DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
n° 442 del 7 luglio 2000
(G.U. n.
36 del 13.02.2001)
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCEDIMENTO PER IL COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ART.
20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo
87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis e successive modificazioni;
VISTA la legge 10
gennaio 1935, n.112;
VISTA la legge 29
aprile 1949, n.264;
VISTA la legge 11
gennaio 1979, n.12;
VISTA la legge 28
febbraio 1987, n.56;
VISTA la legge 23
luglio 1991, n.223;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487;
VISTO il
decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n.608;
VISTA la legge 31
dicembre 1996, n.675;
VISTO il decreto
legislativo 26 maggio 1997, n.152;
VISTO il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;
VISTO il decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
VISTA la legge 27
dicembre 1997, n.449;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403;
VISTO il decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo
2000;
SENTITA la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
ACQUISITO il
parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675;
UDITO il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 24 gennaio 2000;
ACQUISITO il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 giugno
2000;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le politiche
comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e dell’interno;
EMANA
Il
seguente regolamento:
TITOLO I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
- Ferme restando le
funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia
di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, le disposizioni del presente
regolamento disciplinano, nell’esercizio dei poteri generali di indirizzo,
promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l’efficace
attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) in conformità all’articolo 11 del suddetto decreto legislativo n.
469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le
linee di carattere generale concernenti le procedure per l’impiego dei
lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti)
- I criteri di
organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione
delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di
avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri
oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti,
sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti
regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle
disposizioni transitorie di cui all’articolo 8, la piena attuazione entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2
Definizioni
- Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a. "sede di lavoro"
l’ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di
norma, la prestazione di lavoro;
b. "sede operativa di
società di fornitura di lavoro temporaneo" l’ufficio presso il quale sono
tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;
c. "servizi
competenti" i centri per l’impiego o gli altri organi individuati dalle
regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.469;
d. "S.I.L." il
Sistema informativo lavoro.
Art. 3
Tutela dei dati personali
- Al fine di promuovere
l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro e l’accesso ad attività di
orientamento e formazione professionale nonché agevolare l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro i servizi competenti possono comunicare e
diffondere, anche per via telematica, a privati datori di lavoro, diversi
da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, a enti pubblici economici che
siano interessati all’assunzione, alle società di mediazione autorizzate,
nonché agli enti previdenziali, ai centri di formazione professionale e
alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti
presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli
interessati, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma
1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con l’esclusione di
quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e
individuati rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n.
675 del 1996.
Capo II
Servizi alle persone in cerca di lavoro
Art. 4
Elenco anagrafico
- Le persone aventi
l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, e che essendo in
cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di
altro lavoro intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite
in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria
residenza. L’elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del
lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all’eventuale
domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio
posseduti, all’eventuale appartenenza a categorie protette ed allo
stato occupazionale. L’inserimento nell’elenco anagrafico produce
esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
- L’elenco anagrafico è
integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal
lavoratore e, d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie
provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro
temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra
domanda ed offerta di lavoro.
- Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative e la Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: a)
il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell’elenco anagrafico
essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema
informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,
lettera d) e dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469 con la contestuale individuazione dei titolari e dei
responsabili del trattamento; b) le modalità di codifica di base
delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti
nell’elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con
quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.
- L’elenco anagrafico
dei lavoratori è gestito con l’impiego di tecnologie informatiche ed è
organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e
consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al
S.I.L..
- I lavoratori nazionali
e comunitari inseriti nell’elenco anagrafico mantengono l’iscrizione per
tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
- I lavoratori stranieri
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inseriti
nell’elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per
dimissioni, mantengono l’inserimento in tale elenco per il periodo di
validità residua del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non
superiore ad un anno.
Art. 5
Scheda professionale
- Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica
istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le
pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del
modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti
nell’elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle
esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del lavoratore.
- La scheda
professionale, di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente Servizio
per l’impiego e contiene altresì i dati relativi alla certificazione delle
competenze professionali, in raccordo con le disposizioni in materia di
formazione professionale
- Al fine di favorire
l’accesso ai servizi per l’impiego le regioni, d’intesa con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche
definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di
una carta elettronica personale contenente le chiavi d’accesso alle banche
dati del S.I.L.
Capo III
Assunzione dei lavoratori
Art. 6
Obblighi dei datori di lavoro in materia di collocamento
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7
Norme abrogate
- Ai sensi dell’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 6 della legge 10
gennaio 1935 n.112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente
agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro
all’atto dell’assunzione del lavoratore e l’articolo 8 della stessa legge
(seguivano le lettere b), c), d) ed f) del presente comma 1, non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti).
Art. 8
Norme transitorie
- In sede di prima
attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento
ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente
inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico di cui all’articolo 4. I
provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
prevedono l’organizzazione dell’elenco anagrafico entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.
- Fino all’emanazione
delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, del presente
regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della
disciplina previgente.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.