CHI DEVE PAGARE
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I
professionisti privi di cassa previdenziale.
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I
professionisti con cassa previdenziale limitatamente ai redditi di natura
economica esclusi dal contributo alla cassa previdenziale.
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I
professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in
misura fissa a titolo di solidarietà e non hanno quindi obbligo di pagare
la quota per la pensione.
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Gli
amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti.
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I
collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, salvo che le
prestazioni non rientrino nel "diritto d'autore".
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I
partecipanti a collegi e commissioni.
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Coloro
che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza
vincolo di subordinazione.
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Chi
svolge attività sportiva quando non rientra nell'obbligo ENPALS.
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I
venditori a domicilio.
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Gli
spedizionieri doganali dal 1/1/98 a seguito della soppressione del loro
fondo di previdenza.
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I
beneficiari dal 1 gennaio 1999 di borse di studio per la frequenza ai corsi
di dottorato di ricerca.
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(Indice)
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CHI NON DEVE PAGARE
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Gli assegnatari
di borse di studio, con l'esclusione di quelli che hanno borse di studio
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
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Chi
produce redditi di lavoro autonomo e che hanno già un obbligo assicurativo
(es. lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals).
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I
professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già
assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.
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I
percettori di diritti d'autore.
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Chi
svolge prestazioni occasionali.
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Gli
associati in partecipazione.
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I
segretari comunali per l'attività di levata dei protesti.
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I
percettori di indennità di cessazione di rapporti di agenzia.
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I
promotori finanziari, per i quali si è resa obbligatoria l'iscrizione degli
esercenti attività commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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Coloro
che partecipano agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
Società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
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I
soggetti che producono reddito di impresa (artigiani, commercianti ecc.).
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I
dipendenti pubblici che partecipano a collegi e commissioni e la cui
partecipazione è connessa con il rapporto di lavoro pubblico.
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Coloro
che svolgono attività gratuita.
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(Indice)
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CONDIZIONI LEGATE ALL'ETA'
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Norma transitoria (fino al 2001)
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Chi ha
più di 65 anni, ha facoltà di versare il contributo ma non l'obbligo.
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Chi ha
da 60 a 65 anni, ha l'obbligo di versamento ma potrà chiedere il rimborso
dei contributi versati se, al compimento dei 65 anni di età, non raggiunge
il diritto ad alcuna prestazione pensionistica.
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Tale
regime ha carattere transitorio, per un periodo di 5 anni, a decorrere dal
30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme
obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti a
forme pensionistiche. Al termine del regime transitorio (aprile e giugno 2001)
chi non ha esercitato il diritto alla cancellazione e alla non iscrizione
non può più esercitarlo. Pertanto gli iscritti (60-65) anni non potranno
cancellarsi e chiedere il rimborso dei contributi versati; mentre coloro
che, pur avendo compiuto 65 anni non hanno esercitato il diritto a non
iscriversi, non potranno più farlo, pertanto anche gli
ultrasessantacinquenni che intraprenderanno attività soggetta all'obbligo
contributivo per la prima volta, dovranno iscriversi alla gestione
separata.
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(Indice)
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COME ISCRIVERSI
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Gli
interessati devono presentare domanda di Iscrizione all'INPS utilizzando i
modelli in distribuzione presso tutte le sedi.
La domanda dovrà essere presentata presso la sede INPS nel cui ambito
territoriale è ubicata l'azienda committente nel caso di attività di
collaborazione coordinata e continuativa, nel caso invece di svolgimento di
attività professionale, la domanda dovrà essere presentata alla sede INPS
nel cui ambito territoriale risiede il professionista.
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(Indice)
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QUANDO SI VERSA
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Se i
redditi derivano da collaborazione coordinata e continuativa il versamento va effettuato
dall'impresa committente entro il 16 di ogni mese successivo a quello di
corresponsione del compenso con delega F24 e l'indicazione della Sede INPS
della provincia in cui ha sede l'azienda e con i codici C10 per i
versamenti del 10% - CXX per i versamenti del 14% - il contributo è a
carico del committente per 2/3 mentre 1/3 è a carico del collaboratore.
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Se i
redditi derivano da attività professionale saranno gli stessi
interessati a versare il contributo entro le stesse scadenze previste per
il pagamento di quanto dovuto per le dichiarazioni dei redditi.
Anche per questi ultimi è previsto il diritto di rivalsa del versamento
pari al 4% del compenso.
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(Indice)
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QUANTO SI VERSA
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Il
contributo è del 10% per coloro che hanno un'altra copertura
previdenziale e del 14% (dal 1/1/2002) per chi non ha altra
copertura previdenziale, tale percentuale è comprensiva dello 0,50% per
finanziare le prestazioni per maternità, gli assegni familiari e la
malattia nel caso di ricovero ospedaliero
E' previsto un aumento di un punto percentuale ogni biennio fino al 2014.
Il versamento viene fatto nei limiti di un massimale contributivo che non è
divisibile a mesi.
Il versamento è:
· mensile per i collaboratori coordinati e
continuativi da parte del committente entro il 16 del mese successivo a
quello di pagamento dei compensi in delega F24
· alle scadenze previste per la dichiarazione dei
redditi per i professionisti e precisamente: alla scadenza di
presentazione e pagamento del mod. UNICO
acconto nella misura del 40% dovuto
sui redditi di lavoro autonomo relativo alla dichiarazione Irpef riferita
all'anno precedente;
il
saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31
dicembre dell'anno precedente in base alle risultanze della dichiarazione
dei redditi in scadenza;
a
novembre il secondo acconto pari al 40% calcolato sui redditi di lavoro
autonomo relativi alla dichiarazione Irpef riferita all'anno precedente.
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(Indice)
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PRESTAZIONI
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Il
pagamento del contributo comporta l'assicurazione obbligatoria contro i
"rischi" di vecchiaia, invalidità e morte.
Al verificarsi di tali eventi e a seguito di domanda all'INPS, gli
interessati in possesso dei requisiti previsti avranno diritto alle seguenti
prestazioni:
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pensione
di vecchiaia
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assegno
di invalidità
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pensione
di inabilità
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pensione
ai superstiti
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tali
prestazioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per la gestione
previdenziale degli esercenti attività commerciali.
Si ha diritto alla pensione secondo il criterio contributivo. La pensione è
direttamente calcolata sulle somme versate in quanto è pari al 10% del
versato.
Inoltre per chi paga il 14% non avendo altra copertura previdenziale sono
riconosciute:
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prestazioni
in caso di maternità e paternità
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indennità
di malattia per ricovero ospedaliero
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assegni
familiari
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(Indice)
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PENSIONE DI VECCHIAIA
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Gli
interessati devono aver compiuto almeno 57 anni, tale requisito non occorre
se l'anzianità contributiva maturata dall'interessato è di almeno 40 anni
effettivi.
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Per i
raggiungimento del requisito dei 40 anni, i periodi lavorati prima dei 18
anni di età vengono valutati una volta e mezza.
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Per
avere diritto alla pensione occorre avere almeno 5 anni di contribuzione
effettiva.
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Ogni
anno è riconosciuto utile a condizione che siano stati versati i contributi
su un reddito non inferiore a quello minimale previsto per gli artigiani e
commercianti, in caso di redditi inferiori i mesi di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti.
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(Indice)
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ASSEGNO DI INVALIDITA'
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Occorre
che il richiedente sia in possesso di un requisito sanitario e di uno
contributivo.
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Requisito
sanitario: la
capacità lavorativa deve essere ridotta in modo permanente a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Il grado di
invalidità deve essere accertato da medici INPS.
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Requisito
contributivo:
all'atto della presentazione della domanda l'assicurato deve aver versato
almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la
domanda.
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(Indice)
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PENSIONE DI INABILITA'
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Requisito
sanitario: il
lavoratore deve avere una riduzione assoluta della capacità lavorativa.
L'inabilità viene accertata dai medici INPS.
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Requisito
contributivo:
gli stessi previsti per l'assegno di invalidità.
Per poter percepire la pensione l'assicurato, riconosciuto inabile, deve
aver cessato il rapporto di lavoro dipendente ed essere cancellato dagli
elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei
lavoratori autonomi e dagli albi professionali.
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(Indice)
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LA PENSIONE AI SUPERSTITI
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Se il
lavoratore o il pensionato, muore, i familiari possono chiedere,
rispettivamente la pensione indiretta o di reversibilità.
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Viene
liquidata la pensione indiretta se il lavoratore defunto aveva,
alla data della morte, almeno 15 anni di contributi oppure almeno 5 anni
di contributi di cui minimo 3 nel quinquennio antecedente la data di
morte.
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Viene
invece liquidata la pensione di reversibilità se il defunto era
titolare di pensione di vecchiaia o inabilità.
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(Indice)
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LA PENSIONE SUPPLEMENTARE
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Viene
erogata quando gli iscritti non raggiungono i requisiti per il diritto a
una pensione autonoma (ad esempio perché non raggiungono i 5 anni di
versamenti contributivi) e sono titolari di un'altra pensione, tali
soggetti hanno diritto a percepire una pensione supplementare calcolata in
base ai contributi versati nella nuova gestione, a condizione che abbiano
raggiunto i 57 anni di età.
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(Indice)
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VERSAMENTI VOLONTARI
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E'
possibile, qualora l'assicurato cessi l'attività senza raggiungere il
diritto alla pensione, richiedere di versare volontariamente i contributi
mancanti.
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(Indice)
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INDENNITA' DI MALATTIA PER RICOVERO OSPEDALIERO
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Dal 1°
gennaio 2000 è stata estesa la tutela relativa alla malattia in caso di
degenza ospedaliera, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS.
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La
tutela è riservata a coloro che non hanno altra copertura previdenziale
(coloro che versano il 14% dal 1/1/2002).
L'indennità spetta purché:
· Nei 12 mesi precedenti il ricovero risultino
accreditati almeno 3 mesi anche non continuativi di contribuzione.
· Nell'anno solare precedente l'evento, il reddito
individuale assoggettato a contributo alla gestione separata, non sia
superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
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L'indennità
si calcola dividento per 365 il massimale contributivo valido per l'anno
nel quale ha avuto inizio l'evento e viene erogata con percentuali diverse
secondo la contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero:
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8%
del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti risultano accreditate
da 3 a 4 mensilità;
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12%
se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
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16%
se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.
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L'indennità
spetta su richiesta dell'interessato all'INPS con apposita modulistica per
un massimo di 180 giorni per anno solare, per tutte le giornate di ricovero
presso le strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il
SSN, alla domanda dovrà essere allegato il certificato di degenza.
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(Indice)
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
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Tale
prestazione è erogata direttamente dall'INPS ai soggetti che non hanno
altra copertura previdenziale e versano pertanto il 14% (per il 2001) su
presentazione di apposita domanda e l'assegno è corrisposto a decorrere dal
mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta
la prestazione.
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L'assegno
non spetta se la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione
coordinata e continuativa, da vendita a porta a porta e da libera
professione, è inferiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito
nell'anno solare precedente il 1° luglio.
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L'assegno
spetta anche ai nuclei reddituali misti che raggiungano il 70% del reddito
complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da
collaborazione coordinata e continuativa ecc.
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L'erogazione
avviene a seguito di compilazione di apposita domanda presso la sede INPS
nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.
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Con
Decreto del 4 aprile 2002 è estesa la disciplina degli assegno per il
nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 2 del
decreto legge 13 marzo 88 n. 69 con effetto dal 1° gennaio 1998.
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(Indice)
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ASSEGNI DI MATERNITA' E PATERNITA'
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L'indennità
di maternità spetta alle madri iscritte alla gestione separata tenute al
versamento dello 0.50% (coloro che prive di altra copertura previdenziale
versano il contributo pieno) (14% dal gennaio 2002).
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L'indennità
spetta per i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi alla
data stessa.
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L'indennità
spetta a coloro che nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla
data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione.
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In caso
di adozione o affidamento l'indennità spetta per i 3 mesi successivi
all'effettivo ingresso in famiglia del bambino che non abbia superato i sei
anni di età.
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In caso
di adozione o affido preadottivo internazionale l'indennità spetta per i 3
mesi successivi all'ingresso in famiglia, anche se il minore ha superato i
6 anni di età e fino al compimento della maggiore età.
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Indennità di paternità:
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L'indennità
spetta anche al padre lavoratore ed iscritto alla gestione separata per i 3
mesi successivi al parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla
madre, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono,
nonché nei casi di esclusivo affidamento al padre.
In caso di adozione o affido l'indennità spetta anche in alternativa alla
madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.
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Con
Decreto del 4 aprile 2002 è stata modificata la misura dell'indennità di
maternità che viene ora determinata (con effetto retroattivo dal 1/1/1998)
per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80% di
1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e
continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i
dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
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Per i
liberi professionisti viene preso a riferimento per ciascuno dei mesi di
indennità di maternità 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei
redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in
cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
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Per i
collaboratori viene preso a base il reddito dei dodici mesi precedenti
risultante dai versamenti contributivi in base alla dichiarazione del
committente.
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Nel
caso in cui l'anzianità sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di
riferimento e l'indennità sono proporzionalmente ridotti.
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(Indice)
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DENUNCIA ANNUALE
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Ogni
anno entro il 31 marzo, i committenti dovranno comunicare all'INPS i propri
dati e quelli dei collaboratori con i relativi compensi erogati attraverso
i mod. GLA.
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I
termini sono maggiori per chi presenta le dichiarazioni su supporto
magnetico.
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(Indice)
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