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Decreto 15 marzo 2005

Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS.

 

Il MINISTO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,  n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente  disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  che  prevede  la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo,  ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

  Visto  il  decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della  delega  conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182  del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo  pensioni  per  i  lavoratori dello spettacolo istituito presso 1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;

  Visto  l'art.  3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio  1947,  n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge  27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;

  Ritenuto  doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come  individuati  dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento  delle  categorie  dei  lavoratori  dello spettacolo operata  dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma  2,  primo  periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle  forme  di  regolazione  collettiva  dei  rapporti di lavoro di settore;

 

Decreta:

 

  I  tre  gruppi  delle  categorie  dei  soggetti assicurati al fondo pensioni  per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:

A)  lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

    artisti lirici;

    cantanti di musica leggera;

    coristi;

    vocalisti;

    suggeritori del coro;

    maestri del coro;

    assistenti e aiuti del coro;

    attori di prosa;

    allievi attori;

    mimi;

    attori cinematografici o di audiovisivi;

    attori di doppiaggio;

    attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;

    imitatori, contorsionisti;

    artisti del circo;

    marionettisti e burattinai;

    acrobati e stuntman;

    ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;

    suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

    generici e figuranti;

    presentatori;

    disc-jockey;

    animatori in strutture turistiche e di spettacolo;

    registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

    aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

    casting director;

    sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

    soggettisti;

    dialoghisti;

    adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;

    direttori della fotografia;

    light designer;

    direttori di produzione;

    ispettori di produzione;

    segretari di produzione;

    responsabili  di  edizione  della  produzione  cinematografica  e televisiva;

    segretari di edizione;

    cassieri di produzione;

    organizzatori generali;

    amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

    direttori di scena;

    direttori di doppiaggio;

    assistenti di scena e di doppiaggio;

    location manager;

    compositori;

    direttori d'orchestra; 

     sostituti direttori d'orchestra;

    maestri collaboratori;   

    maestri di banda;

    professori d'orchestra;

    consulenti assistenti musicali;

    concertisti e solisti;

    orchestrali anche di musica leggera;

    bandisti;

    coreografi e assistenti coreografi;

    ballerini e tersicorei;

    figuranti lirici;

    cubisti;

    spogliarellisti;

    figuranti di sala;

    indossatori;

    fotomodelli;

    amministratori di formazioni artistiche;

    organizzatori  teatrali,  amministratori e segretari di compagnie teatrali;

    tecnici del montaggio e del suono;

    documentaristi audiovisivi;

    tecnici  di  sviluppo,  stampa,  luci, scena, altri tecnici della produzione   cinematografica   del   teatro   di   audiovisivi  e  di fotoromanzi;

    tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

    sound designer;

    tecnici addetti agli effetti speciali;

    maestri d'armi;

    operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

    aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

    video-assist;

    fotografi di scena;

    maestranze  cinematografiche,  teatrali  o di imprese audiovisive (macchinisti,   pontaroli,   elettricisti,   attrezzisti,  falegnami, tappezzieri,  pittori,  decoratori,         stuccatori,  formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

    scenografi;

    story board artist;

    bozzettista;

    creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

    architetti;

    arredatori;

    costumisti,  modisti  e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi;

    sarti;

    truccatori;

    parrucchieri;

    lavoratori autonomi esercenti attività musicali;

B)  lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):

    operatori di cabine di sale cinematografiche;

    impiegati  amministrativi  e  tecnici  dipendenti  dagli  enti ed imprese  esercenti  pubblici  spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive   o   di   audiovisivi,  dalle  imprese  della  produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

    maschere,  custodi,  guardarobieri,  addetti  alle  pulizie  e al facchinaggio,  autisti  dipendenti  dagli  enti  ed imprese esercenti pubblici  spettacoli,  dalle  imprese  radiofoniche,  televisive o di audiovisivi,  dalle  imprese  della  produzione  cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

    artieri ippici;

    impiegati   e   operai  dipendenti  dalle  case  da  gioco,  sale scommesse,  sale  giochi,  ippodromi,  scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;

    prestatori  d'opera  addetti  ai  totalizzatori  o alla ricezione delle  scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

    impiegati,  operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi   di   qualsiasi  genere,  palestre,  sale  fitness,  stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

    direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

    impiegati   e  operai  dipendenti  dalle  imprese  di  spettacoli viaggianti;

    lavoratori  dipendenti  dalle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

C)  lavoratori  dello  spettacolo  con  rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato:

    lavoratori  appartenenti  alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,  come  modificato dalla  legge  29 novembre  1952, n. 2388, e successive  modificazioni  ed  integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 15 marzo 2005