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I "Parasubordinati"
La legge n° 335 del 1995 ha istituito presso l’INPS una nuova forma di previdenza obbligatoria, destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive di appositi Albi, oppure quelle attività che la giurisprudenza definisce atipiche, quali le collaborazione coordinate e continuative, c.d. "parasubordinati ", nonché gli incaricati alla vendita a domicilio, c.d. "venditori porta a porta".
La norma istitutiva della Cassa previdenziale è l’art. 2 commi dal 26 al 31 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nota come "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" integrata dai DM 281 e 282 del maggio 1996; essa elenca i soggetti per i quali ricorre l’obbligo assicurativo:
- Lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva.
- Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia come rapporto tipico che atipico.
- Incaricati delle vendite a domicilio.
Le prime due categorie sono individuate richiamando il dettato della legislazione fiscale, art. 49 TUIR (DPR 917/86) comma 1 e 2 lett. a), la terza tramite il richiamo all’art. 36 della legge 426/71.
Elemento della norma è un reddito collegato all’esercizio delle attività previste, reddito che risulta compatibile con l’esistenza di altre forme assicurative o della qualifica di pensionato; sono interessati, inoltre, i non residenti in Italia tenuti alla presentazione della denuncia dei redditi
L’art. 49 del TUIR distingue i redditi di lavoro autonomo in due categorie:
- quelli derivanti dall’esercizio d’arti e professioni svolte in modo abituale ancorché non esclusivo senza vincolo di subordinazione - comma 1;
- quelli derivanti dall’esercizio delle attività tassativamente elencate nel comma 2.
Comma 1
: sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio d’arti e professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, d’attività artistiche, intellettuali o anche di servizi diverse da quelle elencate dall’art. 2195 del c.c. (attività d’impresa).
Caratteristiche
- Autonomia
: il soggetto deve svolgere la propria attività senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, utilizzando una propria organizzazione di lavoro, decidendo i tempi le modalità e i mezzi necessari;
- Abitualità e professionalità
: si concretizza quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati fra loro, costanti, stabili, sistematici finalizzati: non è necessario che l’attività sia prevalente o che sia l’occupazione principale ma è sufficiente che sia esercitata con abitualità;
- Natura non imprenditoriale
: sono annoverate nella categoria dei redditi da lavoro autonomo quelle prestazioni rese da persone fisiche che non siano imprenditori (sempre l'art. 49 nel comma 1 stabilisce che le attività che originano redditi da lavoro autonomo devono essere diverse da quelle che danno origine a reddito d’impresa - il TUIR le classifica nell’art. 51). In generale le attività elencate nell’art. 2195 del Codice Civile e art. 51 del TUIR devono considerarsi tassative e pertanto non possono mai originare reddito da lavoro autonomo, a maggior ragione se esercitate in forma societarie;
- Forma associata
: nella seconda parte del comma 1 dell’art. 49 è stabilito che costituisce reddito da lavoro autonomo anche quello derivante dall’esercizio in forma associata dell’arte o professione. Ai fini fiscali, (art. 5 co.3 lett. C) TUIR) sono equiparati alle società semplici, ai fini civilistici dette società non possono svolgere attività commerciali pertanto l’equiparazione comporta che esse non producono reddito d’impresa e di conseguenza il reddito imputabile a ciascun partecipante alla società sarà qualificato come reddito da lavoro autonomo.
Soggetti esclusi
La legge 335 del 1995 stabilisce espressamente alcune esclusioni dal contributo;
- titolari di borse di studio;
- i soggetti che pur percettori di reddito da lavoro autonomo sono obbligati ad altre forme di assicurazione ad esempio le ostetriche che sono comprese nella cassa commercianti, o i lavoratori dello spettacolo ENPALS;
- redditi da lavoro autonomo che non sono espressamente richiamati dalla legge;
- art.49 comma 2 lettere da lett. b) e seguenti;
- redditi derivanti da diritti d'autore di opere dell'ingegno;
- redditi da partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- utili corrisposti ai promotori finanziari; i soggetti percettori di tali redditi hanno l’obbligo di iscrizione nella gestione dei commercianti così come previsto dalla L.662/96;
- redditi derivanti da cessazione di mandato di agenzia;
- redditi derivanti dalla levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- redditi di impresa e derivanti da partecipazione (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
- professionisti che sono già assicurati presso Casse professionali relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione;
- professionisti che versano alle casse di categoria in misura forfetaria non proporzionale al reddito ai quali è riconosciuto il diritto a trattamento pensionistico; esempio è la Cassa dei Medici EMPAM: questi soggetti versano un contributo forfetario alla Cassa utile ai fini pensionistici. (v. Circolare INPS 201 del 17 ottobre 1996);
- soggetti che svolgono attività gratuita;
- redditi conseguenti a lavoro autonomo esercitato solo occasionalmente e pertanto soggetto a imposta a norma dell’art. 81, lett. 1 del TUIR.
- Figure escluse dal contributo da parte di interpretazioni ministeriali o direttamente dall’INPS:
- redditi assimilati a lavoro dipendente; rientrano in essi i compensi e le indennità percepiti da dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a seguito di incarico conferito per legge regolamento o statuto in relazione alla posizione rivestita dal dipendente all'interno della sua attività;
- rientrano anche tra i redditi assimilati a lavoro dipendente anche quelli corrisposti ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza e giudici tributari, nonché per indennità di carica e di presenza degli amministratori locali legge 816/86 e gli importi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- raccomandatari marittimi. Questi soggetti a seguito legge 549 art.1 comma 62 del 28 dicembre 1995 versano una percentuale dei compensi al fondo agenti marittimi ed aerei che è un fondo previdenziale obbligatorio. Stessa esclusione vale per i redditi prodotti dai rappresentanti legali delle società che esplicano tali attività (v. Circolare INPS 83/97);
- particolari tipologie di collaboratori. Si tratta dei compensi percepiti dal coniuge per figli affidati o affiliati, minori o permanentemente inabili al lavoro dei professionisti o artisti. Per detti compensi non é ammessa deduzione da parte del professionista o artista e per i percipienti essi non concorrono a formare il reddito complessivo. (Legge 662/96 art.3 comma 21, che ha modificato il comma 6 dell'art. 50 del TUIR);
- soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi. Si tratta di quei soggetti che si sono avvalsi del regime sostitutivo di imposta (legge 186 dell’8 agosto 1994) Il regime sostitutivo vale per 3 anni, quindi per i soggetti che hanno optato nel 1994 si prolunga il periodo fino al 1996 per un massimo di trascinamento all'anno 1998;
- ultra 65-enni. Sono esclusi dal contributo i soggetti che hanno optato per la non iscrizione avvalendosi della facoltà connessa dall’art. 4 del DM 282 del 1996.
Cittadini stranieri
Non sono assicurabili i lavoratori autonomi stranieri temporaneamente presenti in Italia, che conservano – in virtù di apposita Convenzione Internazionale stipulata dall’Italia – l’Assicurazione pensionistica presso la Cassa ed il Paese di origine.
I soggetti autonomi stranieri devono documentare il diritto all’esenzione dall’iscrizione presso l’INPS con un Certificato nel quale sono indicate le condizioni di reciprocità e l’accordo convenzionale in base al quale resta applicabile la tutela previdenziale prevista dal Paese di provenienza (messaggio INPS n°15762 del 4/4/1998).
Esclusione transitoria
L’esclusione dall’obbligo assicurativo è prevista per quei soggetti che hanno compiuto o compiono 65 anni nel primo quinquennio di validità dell’obbligo assicurativo, (1 aprile 1996 o 30 giugno 1996 secondo la propria posizione personale previdenziale).
L’articolo 4 del DM 282/96 prevede diverse posizioni:
- soggetti che alla data di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo hanno già compiuto 65 anni: hanno facoltà di iscrizione. Se non esercitano tale facoltà si considerano esclusi;
- soggetti che nel quinquennio a partire dalla entrata in vigore dell’obbligo compiono 65 anni: possono chiedere l’esclusione dalla contribuzione a partire dal compimento del 65.mo anno;
- soggetti, che all’entrata dell’obbligo assicurativo hanno 60 anni e che al momento della cessazione dell’attività lavorativa non conseguono diritto a trattamenti pensionistici: sono obbligati al versamento e possono chiedere la restituzione dei contributi versati maggiorati dall’interesse composto al tasso annuo del 4,5% .
(DM 282/1996 art. 4, Circolare INPS n° 83/1997 punto 14.3, circolare INPS n°104/1999)
Collaboratori
Alcuni casi particolari
- Amministratori di condominio
- quando l'attività è svolta senza mezzi propri (sarebbe, in effetti, attività professionale da art. 49) caso del condomino che rende le funzioni dell’amministratore attribuitegli dall'assemblea.
- Insegnanti
- la circ. n°124 del 12 giugno 96 ha precisato che possono considerarsi collaborazioni coordinate e continuative quei rapporti che s’instaurano tra insegnanti e scuole private qualora naturalmente tali rapporti non sono inquadrabili quale rapporto subordinato. Cioè quando ricorrano i seguenti elementi:
- il compenso é determinato in base alla professionalità e alle singole prestazioni;
- mancanza d’imposizione d’orario prestabilito - assenza di vincoli e assenza di sanzioni disciplinari;
- libertà del docente per quanto attiene il modo tecnico per la trattazione degli argomenti;
- ci sia volontà delle parti per l’esclusione della subordinazione;
- l’inserimento dell’insegnante nell’organizzazione della scuola non é sufficiente ad inquadrare il rapporto quale lavoro subordinato.
- Residenti all'estero
. Sono obbligati quei soggetti che svolgendo un rapporto di collaborazione coordinata continuativa hanno l’obbligo della denuncia dei redditi in Italia.
- Dipendenti delle aziende sanitarie
. Sono assoggettati le figure quali il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, i quali sono posti in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. A loro le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni che sarebbero spettate ai soggetti distaccati in costanza di attività di lavoro. La parte eventualmente eccedente tali retribuzioni è assoggettata a contributo della gestione separata.
Dal 1998 mese di luglio a seguito della riforma sanitaria le retribuzioni dei soggetti presi in esame é sempre assoggettata a contribuzione nell’amministrazione di provenienza.
- Soggetti autorizzati ai versamenti volontari
. L´art. 5 del DM 282 ha stabilito che quei soggetti già autorizzati al proseguimento volontario presso altre forme di previdenza obbligatoria possono continuare a versare i contributi volontari nell’assicurazione dove hanno ottenuto l'autorizzazione per il raggiungimento del diritto. Si tratta di soggetti che otterranno trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo.
Non sono invece autorizzati quei soggetti che cessano il rapporto di lavoro presso un'altra cassa previdenziale e che continuano a svolgere attività assicurabile nella Gestione separata.
- Praticanti di studi professionali
- Fiscalmente questo rapporto è definito di collaborazione coordinata continuativa.
Alcune professioni lasciano agli stessi praticanti la possibilità di scegliere: possono iscriversi alla Cassa di categoria prima dell'esame di Stato o possono rinviare l'iscrizione (cassa avvocati ad esempio) Se la scelta è la non iscrizione presso la loro cassa i redditi conseguiti ricadono nel contributo INPS
I praticanti di studio non ricadono nel contributo INPS quando sono tirocinanti legalmente abilitati alla professione.
Inoltre, se consentito dalla situazione particolare, il praticante può essere retribuito quale borsista e quindi il reddito è ricadente nell'art. 47 del TUIR come lavoro assimilato al lavoro dipendente.
- Dottorato di ricerca
- dal 1 gennaio 1999 sono considerati rapporti di collaborazione coordinata continuativa le borse di studio concesse ai dottorandi di ricerca.
- Pensionati
. Sono obbligati al contributo i pensionati che non hanno compiuto il 65.mo anno di età anche se titolari di pensione ai superstiti (circolare n° 72 del 1 aprile 1998).
Attività di collaborazione coordinata e continuativa |
- Amministratore sindaco revisore di società associazione ed enti con o senza personalità giuridica liquidatore di società
- Amministratore di condominio
- Archiviazione, traduzione, servizi amministrativi e contabili
- Assistenza tecnica, macchinari, impianti, collaudi, certificazioni di qualità
- Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione in genere
- Consulenze aziendali, fiscali, amministrative, contabili, informatiche
- Estetica, igiene in genere
- Formazione, istruzione, addestramento
- Intermediazione recupero crediti notifica atti
- Moda, arte, sport. Spettacolo
- Partecipanti a collegi e commissioni
- Salute ed assistenza
- Sondaggi di opinione, marketing e telemarketing, pubblicità, ricerche statistiche e di mercato
- Trasporti e spedizioni
- Turismo, animazione, intrattenimento, mostre e mercati
- Vendite a domicilio
- Altre
- Dottorato di ricerca
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Le collaborazioni atipiche
Si tratta degli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quei rapporti che per oggetto la prestazione d’attività non rientranti nell’oggetto delle arti e professioni eventualmente esercitate dal soggetto, ma che pur avendo carattere intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto in un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
L’art. 49 ripropone alcuni elementi dell’art. 409 del codice di procedura civile, ma fiscalmente si distingue in quanto la norma fiscale non persegue finalità di protezione dei soggetti in posizione contrattuale più debole, ma finalità di semplificazione del procedimento di determinazione del reddito imponibile.
I requisiti specifici della collaborazione sono:
LA CONTINUITA’
: la continuità richiesta dalla norma deve essere valutata non solo in relazione alla materiale reiterazione di determinati adempimenti, che potrebbe anche mancare – ma alla permanenza nel tempo del vincolo che lega il prestatore d’opera al/i committente/i la continuità quindi risulta dal ripetersi nel tempo della prestazione personale, in modo regolare, stabile, sistematico
LA PRESTAZIONE
: la prestazione oggetto della collaborazione coordinata e continuativa è un'attività qualificata quale professionale con esclusione d’ogni contenuto manuale o commerciale è atipica perché diversa e del rapporto subordinato che autonomo; svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale del committente, secondo le sue direttive ma con ampia autonomia nelle modalità d’esecuzione. Esempio sono gli agenti mandatari della SIAE oppure i professori a contratto con gli atenei universitari.
NON ESCLUSIVITA’
: come l’esercizio delle arti e professioni anche l’attività di collaborazione coordinata e continuativa può non essere esclusiva.
PROFESSIONISTI
Attività professionali emergenti *
Consulente in finanza d'azienda |
Esperto di relazioni pubbliche |
Comunicatore |
Educatore sociale |
Pubblicitario |
Fisioterapista |
Enologo |
Giuristi d'impresa |
Esperto di marketing |
Illustratore |
Paesaggista |
Grafologo |
Osteopata |
Restauratore |
Doppiatore |
Igienista dentale |
Pedagogista |
Stilista |
Cambista |
Ortottista |
Perito stenotipista |
Traduttore interprete |
Gemmologo |
Podologo |
Progettista d'interni |
Acustico |
Naturalista |
Tecnico di citologia |
Risk manager |
Direttore del personale |
Amministratore condominiale |
Terapista occupazionale |
Consulente di direzione e organizzazione |
Dottore informatico |
Security management |
Meteorologo |
Zoonomo |
Esperto di pubblicità internazionale |
Bibliotecario |
Adattatore dialoghista |
Webmaster |
Formatore |
Copywriter |
Internal Auditor |
Chinesiologo |
Fotografo |
Consulente tributario |
Perito liquidatore |
Consulente familiare |
Pedologo |
Ergonomo |
Telecineoperatore |
Consulente tecnico giudiziario |
Tecnico degli scambi con l'estero |
* dall’elaborazione su dati CNEL: "3° rapporto di monitoraggio sulle nuove professioni".