DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

20 aprile 2004

 

Programmazione  dei  flussi  di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi  Stati  membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto  il  Trattato  di  adesione  all'Unione europea tra gli Stati membri  dell'Unione  europea  e  la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro,  la  Repubblica  di  Estonia,  la  Repubblica  di Lettonia, la Repubblica  di  Lituania,  la  Repubblica  di Malta, la Repubblica di Polonia,  la  Repubblica  Slovacca,  la  Repubblica  di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;

  Considerato  che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non  sono,  in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento  CEE  n.  1612/68  ai  fini dell'ingresso nel mercato del lavoro  italiano  dei  cittadini  dei  seguenti Stati membri di nuova adesione:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di

Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

  Considerato  altresi'  che,  secondo le previsioni del Trattato, in deroga  agli  articoli da  1  a  6  del  regolamento  CEE n. 1612/68, ciascuno   Stato  membro  puo'  continuare  ad  applicare  le  misure nazionali  per  la  disciplina  dell'accesso  al  proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione appena indicati;

  Tenuto   conto   che  le  misure  nazionali  devono  assicurare  un trattamento  preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

  Tenuto  conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini  degli  Stati  membri  di  nuova  adesione  sopra  indicati condizioni  di  accesso  al  mercato  del  lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

  Tenuto  conto  che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo  n.  286 del 1998, e successive modificazioni, sono stati emanati  due  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, entrambi  del  19 dicembre  2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede  di  programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime  di  lavoratori  extracomunitari  da  ammettere in Italia per l'anno 2004;

  Tenuto  conto,  in particolare, che i citati decreti del Presidente del  Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi  di  lavoratori  non  comunitari,  di  cui 20.000 per lavoro subordinato  non  stagionale,  provenienti  da Stati non appartenenti all'Unione europea «che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria»;

  Considerato  che,  a fronte della suddetta quota di 20.000 ingressi riservati   per   l'intero   anno  2004  a  cittadini  di  Stati  non appartenenti   all'Unione   europea,  si  ritiene  di  prevedere  una corrispondente  quota  da  riservare  ai  cittadini  degli otto Stati membri dell'Unione europea sopra indicati, nel rispetto del principio di «preferenza comunitaria»;

 

Decreta:

Art. 1.

 

  1.  Per  il  primo  biennio  dalla data del 1° maggio 2004 non sono applicabili  gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini  dell'ingresso  nel  mercato  del  lavoro italiano dei cittadini lavoratori  dei  seguenti  Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca,  Repubblica  di  Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania,  Repubblica  di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

 

     

Art. 2.

 

  1. Per l'anno 2004 sono ulteriormente ammessi in Italia, per motivi di  lavoro  subordinato,  i  lavoratori  cittadini degli Stati membri dell'Unione  europea  di cui all'art. 1 nella quota massima di 20.000 unita', in aggiunta a coloro gia' ammessi prima del 1° maggio 2004 in conformita'  a  quanto  disposto con i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003.

 

Art. 3.

 

  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art.  2  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.