Decreto Legislativo n.
213 del 9 luglio 2004
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
1. Al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze
armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;
b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente
periodo: «Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e
provinciale, in relazione alle attività operative specificamente
istituzionali.»;
c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo
di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla
scadenza del periodo di riferimento»;
d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente: «1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a
quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui
all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in
caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.»;
e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1. La
valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura
e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture
sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a
verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti
i lavoratori stessi»;
f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne
al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del bambino, e' punita con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione
si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle
lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono
adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma
scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto
inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4,
e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro,
per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e'
punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5,
commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se
la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e'
soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e
per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi
carattere sanzionatorio» sono soppresse.