Decreto 15 marzo 2005
Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS.
Il MINISTO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso 1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;
Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;
Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;
Decreta:
I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:
A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:
artisti lirici;
cantanti di musica leggera;
coristi;
vocalisti;
suggeritori del coro;
maestri del coro;
assistenti e aiuti del coro;
attori di prosa;
allievi attori;
mimi;
attori cinematografici o di audiovisivi;
attori di doppiaggio;
attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
imitatori, contorsionisti;
artisti del circo;
marionettisti e burattinai;
acrobati e stuntman;
ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
generici e figuranti;
presentatori;
disc-jockey;
animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
casting director;
sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
soggettisti;
dialoghisti;
adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
direttori della fotografia;
light designer;
direttori di produzione;
ispettori di produzione;
segretari di produzione;
responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
segretari di edizione;
cassieri di produzione;
organizzatori generali;
amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
direttori di scena;
direttori di doppiaggio;
assistenti di scena e di doppiaggio;
location manager;
compositori;
direttori d'orchestra;
sostituti direttori d'orchestra;
maestri collaboratori;
maestri di banda;
professori d'orchestra;
consulenti assistenti musicali;
concertisti e solisti;
orchestrali anche di musica leggera;
bandisti;
coreografi e assistenti coreografi;
ballerini e tersicorei;
figuranti lirici;
cubisti;
spogliarellisti;
figuranti di sala;
indossatori;
fotomodelli;
amministratori di formazioni artistiche;
organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
tecnici del montaggio e del suono;
documentaristi audiovisivi;
tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
sound designer;
tecnici addetti agli effetti speciali;
maestri d'armi;
operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
video-assist;
fotografi di scena;
maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
scenografi;
story board artist;
bozzettista;
creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
architetti;
arredatori;
costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi;
sarti;
truccatori;
parrucchieri;
lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):
operatori di cabine di sale cinematografiche;
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
artieri ippici;
impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2005