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DECRETO-LEGGE n. 248 del 31 Dicembre 2007

Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni  legislative  e
disposizioni urgenti in materia finanziaria.
 
          
 
            Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa

          
 
        
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni,  nonche'  di  prevedere  interventi  di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
 
  Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
 
  1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di  spesa  di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  29 marzo  2007,  n.  38,  e  al
decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una  spesa  mensile  nel  limite  di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti  in  bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo  di  100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 1240,  della legge 27 dicembre
2006,   n.   296.   A   questi   fini,   su  richiesta  delle  citate
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario   finanziamento,   nell'ambito   del  programma  "Missioni
militari  di  pace".  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di  bilancio.  Alle  missioni  di  cui  al  presente comma si applica
l'articolo 5  del  decreto-legge  28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
  2.   Allo   scopo   di   consentire   la  necessaria  flessibilita'
nell'utilizzo  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge   27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa  il programma
"Missioni   militari  di  pace",  sul  quale  Fondo  confluiscono  le
autorizzazioni  di  spesa  correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali  di  pace.  In  relazione  alle specifiche esigenze da
finanziare,   il   Ministro  della  difesa,  con  propri  decreti  da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e  delle  finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni
di  bilancio  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,  a  valere  sulle
autorizzazioni confluite sulla predetta missione.
 
        
      
 
                               Art. 2.
 
               Proroga di termini in materia di difesa
 
  1.  All'articolo 26,  comma 1,  del  decreto  legislativo 5 ottobre
2000,  n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "
al 2008".
  2.  All'articolo 31,  comma 14,  del  decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino all'anno 2012".
  3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,  le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"fino all'anno 2012".
  4.  Il  termine  di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato
fino  al  31 dicembre  2009  e  per  lo  stesso periodo continuano ad
applicarsi  le  disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello
stesso decreto.
 
        
      
 
          
 
            Sezione II
Beni culturali e turismo

          
 
        
 
                               Art. 3.
 
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
                   ricettive turistico-alberghiere
 
  1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio   2007,   n.   17,   per  completare  l'adeguamento  alle
disposizioni   di   prevenzione  incendi  delle  strutture  ricettive
turistico-alberghiere  con  oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di  entrata  in  vigore del decreto del Ministro dell'interno in data
9 aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del
20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
  2.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma 1 si applica alle
strutture  ricettive  per  le  quali  sia  stato presentato, entro il
30 giugno   2005,   al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco
competente   per   territorio,   il   progetto   di  adeguamento  per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
 
        
      
 
                               Art. 4.
 
Contributi  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche nei
                      locali aperti al pubblico
 
  1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le   parole:  "entro  il  31 dicembre  2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".
 
        
      
 
                               Art. 5.
 
      Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali
 
  1.  I  termini  di  durata  degli  organi  di cui agli articoli 12,
comma 5,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367,  e  successive  modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3,
del  decreto  legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2008.
  2.  Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' prorogato al 30 aprile 2008.
 
        
      
 
          
 
            Sezione III
Lavoro e previdenza

          
 
        
 
                               Art. 6.
 
                  Proroghe in materia previdenziale
 
  1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli
enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su
"Previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per  l'equita' e la crescita
sostenibili"   del   23 luglio  2007  e  dai  relativi  provvedimenti
attuativi  e  dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo,
di  un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei
Consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale della
previdenza    sociale    (INPS),    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione    contro   gli   infortuni   sul   lavoro   (INAIL),
dell'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei
Consigli  di  amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando
la   possibilita'   di   procedere  al  loro  rinnovo  in  base  alle
disposizioni  vigenti,  ovvero  di  adottare provvedimenti funzionali
alla celere definizione del processo di riordino.
  2.  Il  termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n.
34,  tra  la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori   commercialisti  e  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza  a  favore dei ragionieri e periti commerciali, e' fissato
al 31 dicembre 2008.
 
        
      
 
                               Art. 7.
 
Disposizioni  in  materia  di  lavoro  non  regolare  e  di  societa'
                             cooperative
 
  1.  Il  termine  per  la  notifica  dei  provvedimenti sanzionatori
amministrativi  di  cui  all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002,  n.  12,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002,  n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre
2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
  2.  All'articolo 1,  comma 1192,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  le  parole:  "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2008".
  3.  Il  Comitato  per  l'emersione  del lavoro non regolare, di cui
all'articolo 78  della  legge  23 dicembre 1978, n. 448, e successive
modificazioni,  svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo
tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le
relative  risorse  finanziarie,  sono trasferite alla Cabina di regia
nazionale   di   coordinamento  di  cui  all'articolo 1,  comma 1156,
lettera a),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale in data 11 ottobre
2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 286 del 10 dicembre
2007.
  4.  Fino  alla  completa  attuazione  della normativa in materia di
socio   lavoratore  di  societa'  cooperative,  in  presenza  di  una
pluralita'  di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le
societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di
applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci
lavoratori,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001,  n.  142,  i  trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle
organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale nella categoria.
 
        
      
 
          
 
            Sezione IV
Salute

          
 
        
 
                               Art. 8.
 
 Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
 
  1.  Ai  fini  del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione  sanitaria  connessi alla stipula degli accordi con le
strutture  erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario  nazionale,  all'art.  8-quinquies,  comma 2,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
  "e-bis)  la  modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto
del  limite  di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di
prestazioni  concordato  ai  sensi della lettera d) prevedendo che in
caso  di  incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel  corso  dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la  remunerazione  delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni  di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni   remunerate,   di   cui   alla  lettera b),  si  intende
rideterminato  nella  misura  necessaria  al  mantenimento dei limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi,   nel  rispetto  dell'equilibrio  economico  finanziario
programmato.".
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  gli  accordi  con  le  strutture  erogatrici di prestazioni
sanitarie  per  conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia'  sottoscritti  per  l'anno  2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1.
  3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a
far  data  dall'emanazione  del  decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento  delle  tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque,  in  sede  di  prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008,  si  procede  all'aggiornamento  delle  tariffe  massime, anche
attraverso   la  valutazione  comparativa  dei  tariffari  regionali,
 sentite  le  societa'  scientifiche  e  le associazioni di categoria
interessate.".
 
        
      
 
                               Art. 9.
 
            Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
 
  1.   Gli   effetti   della   facolta'   esercitata   dalle  aziende
farmaceutiche  in  ordine  alla sospensione della riduzione del 5 per
cento  dei  prezzi,  ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g),
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  sono  prorogati  fino  al
31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati
e,  conseguentemente,  dei budget assegnati alle predette aziende, in
coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla
vigente  normativa  in materia farmaceutica. Relativamente al periodo
marzo-dicembre  2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti
finanziari  da  parte  delle singole aziende alle regioni, secondo la
procedura   previste  dalla  predetta  lettera g),  sono  fissate  al
20 marzo  2008,  20 giugno  2008  e  20 settembre  2008;  le  date di
scadenza  per  l'invio  degli  atti  che attestano il versamento alle
singole  regioni  sono  fissate  al  22 marzo  2008, 22 giugno 2008 e
22 settembre 2008.
  2.    Al    fine    di   consentire   alle   competenti   autorita'
dell'Amministrazione  centrale  di continuare a disporre di necessari
elementi  di  conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le
aziende  farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio   di   medicinali   non  soggetti  a  prescrizione  medica,
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n.  219,  sono  tenute  a  comunicare  al  Ministero  della  salute e
all'Agenzia  italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il
quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve
essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In
caso  di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la
sanzione  amministrativa  da  euro  1000  a  euro  6000  per  ciascun
medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
 
        
      
 
                              Art. 10.
 
Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di
                             ematologia
 
  1.  Al  fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura,
formazione  e  ricerca  sulle malattie ematiche svolte, sia a livello
nazionale  che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo
di   ematologia   (IME),   di   cui   all'articolo 2,   comma 2,  del
decreto-legge  23 aprile  2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 giugno  2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si
provvede  mediante  corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni
2008,    2009   e   2010,   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1,  comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
 
        
      
 
                              Art. 11.
 
            Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
 
  1.  A  decorrere  dal  15 gennaio 2008 l'Autorita' nazionale per la
sicurezza  alimentare  assume  la denominazione di "Agenzia nazionale
per  la sicurezza alimentare", ha sede in Foggia ed e' posta sotto la
vigilanza  del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro della salute, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,   sono   stabilite   le  norme  per  l'organizzazione,  il
funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.
 
        
      
 
          
 
            Sezione V
Universita'

          
 
        
 
                              Art. 12.
 
               Disposizioni in materia di universita'
 
  1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia'  prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge
28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio   2007,   n.   17,   sono  ulteriormente  prorogati  fino
all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244.
  2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle
procedure  di  reclutamento  dei  professori  universitari di prima e
seconda  fascia,  fino  al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi,
relativamente  a  tale  reclutamento,  le  disposizioni  della  legge
3 luglio  1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo    2000,    n.   117,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1,  comma 2-bis,  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici
delle  universita',  nell'ambito delle rispettive competenze, possono
indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione
comparativa.
  3.  Per  l'anno  2008,  continua  ad applicarsi l'articolo 2, terzo
comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
 
        
      
 
                              Art. 13.
 
               Termini per la conferma di ricercatori
 
  1.  Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche
ai   ricercatori   di  cui  all'articolo 19,  comma 15,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  ferma  restando  la facolta' degli stessi di
partecipare  alle  procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle
universita' per la relativa qualifica.
 
        
      
 
          
 
            Sezione VI
Giustizia

          
 
        
 
                              Art. 14.
 
Proroga  nelle  funzioni  dei  giudici onorari e dei vice procuratori
                               onorari
 
  1.  In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i
giudici  onorari  ed  i  vice  procuratori onorari, che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui
mandato  scade  entro  il  31 dicembre  2007  e  per  i  quali non e'
consentita    un'ulteriore    conferma    secondo   quanto   previsto
dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di
cui  al  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12, sono ulteriormente
prorogati  nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno
2008.
 
        
      
 
                              Art. 15.
 
                Disposizioni in materia di arbitrati
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  devoluzione delle competenze alle
sezioni  specializzate  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
27 giugno  2003,  n.  168,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 3,
commi 19,  20,  21  e  22,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano dal 1° luglio 2008.
 
        
      
 
                              Art. 16.
 
    Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
 
  1.  All'articolo 30  del  decreto-legge  1° ottobre  2007,  n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Il  commissario  predispone  entro  centottanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei
beni   della  FOM,  con  esclusione  di  quelli  gravati  da  vincoli
storico-culturali   di   cui   alla  tabella  A  allegata  al  citato
decreto-legge  n.  277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  4  del  2005.  Il  piano  di liquidazione e' sottoposto al
comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.";
    b) al  comma 4-bis  sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il
compenso  spettante  al  commissario  e'  determinato  sulla base dei
criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia
28 luglio  1992,  n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad
eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente
il  rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al
dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso
delle spese.".
 
        
      
 
          
 
            Sezione VII
Infrastrutture e trasporti

          
 
        
 
                              Art. 17.
 
Utilizzo   dell'infrastruttura   ferroviaria  nazionale  e  trasporto
                             ferroviario
 
  1.  All'articolo 17,  comma 10,  del  decreto  legislativo 8 luglio
2003,  n.  188,  come  modificato  dall'articolo 15 del decreto-legge
30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio  2006,  n.  51,  le  parole:  "e  comunque  non  oltre il
30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008".
  2.  Il  termine  di  entrata  in  vigore  delle disposizioni recate
dall'articolo 2,  comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 15 dicembre 2008.
 
        
      
 
                              Art. 18.
 
Modifiche  all'articolo 3,  comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
                             2005, n. 96
 
  1.  All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole: "legge speciale," sono
inserite le seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,";
    b) nel  secondo  periodo,  le  parole:  "un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".
 
        
      
 
                              Art. 19.
 
                         Contratti pubblici
 
  1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo  12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352,
353,  354  e  355  della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza del termine di cui
all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
 
        
      
 
                              Art. 20.
 
Regime  transitorio  per  l'operativita'  della revisione delle norme
                     tecniche per le costruzioni
 
  1.   Le   revisioni   generali   delle   norme   tecniche   di  cui
all'articolo 5,  comma 1,  del  decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del
medesimo  articolo,  con  esclusione delle verifiche tecniche e degli
interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici
assume  rilievo  fondamentale  per le finalita' di protezione civile,
nonche'  relativi  agli  edifici  ed  alle opere infrastrutturali che
possono  assumere  rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale  collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della
protezione  civile  21 ottobre  2003  di  attuazione dell'articolo 2,
commi 2,  3  e  4,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 72 dell'8 maggio 2003.
 
        
      
 
                              Art. 21.
 
  Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali
 
  1.  L'Ente  nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 1,  comma 582,  della legge
23 dicembre  2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti   da   trasferimenti   statali   relativi   all'anno  2007,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate
a  spese  obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la
sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008,
l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al
presente  comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio
decreto,  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere sulle medesime
risorse.
 
        
      
 
                              Art. 22.
 
          Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
 
  1.  All'articolo 2,  comma 2,  del  decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  le  parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2008".
 
        
      
 
                              Art. 23.
 
Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203
 
  1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre  2007,  n. 222, successive alla data di entrata in vigore
della  predetta  legge  di  conversione, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2009.
 
        
      
 
          
 
            Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni

          
 
        
 
                              Art. 24.
 
Proroga  contratti  a  tempo  determinato del Ministero del commercio
             internazionale e del Ministero della salute
 
  1.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  connesse  ai  propri compiti
istituzionali  e,  in  particolare, per rafforzare e dare continuita'
all'azione  del  Sistema  Italia  per  l'internazionalizzazione delle
imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione
del  "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio
internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010,
del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di
espletamento  di  prove  concorsuali per titoli ed esami, in servizio
alla data del 28 settembre 2007.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, nel limite
massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno)
milione  a  decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per
gli  anni  2008  e 2009, mediante riduzione del "Fondo per interventi
strutturali  di  politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro
1    (uno)    milione    per    l'anno   2010,   mediante   riduzione
dell'autorizzazione   di   spesa   di  cui  all'articolo 8,  comma 1,
lettera b),  della  legge  25 marzo  1997,  n. 68, come rideterminata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3.  Il  Ministero  della  salute,  per  l'assolvimento  dei compiti
istituzionali   e  per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  di
carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009,
del   personale   medico   assunto   a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
  4.  Alla  copertura  dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione
del  comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e  2009,  si  provvede,  per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione  della  autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo 1,
comma 1,   lettera a),   del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
 
        
      
 
                              Art. 25.
 
                 Divieto di estensione del giudicato
 
  1.  La  disposizione  di cui all'articolo 1, comma 132, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
 
        
      
 
          
 
            Sezione IX
Agricoltura

          
 
        
 
                              Art. 26.
 
           Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
 
  1.  Il  termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,
del   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233, e successive
modificazioni,  e'  prorogato  al  31 dicembre 2008, anche al fine di
consentire  la  presentazione  della  proposta di concordato ai sensi
dell'articolo 124   del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
inserito  il  seguente:  "In  mancanza  della  presentazione  e della
autorizzazione    della    proposta    di    concordato   l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio  dell'impresa  dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa".  Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine
per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al
31 dicembre  2008.  Le  disposizioni  del  presente comma non debbono
comportare oneri per il bilancio dello Stato.
  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51,  le  parole:  "31 dicembre  2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008".
  3.  All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17,  le  parole:  "31 dicembre  2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno
2008,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
  4.  I  soci  delle  cooperative  agricole  in  accertato  stato  di
insolvenza,    che    hanno   presentato   le   istanze,   ai   sensi
dell'articolo 1,  comma 1-bis,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237,  rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore
delle  cooperative  stesse,  a  suo tempo escluse con il codice D4 ed
inserite  negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale
del  18 dicembre  1995, possono ripresentare domanda entro il termine
perentorio  di  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette
garanzie,   che  devono  riguardare  crediti  ancora  in  essere  nei
confronti  dei  soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento
di  pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo
l'ordine  di  presentazione  delle domande, si procedera' all'accollo
nei  limiti  dei  fondi  gia'  stanziati  per l'attuazione del citato
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
  5.  Il  termine  previsto  dall'articolo 1,  comma 559, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, per il personale proveniente dai consorzi
agrari   e   collocato   in  mobilita'  collettiva  e'  differito  al
31 dicembre 2007.
  6.   Il   termine  del  30 novembre  2007  di  cui  all'articolo 1,
comma 1055,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive
modificazioni,  e'  differito  al  30 aprile  2008  per consentire la
definizione    del    piano   di   rientro,   tenendo   conto   della
rideterminazione   delle   tariffe   da   applicarsi  alla  fornitura
dell'acqua  destinata  ai  diversi  usi, ad opera del Comitato di cui
all'accordo  di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni
Puglia  e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto,  vi  provvede  il  Commissario straordinario nei successivi
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i
contratti  in  essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e
la  distribuzione  dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle
risorse  disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari   e   forestali   entro  il  30 aprile  2008  effettua  la
ricognizione  sull'esecuzione  dei  progetti finanziati, le cui opere
irrigue  siano  state realizzate o siano in corso di collaudo finale,
al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non
necessari  per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato  alle  entrate  diverse dello Stato per essere riassegnato al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, che e'
autorizzato  ad  attribuire  all'Ente  un  contributo  straordinario,
nell'ambito   delle   suddette   disponibilita',  per  concorrere  al
risanamento  dello  stesso,  facendo  salvo  quanto necessario per il
risanamento  per  il  bilancio  dell'Ente  di cui al comma 1056 della
medesima  legge,  in  relazione  agli  interessi maturati sulle opere
realizzate dallo stesso.
  7.    Per    assicurare    la    continuita'    nel   funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio
di  somministrazione  di  lavoro  nei  limiti  utilizzati  nel  corso
dell'anno  2007,  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali   e'   autorizzato,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 36  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
utilizzare le disponibilita' del Fondo delle crisi di mercato, di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
limite  della  somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma
e'  versata  nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere  riassegnata  al Ministero suddetto per le finalita' di cui al
presente  articolo.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni
di bilancio.
 
        
      
 
                              Art. 27.
 
     Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
 
  1.  Entro  il  termine  del  30 giugno  2008,  le  regioni  possono
procedere  al  riordino  dei  consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario  di  cui  al  capo  I  del  titolo  V del regio decreto del
13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri
definiti  di  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e  forestali  e  delle  infrastrutture.  Devono essere fatti salvi le
funzioni  e  i  compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le
relative  risorse,  ivi  inclusa  qualsiasi forma di contribuzione di
carattere  statale o regionale; i contributi consortili devono essere
contenuti   nei   limiti   dei   costi   sostenuti   per  l'attivita'
istituzionale.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
 
        
      
 
          
 
            Sezione X
Sviluppo economico

          
 
        
 
                              Art. 28.
 
Proroga   dei   termini   per  il  riordino  ed  il  riassetto  delle
partecipazioni  societarie  dell'Agenzia  nazionale  per l'attrazione
         degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
 
  1.  Il  termine  per  l'attuazione  del  piano  di  riordino  e  di
dismissione  previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008
in  riferimento  alle  societa'  regionali dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per
consentire  il  completamento  delle  attivita'  connesse  alla  loro
cessione  alle  regioni.  Al fine di salvaguardare il loro equilibrio
economico  e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere
le  attivita'  previste  dai  contratti  di  servizio  con l'Agenzia,
relativi  ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185,  e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al
subentro  di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla
suddetta  Agenzia  in  relazione  agli  interventi di cui ai medesimi
titoli.  Per  garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  decreto di natura non
regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalita',  i  termini  e le procedure per il graduale subentro delle
regioni,  da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di
cui al secondo periodo.
 
        
      
 
                              Art. 29.
 
Incentivi   per   l'acquisto  di  veicoli  a  ridotta  emissione  con
              contestuale rottamazione di veicoli usati
 
  1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228
e  229,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, per il periodo dal
3 ottobre  2006  al  31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di
veicoli  di  cui  al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o  doppia,  del  motore  con  gas  metano  e  GPL,  nonche'  mediante
alimentazione  elettrica  ovvero  ad idrogeno, le disposizioni di cui
all'articolo 1,  commi 224  e  225,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e   dell'articolo 13,   commi 8-quater   e   8-quinquies,  del
decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre
2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto  promiscuo,  di categoria "euro 2", immatricolati prima del
1° gennaio  1999.  Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico
locale  e'  concesso  per  tre  annualita'  e  il  contributo  per la
rottamazione  di  cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro,
secondo  modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia  e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che
effettuano  la  rottamazione  dei veicoli di cui al primo periodo del
presente  comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari
di  veicoli  gia'  registrati,  possono  richiedere in alternativa al
contributo  di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  un  contributo  di  euro  800,  nei limiti di euro 2
milioni,  per  aderire  alla  fruizione  del servizio di condivisione
degli  autoveicoli  (car  sharing),  secondo  modalita'  definite con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico.
  2.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 236, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
  3.  In  attuazione  del  principio di salvaguardia ambientale ed al
fine   di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la
demolizione  di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di  categoria  "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del
1° gennaio  1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro
5",  che  emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure
non  oltre  130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel,
e'  concesso  un  contributo  di euro 700 e l'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori
due  annualita'  se  il  veicolo  rottamato appartiene alla categoria
"euro  0". Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di
euro  100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro
4"  o  "euro  5",  che  emettono  non  oltre  120  grammi di CO 2 per
chilometro.  Il  contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato
di  euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta'
di  persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto
attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
  4.  Per  la  sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di
veicoli  di  cui  all'articolo 54,  comma 1,  lettere c), d), f), g),
ed m),  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, di massa
massima  fino  a  3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1"
immatricolati  prima  del  1° gennaio  1999,  con  veicoli  nuovi, di
categoria  "euro  4",  della  medesima tipologia ed entro il medesimo
limite di massa, e' concesso un contributo:
    a) di  euro  1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a
3000 chilogrammi;
    b) di  euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a
3500 chilogrammi.
  5.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i
veicoli  nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato tra venditore e
acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008
ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
  6.  Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui
al   primo   periodo  del  comma 229  e  dei  commi dal  230  al  234
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7.  Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni
di euro per l'anno 2009.
  9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350
per  le  istallazioni  degli  impianti  a  GPL  e  di  euro  500  per
l'istallazione degli impianti a metano.
  10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre  1997,  n.  403, sono soppresse le parole da: "effettuata
entro" fino alla fine del periodo.
  11.  La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo
di  cui  all'articolo 1,  comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  ridotta,  per  l'anno  2008,  di  90,5  milioni di euro; la
predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di
euro.
 
        
      
 
          
 
            Sezione XI
Ambiente

          
 
        
 
                              Art. 30.
 
Proroga  dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151,   in   materia  di  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed
                            elettroniche.
 
  1.  All'articolo 6  del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente :
  "1-bis.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  della  salute,  da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni  comunitarie  e anche in deroga alle disposizioni di cui
alla  parte  quarta  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
specifiche  modalita'  semplificate  per  la  raccolta e il trasporto
presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati
da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo
di  ritiro  di  cui  al  comma 1,  lettera b), decorre dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.".
  2.  All'articolo 20,  comma 4,  del  decreto  legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e,
in  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  il  finanziamento delle
operazioni   di  cui  all'articolo 12,  comma 1,  viene  assolto  dai
produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".
 
        
      
 
                              Art. 31.
 
        Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza
 
  1.  L'attivita'  della  Commissione  di  esperti  sulla subsidenza,
istituita   per   le   finalita'   di   cui   all'articolo 2-bis  del
decreto-legge  29 marzo  1995,  n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre
2008.  Fino  alla  stessa  data  permangono  le limitazioni di cui al
comma 2  dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche'
la   valutazione  di  compatibilita'  ambientale  di  cui  al  citato
articolo non escluda fenomeni di subsidenza.
 
        
      
 
                              Art. 32.
 
                  Proroga per emissioni da impianti
 
  1.  All'articolo 281,  comma 2,  del  decreto  legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  le  parole:  "entro  tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro cinque anni".
 
        
      
 
                              Art. 33.
 
                 Disposizione in materia di rifiuti
 
  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio
2007,  n.  61,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 97, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
 
        
      
 
          
 
            Sezione XII
Interno

          
 
        
 
                              Art. 34.
 
    Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
 
  1.  Al  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
 
        
      
 
                              Art. 35.
 
Proroghe   in  materia  di  carta  d'identita'  elettronica  e  carta
                        nazionale dei servizi
 
  1.   I   termini  di  cui  all'articolo 64,  comma 3,  del  decreto
legislativo  7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
 
        
      
 
          
 
            Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

          
 
        
 
                              Art. 36.
 
               Disposizioni in materia di riscossione
 
  1.  L'obbligo  di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 maggio  1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e'
soppresso.
  2.  La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate
degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
    a) la   procedura   dell'ingiunzione  di  cui  al  regio  decreto
14 aprile  1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel
titolo  II  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione
coattiva  e'  svolta  in  proprio  dall'ente  locale o e' affidata ai
soggetti  di  cui  all'articolo 52,  comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
    b) la  procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973, n. 602, se la riscossione coattiva e'
affidata  agli  agenti  della  riscossione  di cui all'articolo 3 del
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  3.   A   decorrere   dalla   data  della  sua  entrata  in  vigore,
all'articolo 3-bis,  comma 1,  del  decreto  legislativo  18 dicembre
1997,  n.  462,  introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre  2007, n. 244, dopo le parole: "se superiori a cinquemila
euro,"  sono inserite le seguenti: "in un numero massimo di otto rate
trimestrali  di  pari  importo, nonche', se superiore a cinquantamila
euro,".
  4.   All'articolo 19,  comma 1,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse
le  parole:  "fino  ad  un massimo di sessanta rate mensili ovvero la
sospensione  della  riscossione  per  un  anno e, successivamente, la
ripartizione del pagamento".
 
        
      
 
                              Art. 37.
 
               Abolizione tassa sui contratti di borsa
 
  1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.
  2.   Alla  Tabella  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di registro, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'articolo 8,  il  comma 1  e' sostituito dal seguente: "1.
Azioni,  obbligazioni,  altri  titoli  in serie o di massa e relative
girate,  titoli  di  Stato  o  garantiti;  atti, documenti e registri
relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli
stessi  titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto
dall'articolo 11  della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della
Tariffa, parte seconda.";
    b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche
unilaterali,  comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto
contratti  soggetti  alla  tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3278,  e  ogni  altra  scrittura  ad  essi  inerente" sono
soppresse.
  3.  Alla  Tabella  dell'allegato  B al decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 7,  primo  comma,  dopo le parole: "emessi dallo
Stato" sono inserite le seguenti: "o garantiti";
    b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   ",   la   negoziazione  o  la
compravendita";
    c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Atti,  documenti  e  registri  relativi  al  movimento,  a qualsiasi
titolo,  e  alla  compravendita  di  valute  e  di valori in moneta o
verghe.".
  4.  Il  regio  decreto  30 dicembre  1923,  n.  3278,  e il decreto
legislativo  21 novembre  1997,  n.  435,  e  successive disposizioni
modificative  e integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono abrogati.
 
        
      
 
                              Art. 38.
 
   Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
 
  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si
applicano  le  disposizioni  in materia di aliquota di accisa sul gas
naturale  per  combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4
del   decreto-legge   1° ottobre   2001,   n.  356,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
 
        
      
 
                              Art. 39.
 
                 Proroghe in materia radiotelevisiva
 
  1.  Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana
e  la  Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo
radiotelevisivo  e,  comunque,  non  oltre  il  31 dicembre  2008, il
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  ad assicurare, nell'ambito
delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  la  prosecuzione della fornitura dei servizi previsti
dalla  apposita  convenzione  con  la RAI - Radiotelevisione Italiana
S.p.A.
  2.   Il   diritto   dei   canali   tematici   satellitari   di  cui
all'articolo 1,  comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  a  percepire  i  contributi spettanti ai sensi della
normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008.
 
        
      
 
                              Art. 40.
 
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti
                               locali
 
  1.   Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  l'effettuazione  dei
pagamenti   di   cui   all'articolo 24,  comma 1,  del  decreto-legge
1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
  2.  Il  termine  del  31 dicembre  2007  per  la liquidazione delle
transazioni   di  cui  all'articolo 24,  comma 3,  del  decreto-legge
l° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
  3.   Resta   fermo   il  termine  del  31 dicembre  2007  stabilito
dall'articolo 24   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,  n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il
31 dicembre  2007  a  valere sul contributo statale di 150 milioni di
euro.
  4.  Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono
avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione
di  10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24,
comma 1,  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono
assegnate  all'organo  straordinario di liquidazione dell'ente e sono
ripartite  proporzionalmente  alla  differenza fra la massa passiva e
fra   la   massa   attiva   risultante   da  apposita  certificazione
sottoscritta  dall'OSL,  dal  sindaco  e dal responsabile finanziario
dell'ente,  da  inoltrare  al Ministero dell'economia e delle finanze
entro  10  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
 
        
      
 
                              Art. 41.
 
  Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
 
  1.   Alla   lettera b)   dell'articolo 35,   comma 26-quater,   del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, le parole: "prima della data di
entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione
degli  atti  redatti  dai  dipendenti  gia'  soggetti  alla specifica
sorveglianza  di  cui  all'articolo 100,  comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
 
        
      
 
                              Art. 42.
 
Modalita'    di    applicazione    dell'articolo 2,    comma 39,    e
   dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 2, comma 39, della legge
24 dicembre  2007,  n. 244, si applicano a decorrere dal parere della
Banca centrale europea.
  2.  All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo  le  parole:  "sulla  spesa,"  sono  inserite  le seguenti: "nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".
 
        
      
 
                              Art. 43.
 
                           Accantonamenti
 
  1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi
dell'articolo 1,  comma 758,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,
sono   mantenute  in  bilancio  nel  conto  dei  residui  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
 
        
      
 
                              Art. 44.
 
       Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche
 
  1.  Fino  al  31 dicembre  2008,  ai  fini  dell'applicazione delle
sanzioni   amministrative   previste   dall'articolo 11  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni
svolte  anche  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta,
di  cui  all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
322  del  1989,  esclusivamente  il formale rifiuto di fornire i dati
richiesti.
 
        
      
 
          
 
            Capo III
DISPOSIZIONI VARIE

          
 
        
 
                              Art. 45.
 
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
 
  1.  Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille
dell'imposta  netta,  diminuita  del  credito  di imposta per redditi
prodotti  all'estero  e  degli altri crediti di imposta spettanti, e'
destinata,  nei  limiti  degli importi stabiliti dalla legge, in base
alla  scelta  del  contribuente,  oltre alle finalita' previste dalla
legge   vigente,   alle  associazioni  sportive  dilettantistiche  in
possesso  del  riconoscimento  ai fini sportivi rilasciato dal CONI a
norma di legge.
 
        
      
 
                              Art. 46.
 
                  Disposizioni in favore di inabili
 
  1.  All'articolo 8  della  legge  12 giugno  1984,  n. 222, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis.  L'attivita'  svolta  con  finalita'  terapeutica dai figli
riconosciuti  inabili,  secondo  la definizione di cui al comma 1 con
orario  non  superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di
lavoro   che   assumono   i  predetti  soggetti  con  convenzioni  di
integrazione  lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo
1999,  n.  68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui
al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
  1-ter.  L'importo  del trattamento economico corrisposto dai datori
di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore
al  trattamento  minimo  delle  pensioni  a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
incrementato del 30 per cento.
  1-quater.  La  finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi
del  comma 1-bis  e'  accertata dall'ente erogatore della pensione ai
superstiti.
  1-quinquies.  All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2
milioni  di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni
2008  e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa   di   cui   al   comma 5  dell'articolo 10  del  decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre  2004,  n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente
riduzione  della  proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando quanto a euro
400.000  l'accantonamento  relativo  al  Ministero della solidarieta'
sociale   e  quanto  a  euro  800.000  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
 
        
      
 
                              Art. 47.
 
Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
 
  1.  Al  comma 24  dell'articolo 3  della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole:
"a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti
i  soli  contributi  per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati
assunti  i  relativi  impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici
beneficiari  e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di
responsabilita'  di  cui  al  comma 29  dell'articolo 1  della  legge
30 dicembre  2004,  n.  311, da parte dei soggetti beneficiari non di
diritto pubblico".
  2.  Il  secondo  periodo  del  comma 24 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
  3.  All'onere  recato  dal  presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
quanto  a  5  milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per
l'anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione della dotazione del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e  quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per
l'anno  2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo  speciale  di  parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  2008-  2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali"   della  missione  "Fondi  da  ripartire"  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
 
        
      
 
                              Art. 48.
 
Utilizzo  delle  sanzioni  dell'Autorita' garante della concorrenza e
                             del mercato
 
  1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le   parole:  "sono  riassegnate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo".
 
        
      
 
                              Art. 49.
 
Partecipazione  italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
                        Banche internazionali
 
  1.  Le  disposizioni  relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246,
concernente   "Partecipazione   italiana  alla  ricostituzione  delle
risorse  di  Fondi  e  Banche internazionali", entrano in vigore alla
data di pubblicazione della legge medesima.
 
        
      
 
                              Art. 50.
 
      Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
 
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  "per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007"  sono
sostituite  dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008
e 2009";
    b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di
cui  al  presente  comma possono  essere rifinanziati, per uno o piu'
degli   anni   considerati   dal   bilancio   pluriennale,  ai  sensi
dell'articolo 11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.".
  2.  All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e  2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  Fondo  per  interventi  strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3.  Per  la  determinazione  dei  limiti di reddito previsti per il
riconoscimento  dell'assegno  sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di
cui  all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano
gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
  4.  Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
15 settembre 2007.
  5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati
in  1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008
ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
    a) per   l'anno  2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
    b) per   l'anno  2008  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di
euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando,
per  l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli
accantonamenti  relativi al Ministero della solidarieta' sociale e al
Ministero   della  salute  e,  per  l'importo  di  euro  866.000,  la
proiezione   di   parte  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca;
    c) per   l'anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2007, utilizzando, per l'importo di euro
903.000   e   di   euro  1.215.000,  la  proiezione  di  parte  degli
accantonamenti  relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  e al Ministero dell'universita' e della ricerca
e,  per  l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte
degli  accantonamenti  relativi al Ministero degli affari esteri e al
Ministero della solidarieta' sociale.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  prima  della  data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle  misure  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
 
        
      
 
                              Art. 51.
 
                    Trattamento di fine rapporto
 
  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo 1,  comma 758,  della  legge
27 dicembre  2006,  n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai
lavoratori  dipendenti  del  settore  privato dei trattamenti di fine
rapporto  di  cui  all'articolo 2120 del codice civile", destinate al
finanziamento  degli  interventi  di  cui all'elenco 1 della medesima
legge,  sono  versate  dall'I.N.P.S.  all'apposito  capitolo  n. 3331
dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
        
      
 
                              Art. 52.
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2007
 
                             NAPOLITANO
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
 
                                  Chiti,  Ministro per i rapporti con
                                     il   Parlamento   e  le  riforme
                                     istituzionali
 
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                     dell'economia e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella