DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
20 aprile 2004
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;
Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
Considerato altresi' che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro puo' continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione appena indicati;
Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi del 19 dicembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2004;
Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 20.000 per lavoro subordinato non stagionale, provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea «che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria»;
Considerato che, a fronte della suddetta quota di 20.000 ingressi riservati per l'intero anno 2004 a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si ritiene di prevedere una corrispondente quota da riservare ai cittadini degli otto Stati membri dell'Unione europea sopra indicati, nel rispetto del principio di «preferenza comunitaria»;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Art. 2.
1. Per l'anno 2004 sono ulteriormente ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, i lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di cui all'art. 1 nella quota massima di 20.000 unita', in aggiunta a coloro gia' ammessi prima del 1° maggio 2004 in conformita' a quanto disposto con i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003.
Art. 3.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 2 ed attua tutte le misure necessarie affinche' per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.