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Decreto legge 22 febbraio 2000, n° 31

Articolo 1

1. In materia di divieto di adibizione al lavoro degli adolescenti, fino al 20 maggio 2000 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432. Fino alla predetta data non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nella parte in cui sostituisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 977 del 1967, nonché l'articolo 16, comma 1, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 977 del 1967, e lettera c) del medesimo decreto legislativo.