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DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 5 marzo 2007

 

Modalità   di   contribuzione   nel  settore  dell'edilizia.  Misura dell'11,50   per   cento   della   riduzione  contributiva,  prevista dall'articolo  29,  comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come  modificato  dall'articolo 45,  comma  18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2006.

 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 

  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede  che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al  versamento  della  contribuzione  previdenziale  ed assistenziale sull'imponibile   determinato   dalle   ore  previste  dai  contratti collettivi  nazionali,  con  esclusione  delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

  Visto  il  successivo  comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette  contribuzioni,  diverse  da  quelle  di  pertinenza  del Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro  gli  infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di  40  ore  settimanali,  si  applica  fino  al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

  Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art.  45,  comma 18,  della  legge  17 maggio  1999,  n. 144 che prevede  sino  al  31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli  effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle   finanze,   sia  confermata  o  rideterminata  per  l'anno  di riferimento la riduzione contributiva medesima;

  Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

  Visto  il  decreto ministeriale 1° febbraio 2006, con il quale, per l'anno  2005,  la  predetta  riduzione e' stata fissata all'11,50 per cento;

  Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento  delle  contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  della  disposizione  di  cui  all'art.  29  della legge 8 agosto  1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento  della  base  imponibile,  con  un conseguente incremento del

gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;

  Ritenuto,  pertanto,  sulla  scorta  della predetta rilevazione, di confermare,  anche  per  l'anno  2006,  la riduzione di cui al citato comma 2  dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento;

 

Decreta:
 

  La  riduzione  prevista  dall'art.  29,  comma 2, del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n. 341, e' confermata, per l'anno 2006, nella misura dell'11,50 per cento.

  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sarà   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

 
    Roma, 5 marzo 2007
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                    Damiano
 
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
      Padoa Schioppa