Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali
Capo I
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Art. 1
(Pensioni di anzianità)
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 é sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, e integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti (1).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera nonché ai lavoratori privi della vista;
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991;
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione area per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge, nonché al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati.
2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali é richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni é stabilita in data non anteriore al 1° maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1° novembre di ciascun anno negli altri casi.
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, é fissata al 1 settembre di ciascun anno.
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.
2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa é consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994 (1).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1994, n. 439, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui protrae, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993.
Art. 2
(Perequazione pensioni)
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 é sospesa, ad eccezione di quanto previsto al comma 1 bis, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.
1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni nonché dei trattamenti pensionistici indennitari é fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno e dal 1 dicembre.
Art. 3
(Pensionamenti in regime internazionale)
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, é sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".
Art. 3-bis
(Adeguamento contributivo)
1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, é rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo (1).
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3 (2).
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994 (2).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(2) Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Art. 3-ter
(Aliquota contributiva aggiuntiva)
Art. 4
(Norme procedurali)
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:
"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può esser proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni (1).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.
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(1) Con sentenza 13 aprile 1994, n. 134, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 5
(Disposizione finanziaria)
In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 e 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.
Art. 5-bis
(Disposizioni varie)
1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, é stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995.
Capo II
SANITA'
Art. 6
(Revisione delle prestazioni sanitarie)
1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.
2. I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 85.000 per l'assistenza medica di base:
a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000;
b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000;
c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 50.000.000.
3. Ai fini dell'obbligo di versamento della quota fissa annua di cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c) del medesimo comma é aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare.
4. Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le modalità per l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e per il versamento della quota fissa per l'assistenza medica di base sono determinate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. I citati livelli di assistenza devono altresì prevedere un tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 e successive modificazioni.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1° marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con esclusione dei farmaci salva vita, sino all'importo di lire 40.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite, nonché al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo di lire 100.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite.
6. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di cui ai commi 2 e 3, i quali non siano già muniti dell'attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche é determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche é determinata in lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionanti ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, é corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite, nonché della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, é fissato nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, é determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, é elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, é elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Capo III
PUBBLICO IMPIEGO
Art. 7
(Misure in materia di pubblico impiego)
1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi é corrisposta una somma forfetaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale (1).
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche, possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui é titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari.
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(1) L'art. 38, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 ha eliminato i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, di cui al presente comma.
Capo IV
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 8
(Imposta straordinaria su particolari beni)
1. É istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:
a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990 iscritti nei pubblici registri dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1 gennaio 1960;
c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto;
c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche se a motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli. Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.
2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario é dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario é dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il tributo straordinario é dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario é dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale stabilite per l'anno 1992.
3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario é dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto é ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione é avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione é avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione é avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.
4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario é dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto é ridotto del 45% se l'immatricolazione é avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione é avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione é avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.
4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario é dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto é ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione é avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione é avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione é avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.
5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonché, se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Il tributo non é, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo é dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministrativi, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore. 6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.
7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la soprattassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le soprattasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.
8. L'applicazione delle soprattasse é demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla constatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo.
9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunisticovenatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) lire 10.000 per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire 10.000 per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; c) lire 10.000 per ettaro per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura.
10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.
Art. 9
(Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote)
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500;
b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
per un figlio L. 87.500
per due figli " 175.000
per tre figli " 262.500
per quattro figli " 350.000
per cinque figli " 437.500
per sei figli " 525.000
per sette figli " 612.500
per otto figli " 700.000
per ogni altro figlio " 87.500.
Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli é raddoppiata e l'ammontare di essa é ridotto di lire 175.000;
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;
d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;
e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:
Aliquote
a) fino a lire 7.200.000 10 per cento
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000 22 per cento
c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 27 per cento
d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000 34 per cento
e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000 41 per cento
f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000 46 per cento
g) oltre lire 300.000.000 51 per cento.
4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 é stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14.000.000 e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.
5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1° gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la differenza verrà recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo.
Art. 10
(Nuova disciplina di taluni oneri deducibili)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p), ed r), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito (1).
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti (1).
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonché" sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 é soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, sono soppresse;
d) l'articolo 101 é soppresso.
4. La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo 23, devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo (2).
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
5-bis. All'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni".
5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole da: "i consulenti del lavoro" a: "sostituti d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".
5-quater. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 13 é inserito il seguente:
"13-bis. Il sostituto d'imposta può assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale Centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facoltà, alle medesime condizioni, di cui al presente articolo".
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(1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 6, lett. b), D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
Art. 11
(Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo)
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti é stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine é fissato al 15 dicembre.
2. All'articolo 41-bis comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la parola: "esclusivamente" é sostituita dalla seguente: "anche".
3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facoltà prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto.
4. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
"1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 é determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attività esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attività, nonché dell'entità dell'apporto considerata anche con riferimento all'età del soggetto".
Art. 11-bis
(Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo)
1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività.
3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalità di tale esercizio, all'entità del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio dell'attività. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonché dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni: la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dai centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale é stata presentata la domanda nonché per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate può richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda é stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attività di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda é respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo connesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo é ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali
6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 11-ter (1)
(Accertamenti)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, si applicano, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del medesimo decreto n. 600 del 1973, anche per l'accertamento del reddito complessivo netto ai sensi dell'articolo 38 del citato decreto n. 600 del 1973, e successive modificazioni. Gli accertamenti possono essere effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte, anche dal sistema informativo del Ministero delle finanze; la notifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui il destinatario sia diverso da persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto si applicano alle liquidazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 1992 e ai successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli accertamenti effettuati dopo tale data.
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Art. 12
(Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali)
1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.
Art. 12-bis
(Interpretazione autentica)
1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nelle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso articolo 7, debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.
Art. 13
(Riserva delle entrate all'erario)
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
Art. 13-bis
(Modifica dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi) 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni é inserito il seguente:
"5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".
2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498.
Art. 13-ter
(Applicazione delle norme)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo della regione medesima.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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(*) Provvedimenti pubblicati rispettivamente nella G.U. 19 settembre 1992, n. 221 e nella G.U. 18 novembre 1992, n. 272.