Il Presidente della Repubblica
emana il seguente regolamento:
1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:
Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
"1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge".
"Art. 2. - È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".
Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati".
"Art. 10. - Entro il 31 gennaio 1963, i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:
1. il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;
2. la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;
3. la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.
La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa. Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario. Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio. I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento di ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonchè ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili. Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla commissione prevista dal successivo art. 12.
La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni. Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75. Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle legge 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonché gli istituti assicuratori interessati.
La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza".
"4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge".
"2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico".
"Art. 3 (Anagrafe centrale delle imprese
agricole e dei datori di lavoro agricolo).
- 1. Presso lo SCAU è istituita l'anagrafe centrale delle imprese
agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per
l'anno 1993, ai fini della assoggettabilità agli obblighi delle
assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e
piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura".
"Art. 15 (Ricorsi dei coltivatori
diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo
principale)
- 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori
diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale
e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali,
nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli
interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico
grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.
- 2. La decisione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla
data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il
ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
- 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla
normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via
definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU".
"Art. 2 (Iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese).
- 1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli
imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice e le società
semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli
albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima
sezione speciale".
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
- 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
- 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro
dell'interno".
Note all'art. 1.
"Art. 2. -È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".
"Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati".
"Art. 11. - A cura degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime. Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.
Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile. Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
A partire dal 1 gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.
Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, numero 212".
"Art. 7 (Misure dei contributi
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
- 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati
iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n.
1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito
convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge
ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle
pensioni.
- 2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per
settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa
consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al
reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11-bis del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 154.
- 3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende
comprese nelle diverse fasce sono determinati:
a. moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;
b. applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono
per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro
o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per
la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.
- 5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di
cui alla citata tabella D è determinato annualmente su base nazionale
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento
alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del
reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria più rappresentative sul piano nazionale.
- 6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il
reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà
effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle
aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro
dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
più rappresentative sul piano nazionale.
- 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale
di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
- 8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità
attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai
ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte
rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.
- 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva
per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di
anzianità, di inabilità ed al superstiti, o dell'assegno di
invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli
iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.
- 10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale
coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei
contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e
quanto versato in base alle previgenti disposizioni".
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per domande di iscrizione, variazione e cancellazione le dichiarazioni finalizzate ad ottenere l'iscrizione e la cancellazione negli elenchi di cui all'articolo 1 e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale.
1. La domanda è presentata:
2. La domanda può essere presentata presso qualsiasi sede dell'I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda può essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
3. La domanda può essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S.
4. La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.
Note all'art. 3.
"4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attività ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro".
1. L'I.N.P.S. predispone moduli mediante i quali gli aventi diritto presentano le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, e dichiarano il possesso dei requisiti previsti e le intervenute variazioni o le cessazioni mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'I.N.P.S. assicura la disponibilità dei moduli presso tutte le proprie sedi, sul proprio sito informatico, nonché presso tutti gli enti indicati all'articolo 3 e, con gli stessi mezzi, porta a conoscenza degli interessati quali siano le variazioni significative ai fini della determinazione della misura dei contributi che richiedano nuove dichiarazioni.
3. L'I.N.P.S. rende disponibili i dati per via telematica o, in mancanza, su supporto informatico, ai fini del loro inserimento nell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 4.
1. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette, anche telematicamente, all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.
Nota all'art. 5.
1. L'I.N.P.S., effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne dà tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
2. L'I.N.P.S. determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.
3. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.
5. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Note all'art. 6.
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge e regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte".
1. In ogni momento l'I.N.P.S. effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarità al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 2001
Ciampi
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 194
Note all'art. 8.
"4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti".
"Art. 14 (Classificazione delle aziende).
- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge i titolari delle aziende di cui all'art. 7 sono tenuti a presentare la
propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona
in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli
stessi.
- 2/5 (Abrogati)".