani, commercianti ecc.).

I dipendenti pubblici che partecipano a collegi e commissioni e la cui partecipazione è connessa con il rapporto di lavoro pubblico.

Coloro che svolgono attività gratuita.

  (Indice)

CONDIZIONI LEGATE ALL'ETA'

 

Norma transitoria (fino al 2001)

Chi ha più di 65 anni, ha facoltà di versare il contributo ma non l'obbligo.

Chi ha da 60 a 65 anni, ha l'obbligo di versamento ma potrà chiedere il rimborso dei contributi versati se, al compimento dei 65 anni di età, non raggiunge il diritto ad alcuna prestazione pensionistica.

Tale regime ha carattere transitorio, per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti a forme pensionistiche. Al termine del regime transitorio (aprile e giugno 2001) chi non ha esercitato il diritto alla cancellazione e alla non iscrizione non può più esercitarlo. Pertanto gli iscritti (60-65) anni non potranno cancellarsi e chiedere il rimborso dei contributi versati; mentre coloro che, pur avendo compiuto 65 anni non hanno esercitato il diritto a non iscriversi, non potranno più farlo, pertanto anche gli ultrasessantacinquenni che intraprenderanno attività soggetta all'obbligo contributivo per la prima volta, dovranno iscriversi alla gestione separata.

 (Indice)

COME ISCRIVERSI

 

Gli interessati devono presentare domanda di Iscrizione all'INPS utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi.
La domanda dovrà essere presentata presso la sede INPS nel cui ambito territoriale è ubicata l'azienda committente nel caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso invece di svolgimento di attività professionale, la domanda dovrà essere presentata alla sede INPS nel cui ambito territoriale risiede il professionista.

 (Indice)

QUANDO SI VERSA

 

Se i redditi derivano da collaborazione coordinata e continuativa il versamento va effettuato dall'impresa committente entro il 16 di ogni mese successivo a quello di corresponsione del compenso con delega F24 e l'indicazione della Sede INPS della provincia in cui ha sede l'azienda e con i codici C10 per i versamenti del 10% - CXX per i versamenti del 14% - il contributo è a carico del committente per 2/3 mentre 1/3 è a carico del collaboratore.

Se i redditi derivano da attività professionale saranno gli stessi interessati a versare il contributo entro le stesse scadenze previste per il pagamento di quanto dovuto per le dichiarazioni dei redditi.
Anche per questi ultimi è previsto il diritto di rivalsa del versamento pari al 4% del compenso.

 (Indice)

QUANTO SI VERSA

 

Il contributo è del 10% per coloro che hanno un'altra copertura previdenziale e del 14% (dal 1/1/2002) per chi non ha altra copertura previdenziale, tale percentuale è comprensiva dello 0,50% per finanziare le prestazioni per maternità, gli assegni familiari e la malattia nel caso di ricovero ospedaliero
E' previsto un aumento di un punto percentuale ogni biennio fino al 2014.
Il versamento viene fatto nei limiti di un massimale contributivo che non è divisibile a mesi.
Il versamento è:

·  mensile per i collaboratori coordinati e continuativi da parte del committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi in delega F24

·  alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi per i professionisti e precisamente: alla scadenza di presentazione e pagamento del mod. UNICO

acconto nella misura del 40% dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativo alla dichiarazione Irpef riferita all'anno precedente;

il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi in scadenza;

a novembre il secondo acconto pari al 40% calcolato sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione Irpef riferita all'anno precedente.

 (Indice)

PRESTAZIONI

 

Il pagamento del contributo comporta l'assicurazione obbligatoria contro i "rischi" di vecchiaia, invalidità e morte.
Al verificarsi di tali eventi e a seguito di domanda all'INPS, gli interessati in possesso dei requisiti previsti avranno diritto alle seguenti prestazioni:

pensione di vecchiaia

assegno di invalidità

pensione di inabilità

pensione ai superstiti

tali prestazioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Si ha diritto alla pensione secondo il criterio contributivo. La pensione è direttamente calcolata sulle somme versate in quanto è pari al 10% del versato.

Inoltre per chi paga il 14% non avendo altra copertura previdenziale sono riconosciute:

prestazioni in caso di maternità e paternità

indennità di malattia per ricovero ospedaliero

assegni familiari

 (Indice)

PENSIONE DI VECCHIAIA

 

Gli interessati devono aver compiuto almeno 57 anni, tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva maturata dall'interessato è di almeno 40 anni effettivi. 

Per i raggiungimento del requisito dei 40 anni, i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.

Per avere diritto alla pensione occorre avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Ogni anno è riconosciuto utile a condizione che siano stati versati i contributi su un reddito non inferiore a quello minimale previsto per gli artigiani e commercianti, in caso di redditi inferiori i mesi di assicurazione sono proporzionalmente ridotti.

 (Indice)

ASSEGNO DI INVALIDITA'

 

Occorre che il richiedente sia in possesso di un requisito sanitario e di uno contributivo.

Requisito sanitario: la capacità lavorativa deve essere ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Il grado di invalidità deve essere accertato da medici INPS.

Requisito contributivo: all'atto della presentazione della domanda l'assicurato deve aver versato almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la domanda. 

(Indice)

PENSIONE DI INABILITA'

 

Requisito sanitario: il lavoratore deve avere una riduzione assoluta della capacità lavorativa.
L'inabilità viene accertata dai medici INPS.

Requisito contributivo: gli stessi previsti per l'assegno di invalidità.
Per poter percepire la pensione l'assicurato, riconosciuto inabile, deve aver cessato il rapporto di lavoro dipendente ed essere cancellato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali.

 (Indice)

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

 

Se il lavoratore o il pensionato, muore, i familiari possono chiedere, rispettivamente la pensione indiretta o di reversibilità.

Viene liquidata la pensione indiretta se il lavoratore defunto aveva, alla data della morte, almeno 15 anni di contributi oppure almeno 5 anni di contributi di cui minimo 3 nel quinquennio antecedente la data di morte.

Viene invece liquidata la pensione di reversibilità se il defunto era titolare di pensione di vecchiaia o inabilità.

 (Indice)

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE

 

Viene erogata quando gli iscritti non raggiungono i requisiti per il diritto a una pensione autonoma (ad esempio perché non raggiungono i 5 anni di versamenti contributivi) e sono titolari di un'altra pensione, tali soggetti hanno diritto a percepire una pensione supplementare calcolata in base ai contributi versati nella nuova gestione, a condizione che abbiano raggiunto i 57 anni di età.

 (Indice)

VERSAMENTI VOLONTARI

 

E' possibile, qualora l'assicurato cessi l'attività senza raggiungere il diritto alla pensione, richiedere di versare volontariamente i contributi mancanti.

 (Indice)

INDENNITA' DI MALATTIA PER RICOVERO OSPEDALIERO

 

Dal 1° gennaio 2000 è stata estesa la tutela relativa alla malattia in caso di degenza ospedaliera, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS.

La tutela è riservata a coloro che non hanno altra copertura previdenziale (coloro che versano il 14% dal 1/1/2002).
L'indennità spetta purché:

·  Nei 12 mesi precedenti il ricovero risultino accreditati almeno 3 mesi anche non continuativi di contribuzione.

·  Nell'anno solare precedente l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

L'indennità si calcola dividento per 365 il massimale contributivo valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento e viene erogata con percentuali diverse secondo la contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero:

8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti risultano accreditate da 3 a 4 mensilità;

12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;

16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.

L'indennità spetta su richiesta dell'interessato all'INPS con apposita modulistica per un massimo di 180 giorni per anno solare, per tutte le giornate di ricovero presso le strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il SSN, alla domanda dovrà essere allegato il certificato di degenza.

 (Indice)

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

 

Tale prestazione è erogata direttamente dall'INPS ai soggetti che non hanno altra copertura previdenziale e versano pertanto il 14% (per il 2001) su presentazione di apposita domanda e l'assegno è corrisposto a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita a porta a porta e da libera professione, è inferiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio.

L'assegno spetta anche ai nuclei reddituali misti che raggiungano il 70% del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da collaborazione coordinata e continuativa ecc.

L'erogazione avviene a seguito di compilazione di apposita domanda presso la sede INPS nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.

Con Decreto del 4 aprile 2002 è estesa la disciplina degli assegno per il nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 88 n. 69 con effetto dal 1° gennaio 1998.

 (Indice)

ASSEGNI DI MATERNITA' E PATERNITA'

 

L'indennità di maternità spetta alle madri iscritte alla gestione separata tenute al versamento dello 0.50% (coloro che prive di altra copertura previdenziale versano il contributo pieno) (14% dal gennaio 2002).

L'indennità spetta per i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi alla data stessa.

L'indennità spetta a coloro che nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione.

In caso di adozione o affidamento l'indennità spetta per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino che non abbia superato i sei anni di età.

In caso di adozione o affido preadottivo internazionale l'indennità spetta per i 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia, anche se il minore ha superato i 6 anni di età e fino al compimento della maggiore età.

          Indennità di paternità:

L'indennità spetta anche al padre lavoratore ed iscritto alla gestione separata per i 3 mesi successivi al parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché nei casi di esclusivo affidamento al padre.
In caso di adozione o affido l'indennità spetta anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

Con Decreto del 4 aprile 2002 è stata modificata la misura dell'indennità di maternità che viene ora determinata (con effetto retroattivo dal 1/1/1998) per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Per i liberi professionisti viene preso a riferimento per ciascuno dei mesi di indennità di maternità 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

Per i collaboratori viene preso a base il reddito dei dodici mesi precedenti risultante dai versamenti contributivi in base alla dichiarazione del committente.

Nel caso in cui l'anzianità sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità sono proporzionalmente ridotti.

 (Indice)

DENUNCIA ANNUALE

 

Ogni anno entro il 31 marzo, i committenti dovranno comunicare all'INPS i propri dati e quelli dei collaboratori con i relativi compensi erogati attraverso i mod. GLA.

I termini sono maggiori per chi presenta le dichiarazioni su supporto magnetico.

 (Indice)

Fonti: L.335/95 - Pubblicazione INPS - Circolari INPS