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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

n° 442 del 7 luglio 2000
(G.U. n. 36 del 13.02.2001)

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 gennaio 1935, n.112;

VISTA la legge 29 aprile 1949, n.264;

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n.12;

VISTA la legge 28 febbraio 1987, n.56;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n.223;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITO il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 gennaio 2000;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e dell’interno;

 

EMANA
Il seguente regolamento:

 

TITOLO I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, le disposizioni del presente regolamento disciplinano, nell’esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l’efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformità all’articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per l’impiego dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)
  2. I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2
Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a.      "sede di lavoro" l’ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;

b.     "sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo" l’ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;

c.      "servizi competenti" i centri per l’impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;

d.     "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.

Art. 3
Tutela dei dati personali

  1. Al fine di promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro e l’accesso ad attività di orientamento e formazione professionale nonché agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, a enti pubblici economici che siano interessati all’assunzione, alle società di mediazione autorizzate, nonché agli enti previdenziali, ai centri di formazione professionale e alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con l’esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuati rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996.

 

Capo II
Servizi alle persone in cerca di lavoro

 

Art. 4
Elenco anagrafico

  1. Le persone aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, e che essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza. L’elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all’eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all’eventuale appartenenza a categorie protette ed allo stato occupazionale. L’inserimento nell’elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
  2. L’elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell’elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d) e dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b) le modalità di codifica di base delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell’elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.
  4. L’elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l’impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L..
  5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell’elenco anagrafico mantengono l’iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
  6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inseriti nell’elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l’inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 5
Scheda professionale

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell’elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del lavoratore.
  2. La scheda professionale, di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente Servizio per l’impiego e contiene altresì i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali, in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale
  3. Al fine di favorire l’accesso ai servizi per l’impiego le regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d’accesso alle banche dati del S.I.L.

 Capo III
Assunzione dei lavoratori

 

Art. 6
Obblighi dei datori di lavoro in materia di collocamento
   (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).

 

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 7
Norme abrogate

  1. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a.     l’articolo 6 della legge 10 gennaio 1935 n.112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all’atto dell’assunzione del lavoratore e l’articolo 8 della stessa legge (seguivano le lettere b), c), d) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).

Art. 8
Norme transitorie

  1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico di cui all’articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, prevedono l’organizzazione dell’elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.
  2. Fino all’emanazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.