DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 5 marzo 2007
Modalità
di contribuzione nel settore
dell'edilizia. Misura dell'11,50 per
cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo
45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, per l'anno 2006.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono
tenuti al versamento della contribuzione
previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile determinato dalle ore
previste dai contratti collettivi nazionali, con
esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che
stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni,
diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di
40 ore settimanali, si applica fino al 31
dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del
1995, modificato dall'art. 45, comma
18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede
sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli
effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la
possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto l'art. 2,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la
predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto ministeriale 1°
febbraio 2006, con il quale, per l'anno 2005,
la predetta riduzione e' stata fissata all'11,50 per cento;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli
enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore
edile nel periodo di applicazione della
disposizione di cui all'art. 29 della legge 8
agosto 1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento
della base imponibile, con un conseguente incremento
del
gettito contributivo, tale da compensare
la riduzione contributiva;
Ritenuto,
pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare,
anche per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato comma
2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50
per cento;
Decreta:
La riduzione prevista
dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2006, nella
misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà
trasmesso ai competenti organi di controllo
e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa