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I "Parasubordinati"

 

La legge n° 335 del 1995 ha istituito presso l’INPS una nuova forma di previdenza obbligatoria, destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive di appositi Albi, oppure quelle attività che la giurisprudenza definisce atipiche, quali le collaborazione coordinate e continuative, c.d. "parasubordinati ", nonché gli incaricati alla vendita a domicilio, c.d. "venditori porta a porta".

La norma istitutiva della Cassa previdenziale è l’art. 2 commi dal 26 al 31 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nota come "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" integrata dai DM 281 e 282 del maggio 1996; essa elenca i soggetti per i quali ricorre l’obbligo assicurativo:

Le prime due categorie sono individuate richiamando il dettato della legislazione fiscale, art. 49 TUIR (DPR 917/86) comma 1 e 2 lett. a), la terza tramite il richiamo all’art. 36 della legge 426/71.

Elemento della norma è un reddito collegato all’esercizio delle attività previste, reddito che risulta compatibile con l’esistenza di altre forme assicurative o della qualifica di pensionato; sono interessati, inoltre, i non residenti in Italia tenuti alla presentazione della denuncia dei redditi

L’art. 49 del TUIR distingue i redditi di lavoro autonomo in due categorie:

Comma 1: sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio d’arti e professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, d’attività artistiche, intellettuali o anche di servizi diverse da quelle elencate dall’art. 2195 del c.c. (attività d’impresa).

Caratteristiche

 

Soggetti esclusi

  1. La legge 335 del 1995 stabilisce espressamente alcune esclusioni dal contributo;

  1. Figure escluse dal contributo da parte di interpretazioni ministeriali o direttamente dall’INPS:

 

Cittadini stranieri

Non sono assicurabili i lavoratori autonomi stranieri temporaneamente presenti in Italia, che conservano – in virtù di apposita Convenzione Internazionale stipulata dall’Italia – l’Assicurazione pensionistica presso la Cassa ed il Paese di origine.

I soggetti autonomi stranieri devono documentare il diritto all’esenzione dall’iscrizione presso l’INPS con un Certificato nel quale sono indicate le condizioni di reciprocità e l’accordo convenzionale in base al quale resta applicabile la tutela previdenziale prevista dal Paese di provenienza (messaggio INPS n°15762 del 4/4/1998).

 

Esclusione transitoria

L’esclusione dall’obbligo assicurativo è prevista per quei soggetti che hanno compiuto o compiono 65 anni nel primo quinquennio di validità dell’obbligo assicurativo, (1 aprile 1996 o 30 giugno 1996 secondo la propria posizione personale previdenziale).

L’articolo 4 del DM 282/96 prevede diverse posizioni:

(DM 282/1996 art. 4, Circolare INPS n° 83/1997 punto 14.3, circolare INPS n°104/1999)

Collaboratori

Alcuni casi particolari

  1. il compenso é determinato in base alla professionalità e alle singole prestazioni;
  2. mancanza d’imposizione d’orario prestabilito - assenza di vincoli e assenza di sanzioni disciplinari;
  3. libertà del docente per quanto attiene il modo tecnico per la trattazione degli argomenti;
  4. ci sia volontà delle parti per l’esclusione della subordinazione;
  5. l’inserimento dell’insegnante nell’organizzazione della scuola non é sufficiente ad inquadrare il rapporto quale lavoro subordinato.

Dal 1998 mese di luglio a seguito della riforma sanitaria le retribuzioni dei soggetti presi in esame é sempre assoggettata a contribuzione nell’amministrazione di provenienza.

Alcune professioni lasciano agli stessi praticanti la possibilità di scegliere: possono iscriversi alla Cassa di categoria prima dell'esame di Stato o possono rinviare l'iscrizione (cassa avvocati ad esempio) Se la scelta è la non iscrizione presso la loro cassa i redditi conseguiti ricadono nel contributo INPS

I praticanti di studio non ricadono nel contributo INPS quando sono tirocinanti legalmente abilitati alla professione.

Inoltre, se consentito dalla situazione particolare, il praticante può essere retribuito quale borsista e quindi il reddito è ricadente nell'art. 47 del TUIR come lavoro assimilato al lavoro dipendente.

 

Attività di collaborazione coordinata e continuativa

    1. Amministratore sindaco revisore di società associazione ed enti con o senza personalità giuridica liquidatore di società
    2. Amministratore di condominio
    3. Archiviazione, traduzione, servizi amministrativi e contabili
    4. Assistenza tecnica, macchinari, impianti, collaudi, certificazioni di qualità
    5. Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione in genere
    6. Consulenze aziendali, fiscali, amministrative, contabili, informatiche
    7. Estetica, igiene in genere
    8. Formazione, istruzione, addestramento
    9. Intermediazione recupero crediti notifica atti
    10. Moda, arte, sport. Spettacolo
    11. Partecipanti a collegi e commissioni
    12. Salute ed assistenza
    13. Sondaggi di opinione, marketing e telemarketing, pubblicità, ricerche statistiche e di mercato
    14. Trasporti e spedizioni
    15. Turismo, animazione, intrattenimento, mostre e mercati
    16. Vendite a domicilio
    17. Altre
    18. Dottorato di ricerca

 

 

Le collaborazioni atipiche

Si tratta degli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quei rapporti che per oggetto la prestazione d’attività non rientranti nell’oggetto delle arti e professioni eventualmente esercitate dal soggetto, ma che pur avendo carattere intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto in un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

L’art. 49 ripropone alcuni elementi dell’art. 409 del codice di procedura civile, ma fiscalmente si distingue in quanto la norma fiscale non persegue finalità di protezione dei soggetti in posizione contrattuale più debole, ma finalità di semplificazione del procedimento di determinazione del reddito imponibile.

I requisiti specifici della collaborazione sono:

LA CONTINUITA’: la continuità richiesta dalla norma deve essere valutata non solo in relazione alla materiale reiterazione di determinati adempimenti, che potrebbe anche mancare – ma alla permanenza nel tempo del vincolo che lega il prestatore d’opera al/i committente/i la continuità quindi risulta dal ripetersi nel tempo della prestazione personale, in modo regolare, stabile, sistematico

LA PRESTAZIONE: la prestazione oggetto della collaborazione coordinata e continuativa è un'attività qualificata quale professionale con esclusione d’ogni contenuto manuale o commerciale è atipica perché diversa e del rapporto subordinato che autonomo; svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale del committente, secondo le sue direttive ma con ampia autonomia nelle modalità d’esecuzione. Esempio sono gli agenti mandatari della SIAE oppure i professori a contratto con gli atenei universitari.

NON ESCLUSIVITA’: come l’esercizio delle arti e professioni anche l’attività di collaborazione coordinata e continuativa può non essere esclusiva.

 PROFESSIONISTI

Attività professionali emergenti *

Consulente in finanza d'azienda

Esperto di relazioni pubbliche

Comunicatore

Educatore sociale

Pubblicitario

Fisioterapista

Enologo

Giuristi d'impresa

Esperto di marketing

Illustratore

Paesaggista

Grafologo

Osteopata

Restauratore

Doppiatore

Igienista dentale

Pedagogista

Stilista

Cambista

Ortottista

Perito stenotipista

Traduttore interprete

Gemmologo

Podologo

Progettista d'interni

Acustico

Naturalista

Tecnico di citologia

Risk manager

Direttore del personale

Amministratore condominiale

Terapista occupazionale

Consulente di direzione e organizzazione

Dottore informatico

Security management

Meteorologo

Zoonomo

Esperto di pubblicità internazionale

Bibliotecario

Adattatore dialoghista

Webmaster

Formatore

Copywriter

Internal Auditor

Chinesiologo

Fotografo

Consulente tributario

Perito liquidatore

Consulente familiare

Pedologo

Ergonomo

Telecineoperatore

Consulente tecnico giudiziario

Tecnico degli scambi con l'estero

* dall’elaborazione su dati CNEL: "3° rapporto di monitoraggio sulle nuove professioni".