Torna a Lavoratori Extracomunitari
Capo I
PRINCIPI GENERALI
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto
testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale e' stato
approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;
Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del
permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte
dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Adotta il seguente decreto:
Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «documento di soggiorno»: il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno
di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;
b) per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei
permessi di soggiorno;
c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d) per «Enti»: le amministrazioni competenti per l'attivazione informatica e la
consegna dei documenti di soggiorno;
e) per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli
minorenni;
f) per «codice cifrato»: la coppia di codici alfanumerici contenuti nel
microprocessore che identificano univocamente il
documento di soggiorno;
g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono
l'autenticazione del mittente e la cifratura delle
informazioni durante una sessione di lavoro;
h) per «chiave biometrica»: la trasformazione in sequenza numerica
dell'immagine dell'impronta digitale o altro dato
biometrico;
i) per «copia elettronica»: la trasposizione in formato digitale del documento
di soggiorno;
l) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario all'utilizzo
telematico del documento di soggiorno;
m) per «CIE»: la carta d'identita' elettronica o il documento d'identita'
elettronico di cui all'art. 36 del decreto del
Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
n) per «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, apportate con la legge 7 giugno 2002, n.
106, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e
con la legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 2.
Documento di soggiorno
1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni
previste degliarticoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
cosi' come modificati dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189, e' rilasciato su
modelli conformi a quelli individuati nell'allegato A, che fa parte integrante
del presente decreto.
2. Il documento di soggiorno e' prodotto con le caratteristiche individuate
nell'allegato B che ne stabilisce le modalita' di compilazione e che fa parte
integrante del presente decreto.
3. Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall'Azione Comune del
97/11/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 nonche', in
formato digitale, per l'accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati,
quelli acquisiti in attuazione
dell'art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189. Lo stesso puo' altresi' contenere, in formato digitale, i dati occorrenti
per le funzionalita' di cui all'art. 4.
Art. 3.
Trattamento dei dati
personali
1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei
documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali
e' effettuato nel rispetto dell'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 nonche' delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell'allegato B.
2. Il documento di soggiorno puo' contenere dati, anche biometrici, in
conformita' al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del
13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i dati
occorrenti per le funzionalita' di cui all'art. 4.
Art. 4.
Interoperabilita' con CIE
1. La compatibilita' e l'interoperabilita' del documento di soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, e' assicurata con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati comuni.
Capo II
REGOLE TECNICHE DI BASE E NORME PROCEDURALI
Art. 5.
Supporto fisico ed
informatico
1. Il supporto fisico del documento di soggiorno e' costituito da una carta
plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e
ISO/ID-001 ed e' integrato da un supporto informatico.
2. Il supporto fisico e' stampato con le tecniche tipiche della produzione di
carte valori ed e' dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire
il controllo dell'autenticita' del documento di soggiorno visivamente e
mediante strumenti portatili e
di laboratorio.
3. Il supporto fisico e' dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con
modalita' informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul
documento, nonchedi un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni
necessarie alle operazioni
connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed
alla verifica della presenza del titolare durante il suo
utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e
l'architettura logica del supporto informatico sono
conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.
Art. 6.
Produzione,
inizializzazione e formazione del documento
1. La produzione del documento di soggiorno e' riservata all'Istituto che vi
provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte
valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard
internazionali di sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento.
2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente
decreto, l'Istituto, nell'ambito del proprio stabilimento, costituisce uno
speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche
lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato altresi' delle
sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici
definiti d'intesa con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.
3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto
provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo le
procedure di sicurezza descritte nell'allegato B.
4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto, ricevuta la
necessaria abilitazione ad emettere i documenti di
soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le modalita'
indicate nell'allegato B, i dati identificativi della persona e quelli relativi
ai figli minorenni nella banda ottica e nel microprocessore, in quest'ultimo
memorizza anche la chiave biometrica. L'Istituto, garantendo l'allineamento con
i dati memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione grafica
del documento di soggiorno riportando i dati identificativi della persona e
quelli relativi ai figli minorenni.
5. L'Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il
completamento delle attivita' di cui ai precedenti commi.
L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione e
personalizzazione del documento di soggiorno.
Art. 7.
SSCE-PSE e software di
sicurezza
1. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con l'utilizzo
dell'infrastruttura informatica gia' operante per il sistema di sicurezza del
circuito di emissione della carta d'identita' elettronica:
a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;
b) fornisce alle questure il software di sicurezza finalizzato a garantire
l'integrita' e la riservatezza di dati durante la trasmissione delle
informazioni necessarie alla formazione dei documenti di soggiorno;
c) fornisce all'Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a garantire
l'integrita' e la riservatezza dei dati durante la trasmissione delle copie
elettroniche dei documenti di soggiorno e durante le fasi di formazione;
d) fornisce agli enti il software di sicurezza per l'attivazione ed il rilascio
del documento di soggiorno.
2. Le questure, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procedono
all'interdizione dell'operativita' del documento di soggiorno secondo
le modalita' descritte nell'allegato B.
Art. 8.
Trasmissione e custodia del
documento
1. La trasmissione agli Enti dei documenti di soggiorno e' effettuata
dall'Istituto in condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a
vettori specializzati nel trasporto dei valori.
2. L'Istituto assicura livelli di servizio che consentano la disponibilita'
presso gli Enti dei documenti formati entro i quindici giorni successivi alla
ricezione della abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 6.
3. L'Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti, in attesa
della consegna ai titolari, adottano ogni idonea misura per la custodia dei
documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.
Art. 9.
Procedure di sicurezza per
la consegna e l'attivazione del documento
1. L'attivazione informatica e la consegna del documento di soggiorno avvengono
nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:
a) l'Ente, utilizzando le funzionalita' del software di sicurezza di cui
all'art. 7, comma 1, lettera d), identificato il titolare,
secondo le modalita' indicate nell'allegato B, e ricevuta la necessaria
abilitazione da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di soggiorno;
b) l'Ente genera il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in grado di
garantire la riservatezza dell'informazione e lo consegna, insieme al documento
di soggiorno, al titolare.
Capo
III
MODALITA' E TEMPI DI
ATTUAZIONE
Art. 10.
Avvio della fase di
rilascio
1. Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalita' per la
sostituzione del permesso di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1986 saranno
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 3 agosto 2004
Il
Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie